e-solvs.r.l.

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
ecomusei.it


Ricorrente: dott. Maurizio Maggi.
Resistente: arch. Marco Turi Daniele
Collegio (unipersonale): avv. Maurizio Corain
 

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla e-solv via e-mail il 15 novembre 2000, il dott. Maurizio Maggi, domiciliato presso l’Ires – Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte, introduceva, ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, una procedura di riassegnazione al fine di ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio “ecomusei.it”, registrato dall’arch. Marco Turi Daniele.

In data 15 novembre 2000 la segreteria dell'e-solv verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonchè la pagina web risultante all'indirizzo “www.ecomusei.it”.
Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare che:
(i) il dominio “ecomusei.it” risultava assegnato all’arch. Marco Turi Daniele dal 15 settembre 2000;
(ii) all'indirizzo www.ecomusei.it non risultava una pagina web, bensì solo una directory datata 15 novembre 2000, peraltro priva di file.

A tale data, peraltro, il dominio “ecomusei.it” non risultava ancora esser stato sottoposto a contestazione.

Il 29 novembre 2000 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della e-solv verificava nuovamente il data base whois ed il 29 novembre 2000 il dominio “ecomusei.it” risultava sottoposto a contestazione. La pagina web all'indirizzo www.ecomusei.it, risultava sempre priva di file.

In data 30 novembre 2000, la segreteria dell'e-solv provvedeva ad inviare per raccomandata all’arch. Marco Turi Daniele copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata che veniva ricevuta dal destinatario in data 2 dicembre 2000; copia del ricorso veniva altresì inviato per posta elettronica e per fax agli indirizzi risultanti dal database whois così come previsto dall’art. 2, comma 1, let. b) delle Regole di naming relative alla Procedura di riassegnazione del nome a dominio attualmente in vigore.

Contestualmente, la e-solv provvedeva ad inviare via e-mail comunicazione dell’inizio della procedura sia alla NA che alla RA.

In data 11 dicembre 2000, la segreteria della e-solv riceveva le repliche in formato cartaceo dall’arch. Marco Turi Daniele con gli allegati e provvedeva lo stesso giorno ad inviare copia del tutto per raccomandata al dott. Maurizio Maggi.

In data 14 dicembre 2000 la e-solv designava quale saggio il sottoscritto avv. Maurizio Corain il quale, con comunicazione datata 15 dicembre 2000, accettava l’incarico.

Trasmesso il fascicolo al collegio uninominale così designato, il 18 dicembre 2000 il dott. Maggi faceva pervenire alla e-solv una breve e-mail di controdeduzioni alle repliche del resistente.

Rilevato che, preliminarmente al deposito di tali controdeduzioni il ricorrente non aveva provveduto a richiedere alcuna autorizzazione in proposito, così come invece espressamente indicato a suo favore nella comunicazione dell’11 dicembre 2000, ritenuto che tali controdeduzioni nulla aggiungevano al contenuto del ricorso nonché ritenuta la necessità nel caso di specie di privilegiare la rapidità del procedimento, il collegio ne disponeva lo stralcio dagli atti del procedimento medesimo, previa comunicazione del testo delle controdeduzioni e del provvedimento di stralcio alle parti.

Motivi della decisione

1) Allegazioni del ricorrente

Il ricorrente dichiara di essere titolare del marchio registrato “ecomusei.it” e, a dimostrazione della sua affermazione, produce la domanda di brevetto per marchio d’impresa depositata presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per il tramite della Camera di Commercio di Torino in data 19 ottobre 2000, contraddistinta con il numero TO 2000 C 003401, per le classi 41, 38 e 42, quest’ultima limitatamente ai “servizi di fornitura informazioni e supporto a sistemi informativi attraverso la rete Internet e gestione di luoghi per esposizioni”.

Tale marchio – assume il dott. Maurizio Maggi – è stato da lui registrato nell’interesse della Ires – Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte – del quale lo stesso allega di essere dirigente dell’Area Territorio. Il deposito del suddetto segno distintivo è stato quindi effettuato su incarico della Regione Piemonte ed inquadrato nell’ambito di un programma editoriale attraverso il quale l’Ente pubblico locale avrebbe l’intenzione di diffondere notizie riguardanti gli “ecomusei” non solo piemontesi, all’uopo creando anche un apposito sito Internet contraddistinto, per l’appunto, dal nome a dominio di intuitiva caratterizzazione “ecomusei.it”.

Deduce il ricorrente che il nome a dominio contestato è identico al proprio suddetto marchio, e che ciò potrebbe indurre in futuro confusione nell’utenza, che finirebbe col “collegarsi ad un sito inesistente o non appartenente alla Regione Piemonte nè al suo ente di ricerca”.

L’arch. Marco Turi Daniele, a sua volta, non ha alcun diritto – secondo il ricorrente ? al nome a dominio contestato, in quanto  non risulterebbe aver prodotto “contenuti o servizi legati agli ecomusei”, né sarebbe egli stesso un ecomuseo o incaricato da alcun ecomuseo.

Il ricorrente sostiene poi che l'attuale assegnatario avrebbe registrato e starebbe usando il dominio in malafede. A riprova di quanto affermato, il dott. Maggi sottolinea che il resistente ha registrato oltre 900 domini con nomi generici, nessuno dei quali risulterebbe utilizzato; il che dimostrerebbe l’esistenza di un’operazione di cybersquatting, ispirata dalla “logica di occupare tutti i domini afferenti a determinati temi disciplinari (…) e non con l’intento di garantirsi uno spazio per operare nello specifico settore degli ecomusei o similari”.

Sulla base di tali deduzioni e della documentazioni allegata, il ricorrente richiede quindi il trasferimento in suo favore del nome a dominio “ecomusei.it”.

2) Allegazioni del resistente

L’arch. Marco Turi Daniele resistente rileva che la domanda di registrazione del marchio “ecomusei.it” risulta essere stata depositata oltre un mese dopo la registrazione del dominio in contestazione effettuata dallo stesso in data 15 settembre 2000. Sostiene inoltre che il dominio “ecomusei.it” è stato registrato per essere utilizzato nell’ambito di un progetto più vasto della Eco.TUr. che prevede la realizzazione di banche dati specifiche per argomento, pubblicazioni, forum, etc.; e a riprova di ciò ha prodotto una serie di articoli della stampa, a partire dal 1996.

L’arch. Turi Daniele dichiara inoltre di “non essere estraneo” al tema degli “ecomusei” avendo lo stesso proposto, già nel 1995, la realizzazione di una simile struttura nel Comune di Fiumicino – Località Fregene. A detta dello stesso, il termine “ecomusei” rientrerebbe nel Dizionario Terminologico adottato

Il resistente nega quindi di aver effettuato la registrazione del nome a dominio “ecomusei.it” in malafede e conclude richiedendo il rigetto del ricorso presentato dal dott. Maggi.

3) Nel merito

Il ricorso è infondato e viene pertanto respinto.

L’art. 16.6 delle Regole di naming attualmente in vigore prevede che:
«sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo…affermi che:
a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Se il ricorrente prova che sussistono assieme tutte e tre le condizioni che precedono, il nome a dominio contestato viene trasferito al ricorrente stesso».

Per quanto riguarda il primo profilo, di cui alla let. a), si rileva che il nome a dominio sottoposto a contestazione è indubbiamente identico al marchio di cui il dott. Maggi ha chiesto la registrazione: esso pertanto rappresenta elemento idoneo a suscitare la “confusione” presa in considerazione dalle Regole di naming quale primo requisito la cui sussistenza è necessaria per poter procedere alla riassegnazione del nome a dominio contestato.

Sul secondo profilo, e pertanto sull’assenza in capo al resistente di ogni diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato previsto alla let. b) dell’art. 16.6 delle Regole di naming, si osserva che il ricorrente non ha dimostrato, con quanto dallo stesso dedotto ed allegato, la presenza di tale requisito nel procedimento di specie, così come invece avrebbe dovuto fare secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

Infatti, il dott. Maggi, pur avanzando delle pretese riguardo alla titolarità del marchio depositato – ma che, a ben vedere, però ancora non ha ottenuto la prevista registrazione da parte dell’Ufficio competente – non ha dimostrato di essere l’unico soggetto titolare all’uso del marchio in questione e, meno che mai, pertanto, ha dimostrato che in capo al resistente manchi il diritto ovvero il titolo in relazione all’uso del nome a dominio contestato.

Quanto sopra detto trova peraltro una conferma nel fatto che il mero deposito del marchio di cui trattasi non rappresenta, allo stato, elemento sufficiente a far ritenere che il dott. Maggi abbia acquisito un diritto di privativa riguardo all’uso del suddetto nome: al termine “ecomusei”, infatti, deve essere riconosciuta natura meramente “descrittiva” tanto da rendere particolarmente “debole” il marchio depositato. Tale segno non appare pertanto caratterizzato dai caratteri di novità e distintività che debbono contraddistinguere un marchio agli effetti di privativa voluti dal ricorrente.

In sostanza, si ritiene che il termine “ecomusei” rappresenti – ancorché depositato come marchio dal dott. Maggi – una denominazione generica del servizio e dell’ambiente a cui lo stesso è riferito (museo) e che, peraltro, lo stesso termine sia correntemente utilizzato dalla collettività dei soggetti che si occupano di ambiente ed ecologia così come del resto risulta dimostrato dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente.

Ciò anche in considerazione del fatto che l’apposizione del prefisso “eco” al sostantivo “museo” – e parimenti il suffisso “.it” ? non è sufficiente a contraddire tale osservazione: la parola di uso comune di cui trattasi avrebbe potuto costituire oggetto delle pretese esclusive del ricorrente solo nel caso in cui la stessa fosse stata utilizzata non come espressione del generico linguaggio ma come parola di fantasia assunta dal dott. Maggi con carattere di originalità e novità tale da conferirgli una identità a carattere individualizzante, in modo da renderla così distintiva.

Nel caso di specie così non è, essendo il termine “ecomusei” utilizzato in modo generale, peraltro da una pluralità di soggetti assolutamente diversi dal Dott. Maggi che assume essere il titolare del marchio depositato, e che, conseguentemente, non può costituire oggetto di pretese esclusive da parte del ricorrente.

Considerando questo collegio prevalente la disposizione di cui all’art. 16.6, comma 1, let. b) sopra richiamata rispetto a quanto previsto all’art. 16.6, comma 3, delle Regole di naming, si ritiene, pertanto, che il ricorrente abbia mancato di fornire la dimostrazione dell’assenza in capo al resistente “del diritto o del titolo in relazione al nome a dominio contestato”.

Per quanto concerne il terzo profilo ? pur ritenendo questo collegio assorbente la mancata dimostrazione dell’esistenza del requisito di cui all’art. 16.6, comma 1, let. b) di cui sopra - si ritiene anche qui non sussistere la idonea dimostrazione della “mala fede” in capo al resistente circa la registrazione del nome a dominio contestato, fra l’altro avvenuta anche cronologicamente in data antecedente al deposito del marchio di cui trattasi.

In particolare, si osserva che non risulta nel presente procedimento dimostrata la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 16.7, lett. a-d) delle Regole di naming non esistendo nel caso di specie neppure una possibilità di derivare da circostanze “diverse” da quelle sopra indicate la sussistenza della mala fede del resistente voluta dalle Regole medesime. L’arch. Turi Daniele, ad avviso del collegio, pur avendo effettuato la registrazione di numerosi nomi a dominio (peraltro quasi tutti relativi alla dimostrata attività ambientale ed ecologica del resistente), non può incorrere nella misura del trasferimento mancando – riguardo allo specifico nome contestato – prova di quanto richiesto all’art. 16.6, comma 1, let. c), la cui esistenza non può derivarsi esclusivamente dall’avvenuta registrazione plurima allegata da parte ricorrente.

P.Q.M.

Si rigetta il ricorso presentato.

Roma, 21 dicembre 2000

Avv. Maurizio Corain
 

 


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