C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
duscholux.it

Ricorrente: Duscholux A.G.. (avv.ti Beniamino Migliucci e Fabio Liuni)
Resistente: Call Center Solution s.r.l.
Collegio (unipersonale): Avv. Giuseppe Loffreda. 

Svolgimento della procedura

Il 27 febbraio 2004 la CRDD riceveva via e-mail il ricorso proposto dalla Duscholux A.G., con sede in C.F.L. Lohnerstrasse nr. 30, 3645 Gwatt/Thun – Svizzera, in persona dei legali rappresentati e amministratori Obi Markus e Bischoff Gerhard, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beniamino Migliucci e Fabio Liuni, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bolzano, corso Libertà n. 30; ricorso con cui la Duscholux introduceva una procedura di riassegnazione con cui chiedeva, ai sensi dell’art. 16-6 delle regole di naming, il trasferimento in suo favore del nome a dominio duscholux.it assegnato alla Call Center Solutions s.r.l. con sede in Taranto, Via Lucania 70.

 La segreteria della CRDD provvedeva alla verifica dei dati corrispondenti al dominio contestato duscholux.it sul data base della Registration Authority riscontrando l’assenza della dicitura “valore contestato”. Provvedeva, quindi, alla verifica della pagina web sull’indirizzo www.duscholux.it. 

In data 1 marzo 2004 la CRDD riceveva anche per posta il ricorso e la relativa documentazione. Dopo aver atteso che il dominio risultasse pubblicamente contestato sul data base whois  della RA, in data 11 marzo 2004 la CRDD provvedeva ad inoltrare a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno copia del ricorso e della documentazione alla Call Center Solutions s.r.l., avvertendola della possibilità di presentare controdeduzioni a quanto affermato nel ricorso inviando proprie repliche entro 25 giorno dal ricevimento del plico.

 Pur risultando il ricorso ricevuto dal destinatario in data 15 marzo 2004, nessuna replica perveniva nei termini alla segreteria della CRDD. In data 12 aprile 2004 veniva nominato quale “saggio” il sottoscritto Avv. Giuseppe Loffreda, il quale il 9 aprile 2004 accettava l’incarico. 

Motivi della decisione.

In via preliminare, non può non essere rilevata evidenziare la carenza di legittimazione attiva della Duscholux A.G., segnalata d’ufficio dalla Segreteria di CRDD e dalla Registration Authority.

Secondo quanto previsto al combinato disposto degli artt. 4 delle regole di naming ed 1 delle procedure di riassegnazione, la legittimazione attiva può essere riconosciuta solo in capo a soggetti appartenenti all’Unione europea, in quanto solo essi sono ammessi a registrare nomi a dominio sotto il ccTLD .it. (cfr. caso biotherm.it, saggio Luca Peyron, su http://www.crdd.it/decisioni/ biotherm.htm; caso filemaker.it, saggio Massimo Deiana, su http://www.crdd.it/ decisioni/filemaker.htm).

Nel caso di specie, la ricorrente è società con sede in Svizzera e come tale, anche nel caso in cui in astratto potesse dimostrare la esistenza dei requisiti per la riassegnazione del nome a dominio in contestazione, non avrebbe poi la possibilità di registrarlo, in quanto appartenente ad un paese che non fa parte all'Unione europea.

Ne consegue che la sua domanda deve essere respinta per carenza di legittimazione attiva.

P.Q.M.

Visti gli articoli 4 delle regole di naming, nonché l’art. 1 delle Procedure di riassegnazione, respinge il ricorso della Duscholux A.G., in quanto proposto da  società avente sede in Svizzera, e quindi non appartenente alla Comunità Europea.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all’art. 14.5.a di sua competenza. 

Roma, 26 aprile 2004

Avv. Giuseppe Loffreda. 


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