Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
DENTALPIU.IT

Ricorrente: Dental Fuentes S.r.l. (avv. Andrea Mereu)
Resistente: Teresa Piccirillo
Collegio (unipersonale): Avv. Raffaele Sperati

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. il 10 luglio 2019, la Dental Fuentes S.r.l., società con sede in piazza Fiume n. 3 - 07100 Sassari, rappresentata dall’Avv. Andrea Mereu, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio dentalpiu.it, registrato dalla sig.ra Teresa Piccirillo, residente in Via Carcara n. 1, 81100 - Caserta (CE).

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio dentalpiu.it era stato creato l’8 agosto 2018 ed era registrato a nome della sig.ra Teresa Piccirillo;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.dentalpiu.it, si giungeva ad una pagina contenente la dicitura “Reserved” e la frase “questo dominio è riservato”, scritta in quattro lingue.
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 15 luglio 2019 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il giorno 28 agosto 2019 tornava a C.R.D.D l’avviso di ricevimento, dal quale si evinceva che le poste avevano consegnato alla Resistente il ricorso in  data 22 luglio 2019.

Decorsi infruttuosamente ulteriori 25 giorni senza che parte resistente trasmettesse le proprie repliche, il 3 settembre 2019 C.R.D.D. nominava quale esperto lo scrivente Raffaele Sperati, che in pari data accettava l’incarico. 

Allegazioni della Ricorrente 

La Ricorrente afferma e documenta di aver stipulato il 6 giugno 2017 un contratto d’affitto d’azienda con la società Dental Center Sassari S.r.l. e che, in virtù del suddetto contratto, Le era stata ceduta in godimento sia l’azienda commerciale denominata Clinica Odontoiatrica, corrente in Sassari, Piazza Fiume n. 3, sia il marchio dentalpiu' registrato dalla cedente presso l’ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) in data 16.12.2011.

Deduce inoltre la Ricorrente di non essere riuscita a procedere alla registrazione del nome a dominio “dentalpiu.it” in quanto risultava registrato dall’8 agosto 2018 dalla sig.ra Teresa Piccirillo.

Onde riottenere la titolarità del suddetto nome a dominio, il 12 febbraio 2019 la Ricorrente inviava alla sig.ra Teresa Piccirillo una formale diffida dall’utilizzo del dominio. La Resistente, tuttavia, non dava alcun riscontro a tale diffida.

A sostegno delle proprie ragioni, la Ricorrente evidenzia che il nome a dominio contestato include totalmente il marchio da essa registrato in epoca antecedente alla registrazione del dominio e che tale identicità è idonea ad ingenerare confusione tra gli utenti di internet, oltre a comprimere illegittimamente i propri diritti di privativa in relazione al marchio registrato  “dentalpiu'”.

Sotto il profilo dei diritti e degli interessi legittimi della Resistente in relazione al nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, la Ricorrente afferma che l’attuale assegnataria, sig.ra Teresa Piccirillo, non è da essa conosciuta né ad essa affiliata, né tanto meno è stata mai autorizzata ad utilizzare il marchio commerciale  “dentalpiu'” o a registrare il nome a dominio in contestazione.

Deduce inoltre e documenta la Ricorrente che il nome a dominio “dentalpiu.it” non è mai stato concretamente utilizzato, presentando sulla propria home page la dicitura “Reserved” e la frase “questo dominio è riservato”, scritta in quattro lingue.

Sulla base di tali premesse la Ricorrente deduce che la Resistente non avrebbe mai avuto l’intenzione di utilizzarlo e che piuttosto avrebbe provveduto alla relativa registrazione al sol fine di impedire alla Ricorrente di riflettere il proprio marchio commerciale in un corrispondente nome a dominio.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio dentalpiu.it.

Posizione della Resistente

La Resistente, pur essendo stata messa a conoscenza dell’inizio della procedura di contestazione ed avendo ricevuto ricorso e documentazione in data 22 luglio 2019   (come attestato dalla ricevuta di ritorno della relativa raccomandata), non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini stabiliti dalle Procedure di Riassegnazione.

Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

A ) Identità o confondibilità del nome

L’art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLTD .it, alla lettera a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (“ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

Nel caso che ci occupa, è di tutta evidenza che il nome a dominio dentalpiu.it ricomprende totalmente il marchio dentalpiu', depositato dalla Ricorrente presso l’U.I.B.M. in data antecedente alla registrazione del suddetto dominio.

Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

B) Diritti o interessi legittimi della Resistente

Avendo la Ricorrente provato un proprio diritto sul marchio “dentalpiu'” e la confondibilità del nome a dominio con un suo marchio registrato, sarebbe spettato alla Resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.

Invece, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dal Regolamento, la Resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. Né, dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da internet, la Resistente appare avere alcun titolo in relazione al suddetto nome a dominio.

Infatti, dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile in internet:
  • a)   non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “parte resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, II co. del Regolamento);
  • b) non risulta che “parte resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”;
  • c)   si deve escludere la circostanza che “parte resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una semplice pagina contenente la dicitura “Reserved” e la frase “questo dominio è riservato”.
Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.  

C) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Infine, per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, si ritiene che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti.

Tenuto presente che l'apice alla fine della denominazione “dentalpiu” non è carattere ammissibile nei nomi a dominio, il nome a dominio dentalpiu.it è sicuramente identico al marchio registrato dalla società ricorrente.

Inoltre, alla luce della documentazione prodotta dalla Ricorrente e delle risultanze delle ricerche effettuate dallo scrivente Collegio nella rete Internet, la Resistente risulta essere detentrice passiva (“passive holder”) del nome a dominio oggetto del presente procedimento, in quanto digitando l’indirizzo http://www.dentalpiu.it si accede ad una pagina contenente la dicitura “Reserved” e la frase “questo dominio è riservato”, scritta in quattro lingue.

Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva (“passive holding”) di un nome a dominio deve essere considerata come circostanza dalla quale poter desumere la malafede del Resistente, in quanto da ciò si può ragionevolmente dedurre sia che l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a dominio registrato (visto che ad un anno dalla registrazione il sito non risulta ancora utilizzato dalla Resistente), sia – e soprattutto - che il dominio sia stato registrato al solo scopo di sfruttare la notorietà del nome o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”, lett. b); c); d) e, con esse, dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome di dominio in contestazione. 

 Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

 Si dispone la riassegnazione del nome a dominio dentalpiu.it alla società Dental Fuentes S.r.l., avente sede in, piazza Fiume n. 3 - 07100 Sassari.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 17 settembre 2019

Raffaele Sperati


 
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