Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
DENTALPIU.IT
Ricorrente: Dental Fuentes S.r.l. (avv.
Andrea Mereu)
Resistente: Teresa Piccirillo
Collegio (unipersonale): Avv. Raffaele Sperati
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. il 10 luglio 2019, la Dental Fuentes
S.r.l., società con sede in piazza Fiume n. 3 - 07100
Sassari,
rappresentata dall’Avv. Andrea Mereu, introduceva una
procedura
di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio dentalpiu.it, registrato
dalla sig.ra Teresa Piccirillo, residente in Via Carcara n. 1, 81100 -
Caserta (CE).
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità,
C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a)
che il dominio dentalpiu.it era stato creato l’8 agosto 2018
ed era registrato a nome della sig.ra Teresa Piccirillo;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale
risultava il valore “ok / challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.dentalpiu.it, si
giungeva ad
una pagina contenente la dicitura “Reserved” e la
frase
“questo dominio è riservato”, scritta in
quattro
lingue.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro, il 15 luglio 2019 C.R.D.D. inviava ricorso e
documentazione alla Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito
ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento.
Il giorno 28 agosto 2019 tornava a C.R.D.D l’avviso di
ricevimento, dal quale si evinceva che le poste avevano consegnato alla
Resistente il ricorso in data 22 luglio 2019.
Decorsi infruttuosamente ulteriori 25 giorni senza che parte resistente
trasmettesse le proprie repliche, il 3 settembre 2019 C.R.D.D. nominava
quale esperto lo scrivente Raffaele Sperati, che in pari data accettava
l’incarico.
Allegazioni della
Ricorrente
La Ricorrente afferma e documenta di aver stipulato il 6 giugno 2017 un
contratto d’affitto d’azienda con la
società Dental
Center Sassari S.r.l. e che, in virtù del suddetto
contratto, Le
era stata ceduta in godimento sia l’azienda commerciale
denominata Clinica Odontoiatrica, corrente in Sassari, Piazza Fiume n.
3, sia il marchio dentalpiu'
registrato dalla cedente presso l’ufficio Italiano Brevetti e
Marchi (U.I.B.M.) in data 16.12.2011.
Deduce inoltre la Ricorrente di non essere riuscita a procedere alla
registrazione del nome a dominio “dentalpiu.it”
in quanto risultava registrato dall’8 agosto 2018 dalla
sig.ra Teresa Piccirillo.
Onde riottenere la titolarità del suddetto nome a dominio,
il 12
febbraio 2019 la Ricorrente inviava alla sig.ra Teresa Piccirillo una
formale diffida dall’utilizzo del dominio. La Resistente,
tuttavia, non dava alcun riscontro a tale diffida.
A sostegno delle proprie ragioni, la Ricorrente evidenzia che il nome a
dominio contestato include totalmente il marchio da essa registrato in
epoca antecedente alla registrazione del dominio e che tale
identicità è idonea ad ingenerare confusione tra
gli
utenti di internet, oltre a comprimere illegittimamente i propri
diritti di privativa in relazione al marchio registrato
“dentalpiu'”.
Sotto il profilo dei diritti e degli interessi legittimi della
Resistente in relazione al nome a dominio oggetto della presente
procedura di riassegnazione, la Ricorrente afferma che
l’attuale
assegnataria, sig.ra Teresa Piccirillo, non è da essa
conosciuta
né ad essa affiliata, né tanto meno è
stata mai
autorizzata ad utilizzare il marchio commerciale “dentalpiu'”
o a registrare il nome a dominio in contestazione.
Deduce inoltre e documenta la Ricorrente che il nome a dominio
“dentalpiu.it”
non è mai stato concretamente utilizzato, presentando sulla
propria home page la dicitura “Reserved”
e la frase “questo
dominio è riservato”, scritta in
quattro lingue.
Sulla base di tali premesse la Ricorrente deduce che la Resistente non
avrebbe mai avuto l’intenzione di utilizzarlo e che piuttosto
avrebbe provveduto alla relativa registrazione al sol fine di impedire
alla Ricorrente di riflettere il proprio marchio commerciale in un
corrispondente nome a dominio.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a
dominio dentalpiu.it.
Posizione
della Resistente
La Resistente, pur essendo stata messa a conoscenza
dell’inizio
della procedura di contestazione ed avendo ricevuto ricorso e
documentazione in data 22 luglio 2019 (come
attestato dalla
ricevuta di ritorno della relativa raccomandata), non ha fatto
pervenire alcuna replica nei termini stabiliti dalle Procedure di
Riassegnazione.
Motivi della decisione
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
A )
Identità o confondibilità del nome
L’art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute
nel
ccTLTD .it, alla lettera a) prevede che sono sottoposti alla procedura
di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo
(“ricorrente”) affermi che il nome a dominio
sottoposto a
opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un
marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti,
o al proprio nome e cognome.
Nel caso che ci occupa, è di tutta evidenza che il nome a
dominio dentalpiu.it ricomprende totalmente il marchio dentalpiu',
depositato dalla Ricorrente presso l’U.I.B.M. in data
antecedente
alla registrazione del suddetto dominio.
Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo
3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a
dominio.
B) Diritti o
interessi legittimi della Resistente
Avendo la Ricorrente provato un proprio diritto sul marchio “dentalpiu'”
e la confondibilità del nome a dominio con un suo marchio
registrato, sarebbe spettato alla Resistente dimostrare a sua volta un
proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.
Invece, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei
termini previsti dal Regolamento, la Resistente non ha fornito alcuna
argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli
relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. Né,
dalla
documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da
internet, la Resistente appare avere alcun titolo in relazione al
suddetto nome a dominio.
Infatti, dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto
reperibile in internet:
- a)
non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “parte
resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione,
abbia
usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un
nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al
pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, II co.
del Regolamento);
- b)
non risulta che “parte
resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”;
- c)
si deve escludere la circostanza che “parte
resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del
ricorrente
o di violarne il marchio registrato”, in quanto
sul sito risulta una semplice pagina contenente la dicitura “Reserved”
e la frase “questo
dominio è riservato”.
Ne
emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto
dal Regolamento per la riassegnazione del nome a
dominio.
C) Registrazione ed
uso del dominio in malafede
Infine, per quanto riguarda la malafede nella registrazione e
nell’uso del dominio, si ritiene che essa sia stata provata
dalla
documentazione versata agli atti.
Tenuto presente che l'apice alla fine della denominazione “dentalpiu”
non è carattere ammissibile nei nomi a dominio, il nome a
dominio dentalpiu.it è sicuramente identico al marchio
registrato dalla società ricorrente.
Inoltre, alla luce della documentazione prodotta dalla Ricorrente e
delle risultanze delle ricerche effettuate dallo scrivente Collegio
nella rete Internet, la Resistente risulta essere detentrice passiva
(“passive
holder”)
del nome a dominio oggetto del presente procedimento, in quanto
digitando l’indirizzo http://www.dentalpiu.it si accede ad
una
pagina contenente la dicitura “Reserved”
e la frase “questo
dominio è riservato”, scritta in
quattro lingue.
Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva (“passive holding”)
di un nome a dominio deve essere considerata come circostanza dalla
quale poter desumere la malafede del Resistente, in quanto da
ciò si può ragionevolmente dedurre sia che
l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a
dominio
registrato (visto che ad un anno dalla registrazione il sito non
risulta ancora utilizzato dalla Resistente), sia – e
soprattutto
- che il dominio sia stato registrato al solo scopo di sfruttare la
notorietà del nome o di creare un ostacolo a chi
legittimamente
vorrebbe utilizzarlo.
Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art.
3.7 “Prova
della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”,
lett. b); c); d) e, con esse, dimostrata anche la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome di dominio in
contestazione.
Il ricorso pertanto è fondato e deve essere
accolto.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio dentalpiu.it
alla
società Dental Fuentes S.r.l., avente sede in, piazza Fiume
n. 3
- 07100 Sassari.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del
ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 17 settembre 2019
Raffaele Sperati
|