Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
cralcentraleposte.it
Ricorrente: CRALPoste (avv.ti Egidio Maria
Caruso ed Anna Laura Zanzarri)
Resistente: Wojciech Drewniak.
Collegio (unipersonale): avv. Fabio Salvatori
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail in data
26 aprile 2006 la Associazione CRALPoste, con sede legale in Roma,
viale Europa 190, in persona del legale rappresentante Ubaldo Autenzio,
rappresentata nella presente procedura dagli avv.ti Egidio Maria Caruso
ed Anna Laura Zanzarri, presso il cui studio in Roma, via delle Botteghe
Oscure n. 4, si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva
una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione
e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento)
per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio cralcentraleposte.it
registrato da ITCG s.c. W.Drewniak M.Olczykowski (admin-c: Wojciech Drewniak).
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio cralcentraleposte.it
era stato assegnato a ITCG s.c. W.Drewniak M.Olczykowski dal 5 gennaio
2006;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto
a contestazione registrata sul database del Registro in data 10 aprile
2006;
c) che all'indirizzo www.cralcentraleposte.it
risultava una pagina contenente alcuni link non più in linea ed
altri che invece rimandavano a casinò online o altri siti proponenti
gioco d'azzardo.
C.R.D.D. inviava a ITCG s.c. W. Drewniak
M.Olczykowski comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo
risultante dal database del registro, sia mediante plico raccomandato con
ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione
ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche
entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito
alla mittente C.R.D.D. in data 14 luglio 2006, per essere l'indirizzo
sconosciuto.
L'inizio della procedura deve quindi considerarsi
coincidente con la data nella quale le poste hanno inutilmente tentato
la consegna del plico raccomandato (11 maggio 2006) e da tale data è
quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche,
che peraltro il resistente non ha ritenuto inviare.
Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione
dalle poste il plico inviato al resistente, il 14 luglio stesso nominava
quale saggio il sottoscritto avv. Fabio Salvatori, il quale il successivo
17 luglio accettava l'incarico.
Contenuto del ricorso.
La CRALPoste afferma, nel proprio ricorso,
che il nome di dominio oggetto della procedura, Cralcentraleposte, ha da
sempre identificato il circolo ricreativo gestito da CralPoste. L'acronimo
CRAL, infatti, corrisponde a Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori
di Poste S.p.A., in conformità dell'art.11 della l. 300/1970, a
cui sono associati i lavoratori, dipendenti e pensionati di Poste Italiane
S.p.A. L'aggiunta del suffisso "centrale" è dovuta al fatto che
il Cral è articolato territorialmente in Consigli provinciali coordinati
a livello centrale.
Afferma inoltre che la suddetta identificazione
tra il nome del dominio contestato ed il circolo ricreativo deriva, oltre
che dall'evidente identità del nome, anche dal fatto che il dominio
in questione è stato creato e da sempre assegnato a Cralposte sin
dal 20 novembre 2001, come risulta dal certificato storico dello stato
delle Registrazioni del nome a dominio, inserito dalla ricorrente tra i
documenti allegati al ricorso.
Secondo la Cralposte, inoltre, l'attuale
titolare del nome a dominio (individuato in Wojciech Drewniak) non avrebbe
alcun diritto sul nome di dominio oggetto della procedura; cosa dimostrata
dal fatto che egli propone, tramite il sito posto nel dominio oggetto di
reclamo, servizi legati al gioco d'azzardo, i quali nulla hanno a che fare
con il nome del dominio oggetto della contestazione.
Quanto alla malafede, la ricorrente la
individuerebbe nel fatto che il resistente ha registrato il nome non appena
esso è stato temporaneamente, per soli due giorni (cancellato il
3 gennaio, riassegnato il 5 gennaio) cancellato a nome del CRAL Poste.
In base ai suddetti motivi la ricorrente
chiede che il nome oggetto della procedura venga di nuovo a lei assegnato.
Posizione del resistente.
La resistente, il cui indirizzo indicato
al Registro è risultato sconosciuto all'amministrazione postale,
non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.
Motivi della decisione.
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati
e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti
tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
a) Identità o confondibilità
del nome.
La Cralposte vanta un diritto sul nome
di dominio oggetto della procedura in virtù del fatto che tale nome
è stato da lei creato e da sempre a lei assegnato sin dal 20 novembre
2001. La ricorrente inoltre ha fatto un uso estensivo-esclusivo e ripetuto
su tutto il territorio nazionale del nome “Cralcentraleposte”a far data
dalla sua creazione tanto che esso identifica il circolo ricreativo di
Poste al di là della presenza su Internet attraverso un apposito
sito.
Il presente Collegio ritiene dunque che
la ricorrente abbia dimostrato che il nome a dominio contestato è
identico ad un nome su cui la stessa vanta dei diritti.
Si ritiene dunque soddisfatto il requisito
della identità o confondibilità del nome a dominio ex art.
16.6, lettera a) del Regolamento.
b) diritti o interessi legittimi del
resistente.
Con riferimento al secondo dei requisiti
richiesti, occorre sottolineare che la ricorrente ha provato un proprio
diritto sul nome "cralcentraleposte" e la confondibilità con esso
del nome a dominio in contestazione.
Sarebbe dunque spettato alla resistente
dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non
avendo tuttavia la resistente controdedotto alcunché al ricorso,
il presente Collegio ha proceduto a verificare d'ufficio la sussistenza
in capo alla ITCG s.c. W. Drewniak M. Olczykowski di un tale diritto, mediante
la documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete
internet.
Al riguardo è senza dubbio da escludere
che alcun diritto possa essere riconosciuto al resistente dalla documentazione
allegata al ricorso che, al contrario, prova che la Cralposte è
legittima titolare del nome oggetto di contestazione. Così come
non appare dal sito presente su Internet all'indirizzo http://www.cralcentraleposte.it
alcun elemento che possa far ritenere sussistente alcuna delle circostanze
provate le quali il Regolamento ritiene che l'assegnatario possa vantare
un titolo al nome a dominio in contestazione.
In base a quanto sopra affermato, deve
ritenersi dunque accertato anche il secondo requisito.
c) registrazione e uso del nome a dominio
in malafede.
Sussiste anche il requisito della malafede,
essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il
Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio.
Dalla documentazione agli atti risulta
che l'attuale assegnataria ha registrato il nome a dominio nel momento
in cui esso, per un errore dell'odierno ricorrente che non aveva provveduto
a rinnovarlo, è stato cancellato e reso nuovamente disponibile.
La resistente non appare nuova a comportamenti analoghi (cfr. decisione
dominio Italiapertutti.it, saggio dott. Fabrizio Bedarida, su http://www.crdd.it/decisioni/italiapertutti.htm),
sicchè appare provato un ben preciso disegno accaparratorio.
Altro elemento da cui si deduce la malafede
della resistente è la circostanza che il sito è utilizzato
per promuovervi principalmente attività di gioco d'azzardo. E' palese
che la resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dal
sito del CRALPoste per attrarre illegittimente i relativi utenti verso
il proprio sito e quelli raggiungibili attraverso i link della sua home
page.
In fine, altro elemento da cui dedurre
la malafede si rinviene nella indicazione al Registro, al momento della
registrazione, di un nome o di un indirizzo al quale l'assegnatario non
risulta reperibile.
Si deve dunque ritenere sussistente anche
la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in
contestazione.
P.Q.M.
si dispone la riassegnazione del nome a
dominio cralcentraleposte.it alla associazione Cralposte, con sede legale
in Roma, viale Europa 190.
La presente decisione sarà comunicata
al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 18 luglio 2006
avv. Fabio Salvatori.
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