Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
casinòdivenezia.it
Ricorrente: Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.
(avv.ti Fabio Angelini e Domenico de Simone - De Simone & Partners S.p.a.)
Resistente: Sig. Massimiliano Fullin
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail in data 18 aprile 2013, la Casinò di
Venezia Meeting & Dining Services s.r.l., con sede legale in
Venezia, Cannaregio 2079, in persona del legale rappresentante pro
tempore dott. Vittorio Ravà, rappresentata e difesa nella
presente procedura dagli avv. ti Fabio Angelini e Domenico de Simone,
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via
Vincenzo Bellini 20, c.a.p. 00187 giusta procura in calce al ricorso,
introduceva una procedura di riassegnazione per ottenere il
trasferimento a suo favore del nome a dominio
casinòdivenezia.it, registrato dal Sig.Massimiliano Fullin.
Ricevuto il ricorso, CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio
contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina
web risultante all'indirizzo www.casinòdivenezia.it
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- -
che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato
dall’11 luglio 2012 al Sig.Massimiliano Fullin;
- -
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- -
che digitando l’indirizzo http://www.casinòdivenezia.it si
giungeva ad una pagina web priva di contenuti, in cui oltre una
inserzione pubblicitaria, non compariva altra informazione se non
quella che il sito web era in allestimento.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro, ricevuto il ricorso e la
documentazione per posta ed avuta indicazione dal Registro del
domicilio del Resistente, il 29 aprile 2013 C.R.D.D. inviava il ricorso
e la documentazione al Resistente per raccomandata a.r., con
l’invito a trasmettere a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25
giorni dal ricevimento.
Restituito il plico al Mittente per compiuta giacenza (perfezionatasi
il 3 giugno 2013) e non essendo pervenuta alcuna memoria di replica da
parte Resistente, il 1° luglio 2013 CRDD nominava quale esperto
della decisione l’Avv. Giuseppe Loffreda il quale in data 3
luglio accettava l’incarico.
Allegazioni della Ricorrente
Secondo
quanto affermato dalla Ricorrente Casinò di Venezia Meeting
& Dining Services s.r.l., società controllata dal Comune di
Venezia, il titolare del nome a dominio Sig. Massimiliano Fullin
non ha alcun titolo all'assegnazione del nome a dominio in
contestazione. In particolare il nome a dominio
casinòdivenezia.it risulta identico al marchio "casinó di
venezia" registrato dalla Ricorrente con il deposito della domanda di
registrazione di marchio italiano in data 1° settembre 2009, giunta
a registrazione il 16 ottobre 2009, con n. di registrazione 1222045.
Inoltre il nome a dominio registrato dal Sig. Fullin non corrisponde
affatto ai suoi dati anagrafici pur essendo il Resistente persona
fisica, e la Ricorrente non ha mai autorizzato il sig.
Massimiliano Fullin ad utilizzare marchi o altri contrassegni che
possano essere riconducibili al Casinò di Venezia.
Per quanto riguarda la malafede, la Ricorrente afferma che il Sig.
Fullin avrebbe registrato il nome a dominio poche ore dopo che è
stata data la possibilità di registrare, per la prima volta nel
ccTLD .it, nomi di dominio internazionalizzati (IDN, internationalised
domain names), e pertanto risulta improbabile che il sig. Fullin
abbia agito in buona fede e non fosse a conoscenza dei diritti
della Ricorrente.
La Ricorrente conclude chiedendo pertanto la riassegnazione del nome a dominio casinòdivenezia.it
Motivi della decisione
a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.
In base all'art. 3.6, co. I,
lett. a) del Regolamento affinché si possa riscontrare il
requisito della identità o confondibilità è
necessario che “il nome a dominio sottoposto a opposizione sia
identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro
segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”
Non appare dubbio che il nome a dominio casinòdivenezia.it sia
identico al marchio registrato dalla Ricorrente (n. di registrazione
1222045).
b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.
Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome
di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente
esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome.
Il Sig. Fullin non ha prodotto alcuna memoria difensiva, nè vi
è alcun elemento dal quale possa dedursi un suo titolo o diritto
concorrente con quello documentato dalla Ricorrente.
c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
La documentazione prodotta agli atti dalla Ricorrente prova:
- a)
che la Casinò di Venezia Meeting & Dining Services
s.r.l. ha depositato domanda di registrazione di marchio italiano
nel 2009, con n. di registrazione 1222045;
- b)
la registrazione del dominio è avvenuta l’11 luglio 2012,
nel medesimo momento in cui veniva data la possibilità di
registrare nomi a dominio internazionalizzati;
- c) la registrazione del dominio è avvenuta 3 anni dopo la registrazione del marchio;
Appare
evidente quindi la malafede nella registrazione del nome a dominio,
avendo la Resistente registrato il nome a dominio nel preciso momento
in cui veniva reso possibile registrare nomi a dominio
internazionalizzati (IDN, internationalised domain names) anche nel
ccTLD .it., ossia nomi a dominio contenenti anche lettere accentate
come appunto casinòdivenezia.it.
La condotta del Sig. Fullin ha impedito alla Ricorrente,
proprietaria da dieci anni del dominio casinodivenezia.it, di
registrare anche il dominio con la “ò” accentata,
ledendo i diritti di privativa dalla Casinò di Venezia
Meeting & Dining Services s.r.l.
È da osservare inoltre che la Resistente si trova a Mestre ossia
poco distante dal casinò di Venezia; pertanto risulta
pressoché impossibile credere che la registrazione sia avvenuta
nella mancanza di consapevolezza di ledere, con la registrazione, un
diritto altrui.
Si deve dunque ritenere sussistente anche il requisito della malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in
contestazione.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio casinòdivenezia.it
alla Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l. con
sede legale in Venezia, Cannaregio 2079.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 17 luglio 2013
Avv. Giuseppe Loffreda
|