Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
casinòdivenezia.it

Ricorrente: Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.
 (avv.ti  Fabio Angelini e Domenico de Simone - De Simone & Partners S.p.a.)
Resistente: Sig. Massimiliano Fullin
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail in data 18 aprile 2013, la Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l., con sede legale in Venezia, Cannaregio 2079, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Vittorio Ravà, rappresentata e difesa nella presente procedura dagli avv. ti Fabio Angelini e Domenico de Simone, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Vincenzo Bellini 20, c.a.p. 00187 giusta procura in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento a suo favore del nome a dominio casinòdivenezia.it, registrato dal Sig.Massimiliano Fullin.
 
Ricevuto il ricorso, CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.casinòdivenezia.it

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
  • -    che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato dall’11 luglio 2012 al Sig.Massimiliano Fullin;
  • -    che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • -    che digitando l’indirizzo http://www.casinòdivenezia.it si giungeva ad una pagina web priva di contenuti, in cui oltre una inserzione pubblicitaria, non compariva altra informazione se non quella che il sito web era in allestimento.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed avuta indicazione dal Registro del domicilio del Resistente, il 29 aprile 2013 C.R.D.D. inviava il ricorso e la documentazione al Resistente per raccomandata a.r., con l’invito a trasmettere a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Restituito il plico al Mittente per compiuta giacenza (perfezionatasi il 3 giugno 2013) e non essendo pervenuta alcuna memoria di replica da parte Resistente, il 1° luglio 2013 CRDD nominava quale esperto della decisione l’Avv. Giuseppe Loffreda il quale in data 3 luglio accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente

 Secondo quanto affermato dalla Ricorrente Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l., società controllata dal Comune di Venezia,  il titolare del nome a dominio Sig. Massimiliano Fullin
non ha alcun titolo all'assegnazione del nome a dominio in contestazione. In particolare  il nome a dominio casinòdivenezia.it risulta identico al marchio "casinó di venezia" registrato dalla Ricorrente con il deposito della domanda di registrazione di marchio italiano in data 1° settembre 2009, giunta a registrazione il 16 ottobre 2009, con n. di registrazione 1222045.

Inoltre il nome a dominio registrato dal Sig. Fullin non corrisponde affatto ai suoi dati anagrafici pur essendo il Resistente persona fisica, e la Ricorrente non ha mai autorizzato  il sig. Massimiliano Fullin ad utilizzare marchi o altri contrassegni che possano essere riconducibili al Casinò di Venezia.

Per quanto riguarda la malafede, la Ricorrente afferma che il Sig. Fullin avrebbe registrato il nome a dominio poche ore dopo che è stata data la possibilità di registrare, per la prima volta nel ccTLD .it, nomi di dominio internazionalizzati (IDN, internationalised domain names), e pertanto  risulta improbabile che il sig. Fullin abbia agito in buona fede e  non fosse a conoscenza dei diritti della Ricorrente. 

La Ricorrente conclude chiedendo pertanto la riassegnazione del nome a dominio casinòdivenezia.it

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.

        In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità è necessario che “il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome”

Non appare dubbio che il nome a dominio casinòdivenezia.it sia identico al marchio registrato dalla Ricorrente (n. di registrazione 1222045).

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome. 

Il Sig. Fullin non ha prodotto alcuna memoria difensiva, nè vi è alcun elemento dal quale possa dedursi un suo titolo o diritto concorrente con quello documentato dalla Ricorrente.
 
c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La documentazione prodotta agli atti dalla Ricorrente prova:
  • a)    che la Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.  ha depositato domanda di registrazione di marchio italiano nel  2009, con n. di registrazione 1222045;
  • b)    la registrazione del dominio è avvenuta l’11 luglio 2012, nel medesimo momento in cui veniva data la possibilità di registrare nomi a dominio internazionalizzati;
  • c)    la registrazione del dominio è avvenuta 3 anni dopo la registrazione del marchio;
Appare evidente quindi la malafede nella registrazione del nome a dominio, avendo la Resistente registrato il nome a dominio nel preciso momento in cui veniva reso possibile registrare nomi a dominio internazionalizzati (IDN, internationalised domain names) anche nel ccTLD .it., ossia nomi a dominio contenenti anche lettere accentate come appunto casinòdivenezia.it.

 La condotta del Sig. Fullin ha impedito alla Ricorrente, proprietaria da dieci anni del dominio casinodivenezia.it,  di registrare anche il dominio con la “ò” accentata, ledendo i diritti di privativa  dalla Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l.

È da osservare inoltre che la Resistente si trova a Mestre ossia poco distante dal casinò di Venezia; pertanto risulta pressoché impossibile credere che la registrazione sia avvenuta nella mancanza di consapevolezza di ledere, con la registrazione, un diritto altrui. 

Si deve dunque ritenere sussistente anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio casinòdivenezia.it alla Casinò di Venezia Meeting & Dining Services s.r.l. con sede legale in Venezia, Cannaregio 2079.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 17 luglio 2013

Avv. Giuseppe Loffreda


 
inizio sito
inizio sito
scarica la versione in pdf
scarica la versione in pdf
inizio pagina

inizio pagina