Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
CASHPASSPORT.IT

Ricorrente:  Access Prepaid Worldwide Limited (avv. Davide Resmini )
Resistente: Degui Wang
Collegio (unipersonale): Avv. Mario Pisapia


Svolgimento della procedura


Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 31 ottobre 2012 la società Access Prepaid Worldwide Limited con sede nel Regno Unito, in persona dell’amministratore delegato Sig. Pareck Hemal, rappresentata e difesa nella presente procedura dall’Avv. Davide Resmini dello Studio legale Buzzi, Notaro & Antonelli d’Oulx, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio cashpassport.it  registrato dal Sig. Degui Wang.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio cashpassport.it era stato creato il 11 dicembre 2011 ed era registrato a nome del Sig. Degui Wang;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.cashpassport.it si giungeva ad una pagina web nella quale, oltre a dei link di sponsorizzazione, vi era l’invito ad acquistare il nome a dominio.
Ricevuto  il ricorso e la documentazione per posta, non essendo indicati sul whois i dati del Registrante, C.R.D.D. li chiedeva al Registro ex art. 4.3, II comma del Regolamento.  Ricevutili, il 12 novembre C.R.D.D inviava ricorso e documentazione al Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo comunicato dal Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il plico tornava il giorno 26 novembre 2012  a C.R.D.D. con l’indicazione delle poste che il destinatario non risultava all’indirizzo indicato. Il Regolamento, ex art. 4.4 lett. C), dispone che il reclamo si considera conosciuto dal titolare del dominio oggetto di opposizione, nel caso in cui  non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna. Quindi, trascorsi 25 giorni, C.R.D.D. nominava come esperto l’avv. Mario Pisapia, che il giorno 24 dicembre 2012 accettava l’incarico.  

 
Allegazioni della Ricorrente

La ricorrente afferma di essere una società del circuito MasterCard che si occupa sia della gestione dei programmi di carte di viaggio prepagate utilizzabili da consumatori e da aziende, sia dei relativi servizi finanziari connessi a tale tipo di attività.

 Il marchio Cash Passport è stato acquistato nel 2011 dalla Ricorrente, Access Prepaid Worldwide Limited, dalla Travelex Group, che lo aveva depositato nel 2001. 

La Ricorrente afferma che il Sig. Wang non ha alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio oggetto del reclamo ma, al contrario, ne sta facendo un uso che va  a ledere i diritti e gli interessi legittimi della Ricorrente. Tale registrazione, infatti, sarebbe stata effettuata in malafede, in quanto il Sig. Wang  utilizzerebbe il nome a dominio solo per segnalare link commerciali, generando confusione con il marchio Cash Passport,  e per vendere lo stesso nome a dominio.

Dato che il sito internet cashpassport.it non svolge nessun’altra attività, si tratterebbe di  passive holding del dominio.

La Ricorrente conclude chiedendo pertanto la riassegnazione del nome a dominio cashpassport.it

Allegazioni del Resistente.

I termini per le eventuali repliche sono trascorsi  senza che il Sig. Degui Wang, cui il ricorso deve considerarsi conosciuto ai sensi dell’art. 4.4 lettera c) del Regolamento, facesse pervenire  repliche.

Motivi della decisione

A ) Sulla confondibilità del nome a dominio

Il Regolamento, per ciò che attiene le condizioni per il trasferimento di un nome a dominio, dispone che la Ricorrente debba provare, fra l’altro, che il nome a dominio in contestazione sia“identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome”, ex art. 3.6 lettera a).

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che il nome a dominio cashpassport.it  registrato dal Resistente è esattamente identico al marchio della Ricorrente.

B) Sugli eventuali diritti o titoli del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Il Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica al ricorso depositato dalla Access Prepaid Worldwide Limited. Inoltre, da quanto verificabile d’ufficio su internet, non risulta che il Sig. Wang abbia utilizzato il nome a dominio per l’offerta al pubblico di beni e servizi, né che sia conosciuto con il nome corrispondete al  dominio registrato, ne che ne stia facendo “un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”  ex art. 3.6, III co. del Regolamento.

Pertanto non risulta dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.

C) Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Innanzitutto il nome a dominio in contestazione è stato registrato il giorno 11 dicembre 2011, in un secondo momento rispetto la registrazione del marchio Cash Passport avvenuta nel 2001 ad opera del precedente proprietario, la Travelex Group. Quest’ultima, decidendo per  la vendita del marchio, ha trasferito nel 2011 alla Access Prepaid Worldwide Limited  ogni diritto di privativa.

Quindi considerato che il Sig. Wang era comunque in grado di sapere al momento della registrazione, usando la normale diligenza, dell’esistenza del marchio e che, quindi, stava ledendo un altrui diritto, e tenuto conto che la notorietà del marchio è tale da fare escludere la circostanza che la registrazione del dominio in contestazione sia frutto di una fortuita coincidenza, è ragionevole ritenere che la registrazione sia stata effettuata unicamente “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario” (art. 3.7 lett. d del regolamento).

La malafede  nella registrazione del nome a dominio cashpassport.it  si evince anche dalla circostanza che l’attività svolta dal relativo sito internet si riduce a una offerta di vendita del nome a dominio stesso oltre che la segnalazione di alcuni link. Si rammenta, infatti, che una simile condotta viene considerata come elemento probatorio per determinare un mantenimento passivo (passive holding) del nome a dominio e che l’unanime orientamento dei collegi delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali lo ritiene elemento da cui desumere la malafede della parte eesistente .

Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “cashpassport.it” alla società Access Prepaid Worldwide Limited, con sede in Worldwide House Thorpe Wood, PE3 6SB  Peterborough, Regno Unito.

 La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 3 gennaio 2012

Avv. Mario Pisapia



 
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