Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
CASHPASSPORT.IT
Ricorrente: Access Prepaid
Worldwide Limited (avv. Davide Resmini )
Resistente: Degui Wang
Collegio (unipersonale): Avv. Mario Pisapia
Svolgimento della procedura
Con ricorso
ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 31 ottobre 2012 la
società Access Prepaid Worldwide Limited con sede nel Regno
Unito, in persona dell’amministratore delegato Sig. Pareck
Hemal, rappresentata e difesa nella presente procedura
dall’Avv. Davide Resmini dello Studio legale Buzzi, Notaro
& Antonelli d’Oulx, giusta delega in calce al
ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art.
3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD
"it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio cashpassport.it registrato dal Sig. Degui Wang.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D.
effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il
dominio cashpassport.it era stato creato il 11 dicembre 2011 ed era
registrato a nome del Sig. Degui Wang;
- b) che il
nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era
stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che
digitando l’indirizzo http://www.cashpassport.it si giungeva
ad una pagina web nella quale, oltre a dei link di sponsorizzazione, vi
era l’invito ad acquistare il nome a dominio.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta, non essendo indicati sul
whois i dati del Registrante, C.R.D.D. li chiedeva al Registro ex art.
4.3, II comma del Regolamento. Ricevutili, il 12 novembre
C.R.D.D inviava ricorso e documentazione al Resistente per raccomandata
a.r. all’indirizzo comunicato dal Registro, con l'invito ad
inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il plico tornava il giorno 26 novembre 2012 a C.R.D.D. con
l’indicazione delle poste che il destinatario non risultava
all’indirizzo indicato. Il Regolamento, ex art. 4.4 lett. C),
dispone che il reclamo si considera conosciuto dal titolare del dominio
oggetto di opposizione, nel caso in cui non risulti presso
l’indirizzo indicato nel DBNA, al momento in cui le poste
hanno tentato la consegna. Quindi, trascorsi 25 giorni, C.R.D.D.
nominava come esperto l’avv. Mario Pisapia, che il giorno 24
dicembre 2012 accettava l’incarico.
Allegazioni
della Ricorrente
La
ricorrente afferma di essere una società del circuito
MasterCard che si occupa sia della gestione dei programmi di carte di
viaggio prepagate utilizzabili da consumatori e da aziende, sia dei
relativi servizi finanziari connessi a tale tipo di attività.
Il
marchio Cash Passport è stato acquistato nel 2011 dalla
Ricorrente, Access Prepaid Worldwide Limited, dalla Travelex Group, che
lo aveva depositato nel 2001.
La
Ricorrente afferma che il Sig. Wang non ha alcun diritto o interesse
legittimo sul nome a dominio oggetto del reclamo ma, al contrario, ne
sta facendo un uso che va a ledere i diritti e gli interessi
legittimi della Ricorrente. Tale registrazione, infatti, sarebbe stata
effettuata in malafede, in quanto il Sig. Wang utilizzerebbe
il nome a dominio solo per segnalare link commerciali, generando
confusione con il marchio Cash Passport, e per vendere lo
stesso nome a dominio.
Dato
che il sito internet cashpassport.it non svolge nessun’altra
attività, si tratterebbe di passive holding del
dominio.
La
Ricorrente conclude chiedendo pertanto la riassegnazione del nome a
dominio cashpassport.it
Allegazioni del Resistente.
I
termini per le eventuali repliche sono trascorsi senza che il
Sig. Degui Wang, cui il ricorso deve considerarsi conosciuto ai sensi
dell’art. 4.4 lettera c) del Regolamento, facesse
pervenire repliche.
Motivi
della decisione
A ) Sulla
confondibilità del nome a dominio
Il Regolamento, per ciò che attiene le condizioni per il
trasferimento di un nome a dominio, dispone che la Ricorrente debba
provare, fra l’altro, che il nome a dominio in contestazione
sia“identico o tale da indurre confusione rispetto ad un
marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti,
o al proprio nome e cognome”, ex art. 3.6 lettera a).
Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che il nome a
dominio cashpassport.it registrato dal Resistente
è esattamente identico al marchio della Ricorrente.
B) Sugli eventuali
diritti o titoli del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Il Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica al ricorso
depositato dalla Access Prepaid Worldwide Limited. Inoltre, da quanto
verificabile d’ufficio su internet, non risulta che il Sig.
Wang abbia utilizzato il nome a dominio per l’offerta al
pubblico di beni e servizi, né che sia conosciuto con il
nome corrispondete al dominio registrato, ne che ne stia
facendo “un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale
senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di
violarne il marchio registrato” ex art. 3.6, III
co. del Regolamento.
Pertanto non risulta dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente
sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del
secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla
riassegnazione del nome a dominio.
C) Sulla malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del
dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze
dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Innanzitutto il nome a dominio in contestazione è stato
registrato il giorno 11 dicembre 2011, in un secondo momento rispetto
la registrazione del marchio Cash Passport avvenuta nel 2001 ad opera
del precedente proprietario, la Travelex Group. Quest’ultima,
decidendo per la vendita del marchio, ha trasferito nel 2011
alla Access Prepaid Worldwide Limited ogni diritto di
privativa.
Quindi considerato che il Sig. Wang era comunque in grado di sapere al
momento della registrazione, usando la normale diligenza,
dell’esistenza del marchio e che, quindi, stava ledendo un
altrui diritto, e tenuto conto che la notorietà del marchio
è tale da fare escludere la circostanza che la registrazione
del dominio in contestazione sia frutto di una fortuita coincidenza,
è ragionevole ritenere che la registrazione sia stata
effettuata unicamente “per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di
confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito
dal diritto nazionale e/o comunitario” (art. 3.7 lett. d del
regolamento).
La malafede nella registrazione del nome a dominio
cashpassport.it si evince anche dalla circostanza che
l’attività svolta dal relativo sito internet si
riduce a una offerta di vendita del nome a dominio stesso oltre che la
segnalazione di alcuni link. Si rammenta, infatti, che una simile
condotta viene considerata come elemento probatorio per determinare un
mantenimento passivo (passive holding) del nome a dominio e che
l’unanime orientamento dei collegi delle procedure di
riassegnazione nazionali ed internazionali lo ritiene elemento da cui
desumere la malafede della parte eesistente .
Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del
Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio
“cashpassport.it” alla società Access
Prepaid Worldwide Limited, con sede in Worldwide House Thorpe Wood, PE3
6SB Peterborough, Regno Unito.
La presente decisione verrà comunicata al Registro
del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 3 gennaio 2012
Avv. Mario Pisapia
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