Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
cariparma.it

Ricorrente: Cassa Di Risparmio di Parma e Piacenza
Resistente: Dc Info di Simone De Cicco
Collegio (unipersonale): Dott. Luca Peyron. 

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 12 giugno 2001, la Cassa Di Risparmio di Parma e Piacenza con sede in Parma, Via Università 1, rappresentata dall’avv. Angelica Lodigiani, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell' art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio cariparma.it, registrato dalla Dc Info di Simone De Cicco con sede in San Lazzaro di Savena (BO), via Minarini 1/f.

In data 13 giugno 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.cariparma.it. Le verifiche consentivano di appurare particolare:
- che il dominio cariparma.it risultava assegnato alla Dc Info di Simone De Cicco dal 18.09.2000;
- che il dominio cariparma.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. l’8.02.2001;
- che all'indirizzo www.cariparma.it risultava un sito non attivo.

In data 13 giugno 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso,  nel medesimo giorno la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Nei 25 giorni successivi alla spedizione del ricorso, nulla perveniva alla Crdd, né dal resistente, né dall’amministrazione postale. Soltanto in data 27 luglio 2001 ritornava alla Crdd il plico contenente il ricorso, con l’annotazione, apposta dall’amministrazione postale, secondo la quale il plico era stato depositato presso l’ufficio postale il 18 giugno 2001 ed il destinatario, seppur avvisato, non ne aveva curato il ritiro.

Crdd provvedeva quindi in data 30 luglio 2001 a designare quale saggio il sottoscritto dott. Luca Peyron, il quale, in data 31 luglio 2001,  accettava l’incarico.

Questioni di carattere preliminare

Ai sensi dell’articolo 2 della Procedura di riassegnazione si presume che il resistente  abbia avuto conoscenza del reclamo laddove l’Ente conduttore abbia adottato una delle misure previste dalla procedura e, segnatamente, abbia inviato il ricorso a mezzo posta o corriere, con avviso di ricevimento, oppure  a mezzo e-mail, a condizione che sia disponibile la prova della trasmissione. Nel caso di specie il reclamo è stato inviato sia in formato elettronico, senza che il sistema abbia respinto il messaggio, sia attraverso il servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale raccomandata, tuttavia, non risulta essere stata ritirata dal resistente ed è stata restituita all’Ente conduttore dopo aver concluso il periodo di giacenza previsto dall’ordinamento postale.

In via preliminare si pone dunque il problema di verificare se il resistente debba ritenersi abbia avuto conoscenza del ricorso.

Nel caso di specie il ricorso è stato comunicato dall’Ente conduttore attraverso due metodi, ciascuno da solo ritenuto sufficiente dalla Procedura. Il primo dei metodi seguiti consiste nella trasmissione a mezzo posta elettronica del messaggio. Tale messaggio, non avendo il sistema notificato disfunzioni, si dovrebbe presumere come giunto a destinazione. Tuttavia la procedura di riassegnazione prevede esplicitamente che sia data prova della trasmissione dello stesso. Tale prova, nel presente procedimento, non è stata trasmessa al collegio e, pertanto, non si ritiene provato che il resistente abbia avuto conoscenza del ricorso tramite posta elettronica.

Diviene quindi di centrale importanza verificare che il ricorso sia stato comunicato attraverso il mezzo postale di superficie. Il plico postale è stato inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale raccomandata, come descritto brevemente supra, è stata recapitata dal servizio postale all’Ente conduttore trascorso il termine di giacenza. Pare possibile, nel presente caso, applicare per analogia quanto previsto in tema di notifiche dal disposto dell’ art. 8 legge 890 del 20.11.1982 ove la notifica si considera effettuata trascorsi dieci giorni dalla data del deposito presso l’ufficio postale del piego non reclamato dal destinatario. Una interpretazione differente da quella di cui sopra, che non tenesse conto delle norme di procedura previste per le notifiche giudiziali, parrebbe contraria allo spirito della stessa procedura di riassegnazione poiché introdurrebbe un mezzo agevole per eludere la procedura stessa (semplicemente omettendo di ritirare la raccomandata) e, quindi, il permanere di una situazione ove un nome a dominio risulti essere assegnato in violazione delle regole di naming.

Da quanto sopra discende quindi che la comunicazione del presente ricorso debba essere considerata come avvenuta in data 28 giugno 2001 (ossia 10 giorni dopo il deposito del plico all’ufficio postale a disposizione del destinatario) operando nel presente caso una presunzione ex lege.

Allegazioni del ricorrente

La ricorrente nel presente procedimento è la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (di seguito Cariparma).

 La ricorrente dichiara di essere titolare di un marchio registrato CARIPARMA depositato in data 11 novembre 1991 registrazione n. 627732.Inoltre ha fornito ampia documentazione secondo la quale sotto l’impulso della propria comunicazione di impresa e dell’attività di sponsorizzazione a carattere sportivo e/o culturale, essa è comunemente riconosciuta dal pubblico dei consumatori, e nel settore bancario e creditizio, con la denominazione CARIPARMA. Sulla base di tali elementi la ricorrente dichiara di vantare particolari diritti sulla denominazione CARIPARMA. La medesima ricorrente, nel momento in cui chiese l’assegnazione del nome a dominio cariparma.it, venne a conoscenza del fatto che lo stesso era stato registrato in data 18 settembre 2000 dalla società DC Info di Simone De Cicco con sede a Bologna. I consulenti della ricorrente contattarono quindi il Sig. De Cicco per ottenere la cessione del dominio, offrendo quale contropartita di sostenere le spese per la registrazione ed il mantenimento di tale nome a dominio peraltro ai tempi e tuttora di fatto non utilizzato. Il Sig. De Cicco chiese a titolo di rimborso spese la somma di Lit. 7.850.000, comprensive non solo delle spese sostenute per la registrazione del dominio, ma anche dell’impegno profuso la realizzazione di un particolare progetto avente ad oggetto cariparma.it. Il ricorrente, quindi, non ritenendo la richiesta congrua e sulla base dei propri diritti, interponeva ricorso.

La ricorrente, in diritto, faceva presente:

 1. che il nome a dominio CARIPARMA.IT è sostanzialmente identico ai propri marchi di impresa ed alla denominazione con la quale essa è generalmente riconosciuta dal pubblico dei consumatori, poiché denominazione abbreviata stante per Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza;

 2. che il Sig. De Cicco non ha diritti né interessi legittimi in relazione al nome a dominio CARIPARMA.IT poiché esso non corrisponde né al patronimico del Sig. De Cicco o della sua società o che egli non è mai stato conosciuto con tale nome, né è titolare di diritti di marchio validi in Italia;

 3. che il nome a dominio è stato registrato in malafede poiché il marchio CARIPARMA deve essere considerato notorio in Italia e che tale circostanza era conosciuta dal Sig. De Cicco, anche in ragione del fatto che il proprio domicilio è vicino ad una delle agenzie della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza CARIPARMA. Inoltre la richiesta economica avanzata per la cessione del dominio dimostrerebbe il tentativo di sfruttare in modo illegittimo la registrazione del nome a dominio.

Allegazione del resistente

 Il resistente non ha depositato alcuna memoria.

Motivi della decisione

 Ai sensi dell’Art. 16.6 delle regole di naming, al fine di ottenere la riassegnazione di un nome a dominio, è necessario soddisfare contemporaneamente tre diversi elementi:

 a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;

 Si ritiene che la documentazione prodotta dalla ricorrente sia sufficiente a ritenere come soddisfatto tale requisito, poiché la ricorrente ha dimostrato:

1. di essere titolare di un marchio di impresa registrato in Italia, sulla cui validità il resistente non ha eccepito; 

2. di essere conosciuta con l’acronimo CARIPARMA sia nel settore bancario e creditizio sia, più in generale, presso il pubblico dei consumatori in ragione della propria attività di sponsorizzazione nel settore sportivo e scientifico-culturale.

 b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; 

 Non avendo il resistente fornito prova e/o documentazione a sostegno di un proprio interesse legittimo ad essere assegnatario del nome a dominio di cui è discussione, si ritiene che anche il secondo elemento previsto dal regolamento di naming possa dirsi soddisfatto.

 c) Il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.

Diverse sono le circostanze che portano a ritenere che il nome a dominio CARIPARMA.IT sia stato registrato in malafede. In particolare deve essere sottolineato quanto segue:

1. il nome a dominio, una volta registrato dal resistente, non è stato di fatto utilizzato, concretandosi così la fattispecie, già delineata dalla giurisprudenza degli enti arbitrali, del cosiddetto passive holding.

2. il resistente ha preteso per la cessione del nome a dominio di cui è discussione una cifra sproporzionata alle spese che debbono essere sostenute per la semplice registrazione e mantenimento di un nome a dominio. Tale elemento, di per sé, non sarebbe sufficiente ad avallare l’ipotesi della malafede nella registrazione laddove, in effetti, fosse provato che, oltre alla mera registrazione del nome a dominio, vi sia stato un effettivo sforzo di carattere organizzativo, tecnico o di altra natura per la realizzazione e messa in rete di un sito Internet. Benché il resistente, da quanto si può evincere dalla documentazione fornita dal ricorrente, abbia giustificato la propria pretesa economica su tali argomenti, tuttavia egli non ha fornito, né antecedentemente alla presentazione del presente ricorso, né successivamente in sede di replica, alcuna documentazione od elemento di prova di qualsivoglia natura attestante un effettivo sforzo volto a mettere in rete un sito Internet.

3. Il esistente era con buona probabilità a conoscenza del fatto che la dizione CARIPARMA fosse collegata alla ricorrente. Benché si ritenga che la documentazione prodotta dalla ricorrente non sia sufficiente a dimostrare una notorietà generale dell’acronimo CARIPARMA, tuttavia i fattori geografici evidenziati rendono verosimile il fatto che il resistente abbia scelto CARIPARMA suggestionato dall’esistenza e dal collegamento di tale acronimo con la ricorrente.

Ciascuno degli elementi sopra evidenziati concorre a dimostrare il terzo requisito previsto dal regolamento di naming, che pertanto si ritiene soddisfatto.

 In considerazione del fatto che il ricorrente è un soggetto di diritto italiano e, come tale, è legittimato ad essere assegnatario di un nome a dominio con ccTLD .it

P.Q.M. 

 Visti gli Art. 4, 10 e 16 delle vigenti regole di naming italiane, si dispone la riassegnazione del nome a dominio CARIPARMA.IT dall’attuale assegnatario alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Via Università 1, 43100 Parma.

 La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority Italiana per gli adempimenti di cui all’art. 14.5 lettera a) delle regole di naming. 
 

 Torino, 3 agosto 2001

 Dott. Luca Peyron

 


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