Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
CANTIERIDIPISA.IT

Ricorrente: Mondo Marine S.p.A.
Resistente: Nereo Trentini
Collegio (unipersonale): Avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 17 novembre 2015, la società Mondo Marine S.p.A., introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio cantieridipisa.it registrato dal Sig. Nereo Trentini.

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio cantieridipisa.it era stato creato il 17 agosto 2013 ed era registrato a nome del Sig. Nereo Trentini;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged / serverDeleteProhibited”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www. cantieridipisa.it si accedeva ad una pagina web dedicata al Casinò e Sale Slot Machine a Pisa (CDPISA.IT).
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione al Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il plico veniva restituito dalle Poste il 16.02.2016 con l’indicazione che la consegna, tentata il 29.12.2015, non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Lo stesso giorno CRDD  comunicava per e-mail alla Ricorrente ed al Resistente al suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal database whois che la data di 29.12.2015 era da intendersi quale data di inizio della procedura e di decorrenza del termine per l’invio di memorie da parte del Resistente, che pertanto detto termine era da intendersi ormai scaduto.

Pertanto CRDD nominava quale esperto l’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi che lo stesso giorno accettava l’incarico.

Allegazioni del Ricorrente 

La Ricorrente afferma e documenta che in data 28 maggio 2015, a seguito dell’acquisizione del ramo di azienda Cantieri di Pisa facente capo a Baglietto S.n.c. di Cantieri Navali Baglietto S.r.l., aveva acquisito il sito produttivo ubicato in Canale Navicelli – Pisa, subentrando nel rapporto di lavoro con i dipendenti della società Cantieri di Pisa S.r.l. ed acquisendone il relativo marchio, sia verbale che figurativo.

Documenta inoltre la Ricorrente che:
  • -    la società Cantieri di Pisa era già a partire dal 20.05.1985 titolare del marchio registrato “CANTIERIDIPISA”, marchio associato a veicoli ed apparecchi di locomozione nautici e relative parti non comprese in altre classi, come risulta dal Certificato rilasciato dall’Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, certificato prodotto in allegato al ricorso (all.2).
  •  -     che in forza di atto di cessione trascritto in data 17.7.2015, il Gruppo Baglietto S.p.A. in liquidazione cedeva alla società Mondo Marine S.p.A. i marchi comunitari “CANTIERIDIPISA” ed “AKHIR”.
La Ricorrente conclude pertanto sostenendo che l’attuale assegnazione del nome a dominio “CANTIERIDIPISA” è lesiva del proprio del proprio diritto di marchio registrato e della propria ragione / denominazione sociale, chiedendo pertanto la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

Il Resistente, da parte sua, non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo pur avendo regolarmente ricevuto ricorso e documentazione.

Motivi della decisione

Occorre osservare preliminarmente che presupposto delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio è la dimostrazione da parte del Ricorrente della contemporanea sussistenza di tre elementi diversi:
  • a) identità o confusione del domain name rispetto al marchio o nome del Ricorrente;
  • b) l’assenza di un titolo del Resistente in relazione al domain name;
  • c) la malafede del Resistente nella registrazione e nell’uso del dominio.
Se il Ricorrente prova che sussistono assieme le predette condizioni ed il Resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al Ricorrente.

 Identità o confondibilità del nome

In base all'art. 3.6 lett. a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Nella procedura in oggetto appare indubbiamente provato che il nome a dominio in contestazione è identico al nome del marchio registrato dalla società Cantieri di Pisa e successivamente ceduto alla Ricorrente, come suffragato dalla trascrizione della cessione dei marchi CANTIERIDIPISA ed AKHIR prodotta dalla Ricorrente come allegato 3.

 La Ricorrente vanta infatti diritti di privativa sull’espressione “cantieridipisa”. Il nome a dominio cantieridipisa.it  ricomprende totalmente il segno CANTIERI DI PISA che identifica il ramo d’azienda acquistato dalla società Ricorrente in forza della scrittura privata autenticata datata 28 maggio 2015 a firma del notaio Dott. Fiammetta Chiarandini. Inoltre, il marchio CANTIERIDIPISA è stato registrato sin dal 1985 dalla società Cantieri di Pisa S.p.A. e successivamente ceduto alla società ricorrente Mondo Marine S.p.A. come attestato dall’iscrizione del 17.07.2015 prodotta dalla società ricorrente come allegato 3.

Sussiste, quindi, il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.

Registrazione ed uso del dominio in malafede

Secondo l’art. 3.6, I co., lett. c) del Regolamento, ai fini del trasferimento è richiesto che il nome a dominio in contestazione sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Per quanto concerne la prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede l’art. 3.7 del Regolamento prevede che possa essere fornita mediante la dimostrazione della sussistenza di alcune circostanze, ritenute indicative della malafede.

Alla  luce del principio di diritto iuxta alligata et probata, gravava sulla Ricorrente l’onere di indicare l’esistenza degli elementi da cui dedurre la mala fede del Resistente. Tali elementi non sono stati minimamente indicati né nel ricorso né nella richiesta di attivazione della procedura di opposizione del nome a dominio in contestazione.

La Ricorrente non solo nulla ha provato, ma neppure nulla ha dedotto in relazione alla registrazione ed all’utilizzo in mala fede del dominio cantieridipisa.it da parte dell’attuale assegnatario, limitandosi semplicemente ad esporre di aver acquisito il ramo d’azienda omonimo e di essere anche concessionaria del marchio cantieridipisa.it.

Nessuna prova è stata fornita in relazione alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, ma neppure è stata ipotizzata l’esistenza di una delle circostanze in base alle quali il Regolamento autorizzano l’esperto a presumerne l’esistenza.

Dato che presupposto della procedura di riassegnazione dei nomi a dominio di cui l’art. 3.6, I co., del Regolamento è la dimostrazione da parte della Ricorrente della contemporanea sussistenza dei tre elementi diversi, la mancata dimostrazione della circostanza sub lettera c) impone la reiezione del ricorso.

  La mancata dimostrazione della registrazione ed utilizzazione del nome a dominio in mala fede esime dall’ulteriore esame della sussistenza del titolo in capo all’attuale assegnatario del nome a dominio che ne legittimi la registrazione, della quale peraltro, si osserva ad abundantiam, non v’è prova alcuna, non essendovi repliche del Resistente.

Il ricorso, pertanto, non può che essere respinto.

Ciò peraltro non esclude che la registrazione del dominio cantieridipisa.it possa configurare in linea teorica una violazione del marchio registrato dalla Ricorrente; ma tale accertamento esula dall’ambito della presente procedura e deve essere richiesto all’autorità giudiziaria ordinaria.


P.Q.M

Visto l'art. 3.6, lett. c) del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it

si rigetta

  il ricorso presentato dalla Mondo Marine S.p.A. per la riassegnazione del nome a dominio cantieridipisa.it, che rimane quindi assegnato al Sig. Nereo Trentini.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 8 marzo 2016

Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi




 
inizio sito
inizio sito
scarica la versione in pdf
scarica la versione in pdf
inizio pagina

inizio pagina