Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
CAIPET.IT
Ricorrente: Caipet snc di Caiafa Corrado Pasquale e F.lli
Resistente: Datesand Ltd
Collegio (unipersonale): Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
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Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto tramite e-mail da C.R.D.D. il 5 marzo 2015, la
società Caipet snc di Caiafa Corrado Pasquale e F.lli con sede
San Severo (FG), via Piave 49, in persona del legale rappresentante e
socio pro tempore, Corrado Pasquale Caiafa, introduceva una procedura
di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
«Regolamento») e dell'art. 5.6 del Regolamento per
l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it", per
ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio caipet.it attualmente registrato dalla Datesand Ltd.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava che:
- a) il nome a dominio caipet.it era stato creato il
15 ottobre 2014 ed era registrato a nome della società
Datesand Ltd;
- b) il nome a dominio era stato sottoposto ad
opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del
Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
- c) digitando l’indirizzo http://www.caipet.it,
si evinceva che il predetto dominio veniva usato dalla Datesand Ltd
come mero sito passivo (cd «sito ponte»), che reindirizzava
automaticamente la navigazione degli utenti al sito aziendale di
Datesand (http://www.nestpak.co.uk).
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed
effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 13 marzo 2015
C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per
raccomandata a.r. internazionale all’indirizzo risultante dal
database del Registro, con l'invito a trasmettere a C.R.D.D. le proprie
repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Decorsi due mesi senza che fosse pervenuta prova della ricezione o di
tentata consegna al Resistente, in data 8 giugno 2015 il reclamo veniva
inviato per corriere espresso. Ciò sulla base dell’art.
4.4 del Regolamento di risoluzione delle dispute nel ccTLD .it,
rubricato “Comunicazione del reclamo all’assegnatario
del dominio oggetto di opposizione”, il quale consente al PSRD,
per i registranti residenti o aventi sede all’estero,
l’invio del reclamo per corriere espresso qualora dopo 2 (due)
mesi non sia pervenuta prova della ricezione o di tentata consegna al
Resistente.
Decorsi infruttuosamente ulteriori 25 giorni senza che parte resistente
trasmettesse le proprie repliche, il 16 luglio 2015 C.R.D.D. nominava
quale esperto lo scrivente Andrea Sirotti Gaudenzi, che accettava
l’incarico.
Allegazioni della Ricorrente
La Ricorrente afferma che
“CAIPET” è un marchio di fatto molto conosciuto nel
settore della produzione e commercializzazione di lettiere di carta e
cartone per animali, accessori per l’igiene degli stessi, rifugi
di legno e quant’altro utile per animali domestici e non.
Infatti, la Ricorrente utilizza sin dal 2009 il segno
CAIPET sia come ditta, idonea a distinguere la propria azienda, sia
come ragione sociale, sia come marchio denominativo di fatto per
distinguere i propri prodotti e servizi.
Inoltre, CAIPET contraddistingue prodotti mostrati al
pubblico in Italia e all’estero durante le fiere e i convegni di
settore maggiormente rappresentativi (tra gli altri, il convegno Aisal
sul “Monitoraggio sanitario degli animali da laboratorio e
livelli di biocontenimento”, tenutosi a Brescia il 3.4.2014); il
convegno sponsorizzato anche da Caipet sul “Riconoscimento e
gestione del dolore animale nella ricerca biomedica e
veterinaria” tenutosi il 18-19.10.2013 a Imola; la nota fiera di
settore “BCLAS Symposium - Communication on laboratory
animals”, tenutasi il 13.10.2014 a Liege.
Secondo la Ricorrente la malafede nella registrazione e
nel mantenimento del dominio da parte della Resistente deriverebbe
dalla circostanza che il nome a dominio caipet.it sarebbe utilizzato
dall’attuale assegnatario come mero sito passivo (cd sito ponte)
che reindirizza automaticamente la navigazione degli utenti al sito
aziendale di Datesand (http://www.nestpak.co.uk), sviando in tal
modo la clientela già generata dalla Ricorrente.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio caipet.it.
Motivi della decisione
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
A ) Identità o confondibilità del nome
Il nome a dominio caipet.it ricomprende totalmente il segno
CAIPET utilizzato dalla Ricorrente sia come ditta, idonea a distinguere
la propria azienda, sia come ragione sociale, sia come marchio
denominativo di fatto per distinguere i propri prodotti e servizi.
Inoltre, dal 2012 al 2014, l’esponente ha usato il segno CAIPET
anche come nome a dominio, idoneo a contraddistinguere il proprio sito
aziendale
Sussiste, quindi, il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
B) Diritti o interessi legittimi della Resistente
Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute,
"Il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio
oggetto di opposizione dal momento in cui:
c) nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo
indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno
tentato la consegna della raccomandata."
Da quanto verificabile d’ufficio su Internet:
- risulta che la Resistente attualmente utilizzi
il sito caipet.it come mero sito passivo (cd «sito ponte»)
che reindirizza automaticamente la navigazione degli utenti al sito
aziendale di Datesand (www. http://www.nestpak.co.uk);
- non risulta che “la Resistente sia conosciuta,
personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome
corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio”;
- si deve escludere la circostanza che “la
Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente
o di violarne il marchio registrato”.
Ne emerge, pertanto, la piena soddisfazione del secondo
requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a
dominio.
C) Registrazione ed uso del dominio in malafede
Quanto alla malafede nella acquisizione e nell’uso del dominio,
essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali
il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio.
Il nome a dominio caipet.it è utilizzato dall’attuale
assegnatario con la piena consapevolezza che la titolarità
del predetto nome a dominio fosse strumentale allo
sfruttamento della notorietà del marchio CAIPET, per offrire
agli utenti di internet i propri servizi. Con conseguente preclusione
per la Ricorrente di registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7
lett. d) del Regolamento.
Infatti, la società resistente - la Datesand Ltd, competitor
della Caipet, in quanto operante nello stesso settore - produce
prodotti analoghi a quelli della società ricorrente e ben
conosce la Caipet, come si evince in maniera inequivocabile dalle
allegazioni di parte ricorrente. Infatti, il documento 11 prodotto da
parte ricorrente suffraga tale dato, attestando una contestazione
formulata dalla Datesand - datata novembre 2014 - e relativa ad una
violazione di privativa di brevetto addebitata alla Caipet snc.
Si ritiene pertanto che la Resistente abbia agito in malafede sia
nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso
pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio caipet.it alla
società società Caipet snc di Caiafa Corrado Pasquale e
F.lli, con sede San Severo (FG), via Piave 49. La presente decisione
sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di
sua competenza.
Roma, 30 luglio 2015
Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
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