Procedura
di riassegnazione dei nomi a dominio
BULGARIHOTEL.IT,
BULGARIHOTELS.IT, HOTELBULGARI.IT
Ricorrente: Bulgari S.p.a. (Valle
Caroline, Safenames Ltd)
Resistente: Sig. Stefan Paraniac
Collegio (unipersonale): Avv. Alessandro Nicotra
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 14 maggio 2019, la Bulgari
S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, sig. Costanzo
Rapone, con sede legale in Lungotevere Marzio, 11, Roma (RM),
rappresentata e assistita nella presente procedura da Caroline Valle,
Safenames, con sede in Safenames House, Sunrise Parkway, Linford Wood,
MK14 6LS Milton Keynes, Regno Unito, introduceva una procedura di
riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore dei nomi a dominio bulgarihotel.it,
bulgarihotels.it e hotelbulgari.it, registrati dal sig. Stefan
Paraniac, Via Carlo Cattaneo, 20, 47921 Rimini (RN).
Ricevuto
ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la
regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali
risultava che:
- le
voci del database relative al dominio bulgarihotel.it e
bulgarihotels.it erano state create il 19 luglio 2018 ed i domini
risultano attualmente registrati a nome di Stefan Paraniac;
- la
voce del database relativa al dominio hotelbulgari.it era stata creata
il 20 luglio 2018 ed il dominio risulta attualmente registrato a nome
del sig. Stefan Paraniac;
- tutti
e tre i nomi a dominio erano stati sottoposti ad opposizione e che le
stesse erano state registrate sul whois del Registro nel quale
risultava il valore “ok
/ challenged”;
- digitando
l’indirizzo http://www.bulgarihotel.it o
http://www.bulgarihotels.it o http://www.hotelbulgari.it si accede ad
una pagina web che reca la scritta “403 Forbidden, Access to this
resource on the server is denied!”;
Dopo
aver richiesto al Registro conferma dei dati del signor Stefan
Paraniac, il 21 maggio 2019 C.R.D.D. spediva all’indirizzo
dell’assegnatario ricorso e documentazione a mezzo
raccomandata, con l’invito a far pervenire le proprie
repliche entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del
ricorso.
Successivamente, entro i termini previsti dal Regolamento, il
Resistente faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie repliche. Il 15
luglio 2019 C.R.D.D. incaricava della decisione l’avv.
Alessandro Nicotra, il quale accettava l’incarico.
Allegazioni della
Ricorrente.
La
Ricorrente Bulgari S.p.a. dichiara di essere una società
italiana fondata nel 1884 da Sotirio Voulgaris operante nel settore dei
beni di lusso ed, in particolare, nel settore dei gioielli di alta
gamma, tra cui orologi, anelli, collane e prodotti di profumeria. La
Ricorrente afferma di aver aperto i primi negozi esteri a New York,
Parigi e Montecarlo negli anni ’70, e di essere titolare di
oltre 230 punti vendita in tutto il mondo. La Ricorrente inoltre dal
2001 gestisce anche vari alberghi ubicati a Londra, Bali, Milano,
Pechino, Shangai e Dubai.
La
Bulgari Spa sostiene che il marchio commerciale
“BULGARI” sarebbe inconfondibile e caratterizzante
i propri prodotti; la parola BULGARI, infatti, deriverebbe dal cognome
del suo fondatore e sarebbe nient’altro che la trascrizione
fonetica del suo cognome. La Ricorrente specifica che il proprio
marchio può essere scritto sia “BVLGARI”
nell’alfabeto latino classico, sia
“BULGARI” nell’alfabeto moderno; in
particolare, il primo termine viene utilizzato con riferimento al
brand, mentre il secondo con riferimento alla
società.
Quanto
alla identità e confondibilità dei nomi a dominio
oggetto della presente procedura con il nome o il marchio, la
Ricorrente ritiene che di domini bulgarihotel.it,
bulgarihotels.it e hotelbulgari.it siano simili al proprio
marchio tanto da poter essere con esso confusi. I domini predetti
contengono tutti la parola “BULGARI”;
l’aggiunta del termine generico “HOTEL” o
“HOTELS” non sarebbe di per sé
sufficiente a differenziarli dal proprio marchio registrato,
così come non sarebbe sufficiente l’aggiunta del
ccTLD “.it” ad evitare che gli stessi siano confusi
con il proprio nome.
Secondo
la Ricorrente, il Resistente non avrebbe diritti o interessi legittimi
sui nomi a dominio oggetto della procedura di riassegnazione;
né essa Ricorrente ha mai concesso al Resistente alcuna
autorizzazione all’utilizzo dei propri marchi.
Infine,
quanto alla malafede nella registrazione e nel mantenimento dei domini,
la Ricorrente sostiene che alla luce della notorietà dei
propri marchi registrati, nonché della reputazione del
proprio brand, il Resistente non avrebbe potuto non essere a conoscenza
della fama della Bulgari S.p.a. al momento della registrazione dei
domini.
La
Ricorrente aggiunge che il Resistente, oltre ad aver registrato diversi
nomi a dominio tutti contenenti marchi di prestigiose
società (tra cui la propria) al fine di trarne profitto,
avrebbe come finalità quella di impedire il normale
svolgimento dell’attività del Ricorrente.
Finalità che si realizzerebbe anche solo attraverso
l’utilizzo passivo dei domini.
La
Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione dei domini
bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it.
Deduzioni del Resistente
In
merito alla identità ed alla confondibilità del
nome a dominio oggetto della presente procedura, il Resistente Stefan
Parianac sostiene che il termine “BULGARI”
contenuto nei domini in contestazione non avrebbe nulla che vedere con
i marchi della Ricorrente, ma rappresenterebbe semplicemente un nome
comune indicante la provenienza dalla Bulgaria, nonché il
cognome di diverse famiglie italiane. Il Resistente osserva anche che
il Ricorrente non sarebbe titolare di marchi contenenti per
l’intero le parole “BulgariHotels” ma
esclusivamente la parola BULGARI o BVLGARI.
Quanto ai propri diritti o agli legittimi interessi sui nomi a dominio
oggetto di reclamo, il Resistente afferma di mantenere “in
costruzione” i relativi domini registrati in attesa di poter
pubblicare i propri contenuti.
Inoltre, il Resistente afferma di non aver mai avuto a che fare i
marchi o i prodotti della Ricorrente né di aver mai venduto
alcun tipo di prodotto protetto dai marchi
“Bulgari”, né di aver mai utilizzato i
domini per attività concorrenti a quelli della Ricorrente;
nessun contenuto dei domini oggetto della presente procedura, sarebbe
mai stato utilizzato per trarre profitto o attrarre utenti sfruttando
il nome della Ricorrente.
Infine il Resistente, in merito alla malafede nella registrazione e nel
mantenimento dei domini in parola, afferma che al momento della
registrazione non aveva conoscenza della esistenza della Ricorrente e
dei suoi marchi.
Motivi della
decisione
1)
Identità e confondibilità del nome con il marchio
registrato dalla Ricorrente.
Secondo
il Regolamento, il primo elemento da verificare in un procedimento di
riassegnazione è che il nome a dominio, ai sensi
dell’art. 3.6, I comma, lett. a), sia
“identico” oppure “tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il Ricorrente vanta diritti”.
A tal proposito, si osserva innanzitutto che la società
Ricorrente, fondata nel 1884, è titolare dei marchi italiani
ed europei “BULGARI” e
“BVLGARI” registrati tra il 1998 e il 2009.
I nomi a dominio in contestazione soddisfano il requisito di essere
tali da indurre confusione sia rispetto al nome, sia rispetto al
marchio su cui la Ricorrente vanta diritti di esclusiva (art. 3.6, I
comma, lett. a). Infatti, bulgarihotel.it,
bulgarihotels.it e hotelbulgari.it contengono tutti il nome
ed il marchio “BULGARI” registrato della Ricorrente
e sono tutti con essa confondibili. E ciò, a
prescindere dalla presenza della parola di uso comune
“hotel” o “hotels” di per
sé non sufficiente a differenziare il nome a dominio dal
nome della Ricorrente la cui attività, tra
l’altro, riguarda anche il settore alberghiero.
Pertanto la confondibilità tra la denominazione sociale ed
il marchio registrato dal Ricorrente da un lato, ed i nomi a dominio in
contestazione dall’altro, è tale da indurre
l’utente medio di Internet a ritenere che i siti web
contraddistinti dai nomi a dominio in parola siano autorizzati o,
comunque, collegati ai siti o ai marchi della Ricorrente.
Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo
3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
2) Diritto o titolo
della Resistente al nome a dominio in contestazione.
L'art.
3.6, lettera b) richiede, fra gli elementi che autorizzano la
riassegnazione del dominio in contestazione, il fatto che l'attuale
assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a
dominio oggetto di opposizione.
A tal proposito, si rileva che il Resistente non ha prodotto alcuna
prova di un proprio concorrente diritto o titolo sui nomi a dominio
contestati. Né il Resistente, oltre a non avere alcuna
connessione con i nomi a dominio in contestazione, risulta essere
conosciuto con nomi corrispondenti ai nomi a dominio registrati.
Tantomeno egli risulta esser stato autorizzato dalla Ricorrente ad
utilizzare in qualsiasi modo i propri marchi o il proprio nome.
Tutto ciò porta a ritenere soddisfatto anche il requisito di
cui all’articolo 3.6, lettera b) del regolamento per la
riassegnazione del nome a dominio.
3) Malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Resta
infine da valutare se il dominio sia stato o meno registrato e
mantenuto in malafede. A tale riguardo, si rileva che la
società Ricorrente ha adeguatamente provato di aver
registrato i propri marchi contenenti la dicitura BULGARI o BVLGARI tra
il 1998 e il 2009 e dunque antecedentemente alle registrazioni dei nomi
a dominio oggetto della presente procedura da parte del Resistente,
avvenute nel 2018.
La Ricorrente ha altresì ampiamente dimostrato di essere
nota nel campo dei beni di lussi quali gioielli, orologi, profumi ed
anche nel campo alberghiero. Notorietà che a differenza di
quanto dallo stesso affermato, non poteva non essere conosciuta anche
dal Resistente al momento della registrazione dei nomi a dominio in
parola.
Oltre a ciò, si rileva che le pagine web dei domini
bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it sono prive di
contenuto sin dalla loro registrazione; il che comunque impedisce alla
legittima titolare del nome e del marchio BULGARI di poterli
registrare e sfruttare, con conseguente e indubbio danno.
Risulta pertanto soddisfatto anche il terzo requisito previsto
dall’articolo 3.6, lettera c) del regolamento per far luogo
alla riassegnazione del nome a dominio.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione dei nomi a dominio
bulgarihotel.it, bulgarihotels.it e hotelbulgari.it
alla Bulgari S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore,
sig. Costanzo Rapone, con sede legale in Lungotevere Marzio, 11, Roma
(RM).
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Milano, 2 agosto 2019
Avv.
Alessandro Nicotra
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