Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
BLUBET.IT

Ricorrente: BLU MANAGEMENT S.r.l. (Avv. Gianluca Pomante)
Resistente: Skirmony Ltd.
Collegio (unipersonale): Avv. Cristina De Marzi

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Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 23 dicembre 2014 la società BLU MANAGEMENT S.r.l. con sede legale in Via Donatello, 71 – Roma (RM) in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. Andrea Carboni, rappresentata e difesa nella presente procedura dall’ Avv. Gianluca Pomante, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio blubet.it registrato dalla società Skirmony Ltd. 

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
•a) che il dominio blubet.it era stato creato il 31 agosto 2009 ed era registrato a nome della Skirmony Ltd;
•b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / serverDeleteProhibited”;
•c) che digitando l’indirizzo http://www.blubet.it avveniva un reindirizzamento al nome a dominio www.scommesseandromeda.it; sito web, quest’ultimo, dedicato alle scommesse sportive e al gioco on line in generale.

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 23 dicembre 2014 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il giorno 10 marzo 2015 tornava a C.R.D.D l’avviso di ricevimento, dal quale si evinceva che le poste avevano consegnato al Resistente il ricorso in  data 5 gennaio 2015. 

Essendo decorso inutilmente il termine di 25 giorni senza che l’intestatario del dominio inviasse proprie repliche così come previsto dall’art. 4.6 del Regolamento, il 17 marzo 2015 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Cristina De Marzi, che il 18 marzo 2015 accettava l’incarico. 

Allegazioni della Ricorrente 

La Ricorrente afferma di aver in data 23 ottobre 2009 dalla società Aycons S.r.l. il nome a dominio blubet.it, al fine di utilizzarlo per la gestione di un sito di offerta di gioco on-line (scommesse sportive, poker, casinò, ecc.).

Il 4 marzo 2010, la Blu Management depositava presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti la domanda relativa al marchio figurativo Blubet, registrata il successivo 10 gennaio 2011.

Successivamente, dopo aver lavorato per oltre tre anni con altri operatori, in data 9 luglio 2013 la Blu Management s.r.l. sottoscriveva con la Skirmony Ltd. un contratto per la realizzazione di un nuovo portale e l’erogazione di servizi connessi all’attività. A tal fine si procedeva alla modifica dei riferimenti amministrativi del sito blubet.it presso il Registro Italiano dei Nomi a Dominio per consentire la gestione dei servizi anche da parte di Skirmony Ltd.

Tuttavia, nel giugno del 2014, la Ricorrente veniva a conoscenza del trasferimento - mai autorizzato - della titolarità del dominio blubet.it alla Skirmony Ltd. e, per riottenere l’immediata riassegnazione del suddetto nome a dominio, procedeva a diffida nei confronti del legale rappresentante di quest’ultima, sig.ra Luana Iannuzzi.

La Skirmony Ltd. si dichiarava disponibile al trasferimento della titolarità del dominio,  a condizione che fossero mantenuti i recapiti del Registrant presso la propria sede e fosse sottoscritta un’appendice contrattuale con il quale la Ricorrente si sarebbe dovuta impegnare a mantenere il rapporto commerciale in essere.

Avendo la Ricorrente rifiutato il suddetto accordo, la Skirmony provvedeva ad estromettere definitivamente la Blu Management dalla gestione del sito web per la raccolta di gioco, attivando oltretutto una campagna promozionale finalizzata a sviare la clientela verso la propria offerta, modificando il sito solo nei riferimenti aziendali e mantenendo la medesima grafica nonché il marchio Blu Bet.

Secondo la Ricorrente la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio deriverebbe dalla circostanza che il nome a dominio blubet.it sarebbe stato sottratto illecitamente dalla Resistente approfittando del rapporto di collaborazione commerciale in essere tra le parti sviando, oltretutto, la clientela già generata dalla Ricorrente.

         Inoltre la Resistente, secondo la Blu Management, non avrebbe alcun diritto né legittimazione sul nome a dominio blubet.it e sui segni distintivi d’impresa connessi allo sfruttamento economico del suddetto nome a dominio.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio blubet.it.

Da parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica.

Motivi della decisione

 I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

A ) Identità o confondibilità del nome

 Il nome a dominio blubet.it  ricomprende totalmente il marchio depositato da parte Ricorrente il 4 marzo 2010 presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e registrato il successivo 10 gennaio 2011.

Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.

B) Diritti o interessi legittimi della Resistente

La Resistente, non essendosi costituita, non ha prodotto alcuna prova di un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio contestato.

Da quanto verificabile d’ufficio su Internet:

 • risulta che la Resistente attualmente utilizzi il sito blubet.it per reinderizzare ad un altro sito web nel quale viene espletata la medesima attività avviata da BluBet e consistente nella offerta di servizi di scommesse sportive, poker, casinò, ecc.;
• non risulta che “la Resistente sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
• si deve escludere la circostanza che “la Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”. 

Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

C) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Quanto alla malafede nella acquisizione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il nome a dominio blubet.it è stato sottratto in modo illecito all’azienda che ne era titolare con  la piena consapevolezza che la titolarità del nome a dominio altro non serviva che a sfruttare la notorietà del marchio Blu Bet per offrire agli utenti di internet i propri servizi, precludendo così alla Ricorrente ogni possibilità di registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del Regolamento.

Inoltre, la Skirmony Ltd. pur acconsentendo al trasferimento della titolarità del dominio in capo all’avente diritto, pretendeva tuttavia di mantenere i recapiti del Registrant presso la propria sede imponendo inoltre la sottoscrizione di un appendice contrattuale con il quale la Ricorrente si sarebbe dovuta impegnare a mantenere il rapporto commerciale in essere.

 Si ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

 Si dispone la riassegnazione del nome a dominio blubet.it alla società Blu Management con sede in Via Donatello n. 71 - 00196 - Roma (RM). La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Sorengo, 1 aprile 2015

Avv. Cristina De Marzi


 
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