Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
BLUBET.IT
Ricorrente: BLU MANAGEMENT
S.r.l. (Avv. Gianluca Pomante)
Resistente: Skirmony Ltd.
Collegio (unipersonale): Avv. Cristina De Marzi
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Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 23 dicembre 2014 la
società BLU MANAGEMENT S.r.l. con sede legale in Via
Donatello, 71 – Roma (RM) in persona del suo legale
rappresentante p.t., sig. Andrea Carboni, rappresentata e difesa nella
presente procedura dall’ Avv. Gianluca Pomante, giusta delega
in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai
sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio blubet.it registrato dalla società Skirmony
Ltd.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità,
C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
•a) che il dominio blubet.it era stato creato il 31 agosto
2009 ed era registrato a nome della Skirmony Ltd;
•b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione
e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro
nel quale risultava il valore “ok /
serverDeleteProhibited”;
•c) che digitando l’indirizzo http://www.blubet.it
avveniva un reindirizzamento al nome a dominio
www.scommesseandromeda.it; sito web, quest’ultimo, dedicato
alle scommesse sportive e al gioco on line in generale.
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le
prescritte comunicazioni al Registro, il 23 dicembre 2014 C.R.D.D.
inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento. Il giorno 10 marzo 2015 tornava a C.R.D.D
l’avviso di ricevimento, dal quale si evinceva che le poste
avevano consegnato al Resistente il ricorso in data 5 gennaio
2015.
Essendo decorso inutilmente il termine di 25 giorni senza che
l’intestatario del dominio inviasse proprie repliche
così come previsto dall’art. 4.6 del Regolamento,
il 17 marzo 2015 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv.
Cristina De Marzi, che il 18 marzo 2015 accettava
l’incarico.
Allegazioni della
Ricorrente
La Ricorrente afferma di aver in data 23 ottobre 2009 dalla
società Aycons S.r.l. il nome a dominio blubet.it, al fine
di utilizzarlo per la gestione di un sito di offerta di gioco on-line
(scommesse sportive, poker, casinò, ecc.).
Il 4 marzo 2010, la Blu Management depositava presso
l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti la domanda relativa al
marchio figurativo Blubet, registrata il successivo 10 gennaio 2011.
Successivamente, dopo aver lavorato per oltre tre anni con altri
operatori, in data 9 luglio 2013 la Blu Management s.r.l. sottoscriveva
con la Skirmony Ltd. un contratto per la realizzazione di un nuovo
portale e l’erogazione di servizi connessi
all’attività. A tal fine si procedeva alla
modifica dei riferimenti amministrativi del sito blubet.it presso il
Registro Italiano dei Nomi a Dominio per consentire la gestione dei
servizi anche da parte di Skirmony Ltd.
Tuttavia, nel giugno del 2014, la Ricorrente veniva a conoscenza del
trasferimento - mai autorizzato - della titolarità del
dominio blubet.it alla Skirmony Ltd. e, per riottenere
l’immediata riassegnazione del suddetto nome a dominio,
procedeva a diffida nei confronti del legale rappresentante di
quest’ultima, sig.ra Luana Iannuzzi.
La Skirmony Ltd. si dichiarava disponibile al trasferimento della
titolarità del dominio, a condizione che fossero
mantenuti i recapiti del Registrant presso la propria sede e fosse
sottoscritta un’appendice contrattuale con il quale la
Ricorrente si sarebbe dovuta impegnare a mantenere il rapporto
commerciale in essere.
Avendo la Ricorrente rifiutato il suddetto accordo, la Skirmony
provvedeva ad estromettere definitivamente la Blu Management dalla
gestione del sito web per la raccolta di gioco, attivando oltretutto
una campagna promozionale finalizzata a sviare la clientela verso la
propria offerta, modificando il sito solo nei riferimenti aziendali e
mantenendo la medesima grafica nonché il marchio Blu Bet.
Secondo la Ricorrente la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del dominio deriverebbe dalla circostanza che il nome a
dominio blubet.it sarebbe stato sottratto illecitamente dalla
Resistente approfittando del rapporto di collaborazione commerciale in
essere tra le parti sviando, oltretutto, la clientela già
generata dalla Ricorrente.
Inoltre la Resistente, secondo la Blu Management, non avrebbe alcun
diritto né legittimazione sul nome a dominio blubet.it e sui
segni distintivi d’impresa connessi allo sfruttamento
economico del suddetto nome a dominio.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a
dominio blubet.it.
Da parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica.
Motivi della decisione
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il
ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i
requisiti richiesti per la riassegnazione.
A )
Identità o confondibilità del nome
Il nome a dominio blubet.it ricomprende totalmente
il marchio depositato da parte Ricorrente il 4 marzo 2010 presso
l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e registrato il
successivo 10 gennaio 2011.
Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo
3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
B) Diritti o
interessi legittimi della Resistente
La Resistente, non essendosi costituita, non ha prodotto alcuna prova
di un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio
contestato.
Da quanto verificabile d’ufficio su Internet:
• risulta che la Resistente attualmente utilizzi il
sito blubet.it per reinderizzare ad un altro sito web nel quale viene
espletata la medesima attività avviata da BluBet e
consistente nella offerta di servizi di scommesse sportive, poker,
casinò, ecc.;
• non risulta che “la Resistente sia conosciuta,
personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome
corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio”;
• si deve escludere la circostanza che “la
Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del
ricorrente o di violarne il marchio registrato”.
Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito
richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
C) Registrazione ed
uso del dominio in malafede
Quanto alla malafede nella acquisizione e nell’uso del
dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze
dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Il nome a dominio blubet.it è stato sottratto in modo
illecito all’azienda che ne era titolare con la
piena consapevolezza che la titolarità del nome a dominio
altro non serviva che a sfruttare la notorietà del marchio
Blu Bet per offrire agli utenti di internet i propri servizi,
precludendo così alla Ricorrente ogni possibilità
di registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del
Regolamento.
Inoltre, la Skirmony Ltd. pur acconsentendo al trasferimento della
titolarità del dominio in capo all’avente diritto,
pretendeva tuttavia di mantenere i recapiti del Registrant presso la
propria sede imponendo inoltre la sottoscrizione di un appendice
contrattuale con il quale la Ricorrente si sarebbe dovuta impegnare a
mantenere il rapporto commerciale in essere.
Si ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia
nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso
pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio blubet.it
alla società Blu Management con sede in Via Donatello n. 71
- 00196 - Roma (RM). La presente decisione sarà comunicata
al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Sorengo, 1 aprile 2015
Avv. Cristina De Marzi
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