Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
BIOCENTURY.IT
Ricorrente: Biocentury S.L.
Resistente: Biocentury Italia s.r.l. (avv.ti
Paolo Manzato e Pierfrancesco Fasano)
Collegio (unipersonale): Avv. prof. Enzo
Fogliani.
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per
e-mail da C.R.D.D. in data 6 novembre 2007 la Biocentury S.L., con sede
a Barcellona (Spagna), Josep Tarradellas, 38, c.a.p. E-08029, in persona
del legale rappresentante, dott. Jaime Escamilla, introduceva una procedura
di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione
delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6
del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio
"BIOCENTURY.IT", assegnato alla Biocentury Italia s.r.l. con sede a Genova,
Via di Francia, 28/54, c.a.p. 16149.
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio BIOCENTURY.IT
era stato assegnato alla Biocentury Italia s.r.l. dal 19 gennaio 2004;
b) che il nome a dominio
era stato sottoposto il 16 maggio 2007 ad opposizione, debitamente
registrata sul database whois del Registro;
c) che all'indirizzo WWW.BIOCENTURY.IT
non corrisponde alcun sito attivo.
Effettuati i necessari controlli
e pervenuto il 12 novembre 2007 l’originale cartaceo del ricorso, il 13
novembre 2007 C.R.D.D. inviava alla Biocentury Italia s.r.l. comunicazione
del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database
del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente
copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito
ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il ricorso veniva ricevuto dalla Resistente il 16 novembre 2007.
In data 6 dicembre 2007 la
Resistente inviava a CRDD via e-mail e a mezzo corriere le proprie repliche
con gli annessi documenti. Il 10 dicembre 2007 CRDD spediva poi repliche
e documenti, sia per e-mail che in formato cartaceo, alla Ricorrente.
In data 7 dicembre
2007 C.R.D.D. nominava quale esperto l’avv. prof. Enzo Fogliani, che accettava
l'incarico il successivo 11 dicembre.
Posizione delle parti.
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente, nel
proprio ricorso, afferma di essere una società di prodotti dietetici
fondata negli anni ottanta e di godere di ampia fama a livello internazionale.
A tal proposito la Ricorrente
documenta di aver depositato, a protezione dei nomi scelti per i propri
prodotti, i seguenti marchi:
“Bio Century” marchio europeo:
000875492
“Biocentury” marchio europeo:
004403051
“Biocentury” marchio spagnolo:
M 1721275
“Bio Century” marchio spagnolo:
M 1691498
“Bio Century Devoragras”
marchio spagnolo: M 2538521
“Bio Century” marchio spagnolo:
M 2604073
“Natural Plus + Bio Century”
marchio spagnolo: M 2625971
“Dietcentury” marchio spagnolo:
M 1934940
“Dietcentury” marchio spagnolo:
M 1934941
“Dietcentury” marchio spagnolo:
M 1934942
La Ricorrente afferma inoltre
che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio oggetto della
presente procedura, in quanto non è titolare di nessun segno distintivo
con la denominazione Biocentury nell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti,
né possiede alcun marchio comunitario registrato nell’Ufficio di
Armonizzazione del Mercato Interno sotto la denominazione Biocentury.
Infine la Ricorrente deduce
la malafede da parte della Resistente nel fatto che, avendo la convenuta
sede nell’Unione Europea, è impossibile che non fosse a conoscenza
dell’esistenza della Ricorrente nel momento in cui ha registrato il nome
a dominio oggetto della odierna contestazione, soprattutto in relazione
al fatto che l’attività della convenuta apparentemente si incentra
sullo stesso settore della Ricorrente e al fatto che nel sito web corrispondente
al nome a dominio la Resistente utilizzava foto e logotipi di prodotti
della Ricorrente.
Posizione della Resistente.
La Resistente a sua
volta osserva, nelle proprie repliche, che dalla lettura del ricorso avversario
sembrerebbe non esistere alcun rapporto giuridico o commerciale tra la
società reclamante e quella resistente. La Resistente deduce e documenta
invece che, in realtà:
1) essa è una società
operante da anni nel campo della produzione e distribuzione di prodotti
dietetici e di integratori alimentari;
2) ha assunto l’attuale
denominazione in data 2 luglio 2002 su richiesta dell’allora legale rappresentante
di Biocentury S.L. che a quel tempo deteneva la maggioranza delle quote
sociali della Fito Search s.r.l., la quale successivamente alla suddetta
data ha assunto la denominazione di Biocentury Italia s.r.l.;
3) in data 1 settembre 2002
Biocentury S.L. concedeva a Biocentury Italia s.r.l. la licenza esclusiva,
della durata di vent’anni, per l’Italia, la Repubblica di S. Marino e Città
del Vaticano per l’utilizzo dei marchi “Century”, “Biocentury” e “Dietcentury”;
4) il 5 giugno 2003 Biocentury
S.L. decideva di cedere le proprie quote sociali di Biocentury Italia s.r.l.
all’attuale amministratore delegato di quest’ultima, dott. Francesco Verardo;
5) lo stesso 5 giugno 2003,
in occasione della stipula del contratto di concessione esclusiva, con
cui la società resistente assumeva la qualità di concessionaria
/ distributrice esclusiva dei prodotti della società ricorrente
in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino fino al
31 dicembre 2012, le predette società sottoscrivevano altresì
un contratto di cessione di marchi, con cui Biocentury S.L. cedeva a Biocentury
Italia s.r.l. numerosi marchi italiani relativi a prodotti commercializzati
da Biocentury S.L.;
6) la società resistente
ha registrato il nome a dominio oggetto della odierna contestazione in
data 19 gennaio 2004, in qualità di licenziataria esclusiva del
marchio “Biocentury” e di concessionaria esclusiva per la distribuzione
dei prodotti di Biocentury S.L., sottoscrivendo un contratto di hosting
per il sito web con Vivacom s.r.l. ed affidando a quest’ultima la realizzazione
del sito stesso;
7) il sito veniva mantenuto
online dal 2005 all’aprile del 2007, mentre attualmente si trova in fase
di restyling; tuttavia il dominio di posta @biocentury.it viene quotidianamente
utilizzato dal personale di Biocentury Italia s.r.l.
La Resistente chiede dunque
il rigetto della domanda avanzata dalla Ricorrente, con esplicita indicazione
che il ricorso è stato proposto in malafede.
Motivi della decisione.
a) Sulla richiesta della
Ricorrente di riassegnazione del nome a dominio
Il ricorso è infondato
e come tale deve essere respinto.
Anzitutto, è da osservare
che essendo Biocentury Italia s.r.l. la denominazione sociale della Resistente,
essa ha titolo a registrare il nome a dominio italiano biocentury.it, che
corrisponde esattamente al suo nome. Essa, infatti, sulla base del diritto
al nome, gode di un diritto sulla denominazione “biocentury” concorrente
con quello che la Resistente vanta sia sulla base del proprio nome, sia
sulla base del marchio da essa registrato.
Né è competenza
delle (e tantomeno spetta alle) procedure di riassegnazione dei nomi a
dominio valutare se l’assunzione da parte di una società commerciale
di una determinata denominazione sociale sia o meno legittima, essendo
tale determinazione devoluta alla cognizione della magistratura ordinaria,
quanto piuttosto se il dominio sia stato registrato e mantenuto in malafede.
Il dominio in contestazione
risulta legittimamente registrato dalla Biocentury Italia s.r.l., in quanto,
in presenza di diritti concorrenti sul medesimo nome, vale il principio
prior in tempore, potior in jure (first come, first served). Ciò
esclude a priori l’esistenza del requisito della malafede, in quanto qui
jure suo utitur neminem ledit.
In secondo luogo, non è
stata comunque dimostrata la malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio.
Per la Ricorrente, la malafede
andrebbe dedotta dal fatto che “tenendo conto che la convenuta ha sede
nell’Unione europea, è impossibile che i responsabili della società
ignorassero l’esistenza di Biocentury S.L. al momento della registrazione
del dominio BIOCENTURY.IT, soprattutto quando l’attività della convenuta
apparentemente si incentra sullo stesso settore della ricorrente”.
Tale affermazione (ed il
resto del ricorso) suggeriscono al lettore che nessun rapporto sia mai
intercorso fra la società Ricorrente e la società Resistente,
la quale sarebbe dovuta essere a conoscenza dell’esistenza della Biocentury
S.L. spagnola solo in virtù del fatto che essa aveva sede nell’Unione
europea e che entrambe le società agivano nello stesso settore.
La realtà emersa nel
corso del procedimento è però del tutto diversa.
La Resistente ha documentato
l’esistenza di complessi rapporti giuridici fra le due società.
In particolare, la Biocentury Italia s.r.l. (denominata in precedenza Fito
Research s.r.l.) ha documentato di aver assunto l’odierna denominazione
in data 2 luglio 2002, allorché essa era controllata dalla Biocentury
S.A. (oggi S.L.) spagnola, che ne deteneva l’83% delle quote sociali. La
Biocentury Italia s.r.l. ha inoltre depositato un contratto in data 1 settembre
2002, con il quale la Biocentury spagnola le concedeva licenza esclusiva
del marchio Biocentury (ed altri) per la durata di vent’anni (rinnovabili
automaticamente in seguito di quinquennio in quinquennio) nel territorio
di Italia, Vaticano e S. Marino. Infine, la Resistente ha documentato che
il 5 giugno 2003 la Biocentury spagnola ha dismesso la propria partecipazione
societaria nella Biocentury Italia s.r.l.
Da quanto sopra può
dedursi anzitutto che la Biocentury Italia s.r.l. non ha affatto usurpato
il nome della Biocentury spagnola, ma è stata invece proprio quest’ultima,
che la controllava con amplissima maggioranza, a farle assumere tale denominazione
sociale. In secondo luogo, si deduce che la Biocentury Italia è
tuttora licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio Biocentury, che
le è stato concesso sino al 2022. Non sono infatti emersi motivi
per i quali detto contratto non dovrebbe ritenersi in vigore, né
la Ricorrente ha chiesto di controdedurre alle repliche della Biocentury
Italia.
Ne consegue quindi che legittimamente
la Biocentury Italia s.r.l. ha registrato e detiene il dominio BIOCENTURY.IT,
che corrisponde alla sua denominazione sociale e ad un marchio di cui risulta
essere licenziataria esclusiva in Italia almeno sino al 2022.
b) Sulla richiesta della
Resistente di dichiarazione di “reverse domain hijacking”.
Censurabile appare invece
il comportamento della Ricorrente Biocentury S.L., che nel proprio ricorso
ha totalmente omesso di indicare i pregressi rapporti intercorsi con la
Biocentury Italia, presentandola semplicemente come una usurpatrice del
proprio nome e del proprio marchio.
Tale omissione non può
certo ritenersi casuale. Il fatto che la Biocentury Italia fosse controllata
dalla odierna Ricorrente e che con essa fosse stato concluso un contratto
di licenza in esclusiva per il marchio Biocentury sono elementi documentati
talmente importanti nell’economia della vicenda che la loro omissione nel
ricorso non può che essere dolosa, in quanto volta a nascondere
al giudicante circostanze che avrebbero a priori comportato la reiezione
del ricorso.
Tale omissione sconfina dal
diritto alla difesa per esorbitare in quello della slealtà processuale,
in quanto viene accompagnata da accuse alla Resistente di avere fatto “uso
illecito e sleale del nome a dominio presentandosi davanti agli utenti
come la legittima titolare del marchio” e di utilizzare “il nome
a dominio biocentury.it per attrarre in maniera premeditata, ed allo scopo
di ottenere un beneficio economico, gli utenti di Internet al proprio sito
Web, rendendo possibile una certa confusione con i marchi della convenuta.“
(ricorso, pagg. 4 e 5).
Merita quindi accoglimento
la richiesta della Biocentury Italia s.r.l. a che sia dichiarato che il
ricorso è stato promosso in malafede, ai sensi dell’art. 4.15, ultimo
comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it,
.
P.Q.M.
Il sottoscritto:
-
a) respinge il ricorso presentato
dalla Biocentury S.L. per la riassegnazione del nome a dominio BIOCENTURY.IT,
che rimane quindi assegnato alla Biocentury Italia s.r.l.;
-
b) dichiara che il reclamo della
Biocentury S.L. è stato promosso in malafede e costituisce un abuso
(reverse domain name hijacking).
La presente decisione verrà
comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 24 dicembre 2007
Avv. prof. Enzo Fogliani.
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