Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
BETSHOP.IT

Ricorrente: Betshopitalia s.r.l. (Avv. Demetrio Pecora)
Resistente: Suchknecht GmbH
Collegio: (unipersonale): prof. Massimo Deiana

Svolgimento della procedura.

 Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail in data 20 maggio 2009 la soc. Betshopitalia s.r.l., con sede in via Sbarre Inferiori 288/290, Reggio Calabria, c.a.p. 89129, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Fabrizio Gerolla, rappresentata e difesa dall’avv. Demetrio Pecora, presso il cui studio in Reggio Calabria, via Rausei n. 62, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio betshop.it, assegnato alla soc. Suchknecht GmbH, corrente in Waldhofweg 17, a-5321 Koppl - Austria.

C.R.D.D. provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database Whois del Registro nonché dalla pagina web corrispondente al dominio oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si evinceva:
  • a) che il dominio betshop.it era stato creato il 3 gennaio 2007 ed era registrato a nome della soc. Suchknecht GmbH;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “CHALLENGED”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.betshop.it si giungeva ad una pagina web, contenente link che reindirizzavano su siti in cui si svolgeva attività in concorrenza con quella della Ricorrente.
Il 22 maggio 2009 C.R.D.D. comunicava al Registro via e-mail la ricezione del ricorso ed i dati delle parti in esso indicati.

Ricevuti, in data 23 maggio 2009, il ricorso in formato cartaceo con i relativi documenti,  C.R.D.D., dopo averne verificato la regolarità, ne inviava copia per raccomandata a.r. al Resistente.

La  Suchknecht GmbH riceveva il plico raccomandato in data 3 giugno 2009.

Il 5 giugno 2009 perveniva a C.R.D.D. da parte del Registro telefax con il quale il Registro comunicava di aver ricevuto in data 2 giugno 2009 richiesta di cancellazione del dominio betshop.it da parte della sig.ra Daniela Noisternigg, legale rappresentante della soc. Suchknecht GmbH. Sulla base di tale richiesta, il Registro chiedeva che, in applicazione dell’art. 4.18 del Regolamento, C.R.D.D. si pronunciasse circa il cessato motivo del contendere.

C.R.D.D., preso atto di quanto sopra, nominava in data 5 giugno 2009 quale esperto incaricato della decisione il sottoscritto prof. Massimo Deiana, il quale il successivo 8 giugno accettava l’incarico.

Motivi della decisione.

La richiesta di cancellazione del nome a dominio costituisce indubbiamente uno dei “motivi che rendono superflua (…) la prosecuzione della procedura” ed impone quindi che essa sia dichiarata estinta (art. 4.18, punto “c” del Regolamento).

Secondo il Regolamento di assegnazione, infatti, la richiesta di cancellazione di un dominio per cui sia stata attivata la procedura di opposizione comporta che lo stesso non sia posto a disposizione di chiunque per la libera registrazione, ma che della cancellazione sia avvisato chi lo aveva contestato, e questi abbia a disposizione 30 giorni per provvedere alla registrazione (art. 5.6.4, n. 4 ed art. 5.6.5 del Regolamento di assegnazione). Il che è esattamente la stessa procedura che viene posta in essere nel caso di accoglimento di un ricorso per la riassegnazione (art. 5.6.4, n. 8 del Regolamento di assegnazione).

Ciò rende superflua la prosecuzione della procedura, per la quale, vista la richiesta di cancellazione avanzata dalla Resistente, è cessata la materia del contendere.

La procedura deve essere quindi dichiarata estinta.

P.Q.M.

Si dichiara estinta la procedura di riassegnazione del dominio betshop.it.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.“it” per i provvedimenti di sua competenza.

Cagliari, 8 giugno 2009

Prof. Massimo Deiana




 
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