Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
betklass.it
Ricorrente: BetClass Ltd
Resistente: Pippobet di Giuseppe Talarico
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 15 luglio 2008 la BetClass
Ltd, con sede in 171 Old Backery Street, Valletta, Malta, in persona
del suo direttore legale rappresentante Anton Zammit, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento)
e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei
nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo
favore del nome a dominio betklass.it, registrato dalla Pippobet di
Giuseppe Talarico, domiciliata in Via Gino Capponi 29/r, 16154 - Genova.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio
betklass.it era stato creato il 19 giugno 2006 ed era registrato
a nome della Pippobet di Giuseppe Talarico;
b) che il nome a
dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata
registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
c) che l’indirizzo http://www.betklass.it era irraggiungibile.
Effettuate le
prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 18 luglio 2008
il ricorso e la documentazione per posta, il 21 luglio 2008 C.R.D.D.
inviava il tutto alla resistente per raccomandata a.r
all’indirizzo risultante dal database del Registro.
Il plico veniva
restituito dalle poste con l’indicazione che allorché ne
era stata tentata la consegna (5 agosto 2008) il destinatario era
risultato trasferito. C.R.D.D. comunicava quindi alle parti tale data
come data di inizio della procedura. Scaduto inutilmente il 30 agosto
2008 il termine per le repliche, il I settembre 2008 veniva
nominato quale esperto l’avv. Maria Luisa Buonpensiere che il
successivo 4 settembre accettava l’incarico.
Allegazioni della Ricorrente.
La
Ricorrente BetClass Ltd afferma e documenta di essere un’agenzia
online di scommesse costituita come società a
responsabilità limitata dal 6 marzo 2001, e di aver
utilizzato e promosso dalla sua nascita i suoi beni e servizi con
il marchio betclass. Tale marchio, registrato l’8 marzo 2005 ai
nn. 43266 e 43267 presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di
Malta, è stato anche utilizzato su Internet mediante la
registrazione dei domini betclass.net, betclassltd.com,
betclass.it, betclass.eu e betclass.co.uk.
Inoltre BetClass
Ltd documenta di essere titolare, oltre alla ragione sociale, ai marchi
registrati ed ai domini betclass sopra indicati, del marchio betklass
registrato sia a livello nazionale sia comunitario, con protezione
accordata per entrambi dal 3 maggio 2006. La ricorrente è
inoltre titolare dei domini betklass.com (registrato il 18 marzo 2006),
betklass.net (registrato il 19 aprile 2006) e betklass.eu (registrato
il 7 aprile 2006).
La Ricorrente,
evidenziato come il nome a dominio in contestazione sia identico al
proprio marchio registrato betklass e comunque suoni identico alla
propria denominazione sociale ed al marchio betclass da essa
registrato, sostiene che nessun diritto o titolo può vantare la
Pippobet di Giuseppe Talarico sul dominio betklass.it.
La ricorrente
afferma che il dominio betklass.it è stato registrato dal
resistente in malafede e con il preciso scopo di danneggiare gli affari
della BetClass Ltd. A sostegno della sua affermazione, la Ricorrente
afferma e documenta che Giuseppe Talarico, sua moglie e sua sorella
avevano collaborato dal 2002 al 2005 con la BetClass Ltd, percependo
per tale collaborazione delle commissioni di cui la Ricorrente
documenta il pagamento a mezzo di bonifici bancari.
La Ricorrente
segnala inoltre come in seguito essa si sia rifiutata di riprendere
rapporti con il sig. Talarico e che questi abbia allora registrato il
dominio qui contestato, senza peraltro utilizzarlo; ponendo così
in essere un domain passive holding, che la giurisprudenza nazionale ed
internazionale ritiene unanimemente indice di malafede.
La Ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio a suo favore.
La Resistente
Pippobet di Giuseppe Talarico è rimasta contumace, non avendo
adempiuto all’onere di comunicare al Registro il mutamento del
proprio domicilio e non avendo inviato alcunché pur essendo
stata resa edotta via e-mail dell’inizio della procedura.
Motivi della decisione.
a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.
Il requisito della identità o confondibilità del nome a
dominio betklass.it deve ritenersi sussistente ai sensi dell’art.
3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, essendo il nome a domino in
contestazione “tale da indurre a confusione rispetto ad un
marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta
diritti, o al proprio nome e cognome”.
E’
documentato in atti che il nome betklass corrisponde ad un marchio
registrato sia a livello nazionale maltese che a livello comunitario
dalla ricorrente ben prima della registrazione del dominio qui in
contestazione.
Inoltre, il dominio
betklass.it è confondibile sia con la denominazione sociale
della BetClass Ltd sia con il marchio betclass da essa registrato,
avendo la stessa identica pronuncia.
b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.
La Pippobet
di Giuseppe Talarico non risulta aver alcun diritto concorrente con il
diritto di marchio vantato dalla BetClass Ltd, né risulta agli
atti alcuna delle circostanze dalle quali l’art. 3.6, ultimo
comma del Regolamento autorizza a dedurre l’esistenza a suo
favore di un titolo all’uso del dominio.
c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Ritiene il Collegio
che la Ricorrente abbia ampiamente dimostrato la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da parte della
Pippobet di Giuseppe Talarico.
La BetClass Ltd ha
documentato l’esistenza di un precedente rapporto fra essa ed il
sig. Giuseppe Talarico, che quindi non poteva non sapere che betklass
era un marchio registrato che era anche utilizzato per nomi a dominio
in altri TLD.
Inoltre, è
documentato che la Pippobet di Giuseppe Talarico è anche
titolare dei nomi a dominio pippobet.eu e pippobet.com, attraverso i
quali viene promossa la raccolta di scommesse; ossia, vi si svolge la
medesima attività della Betclass Ltd.
Alla luce di quanto
sopra, appare evidente che il dominio betklass.it è stato
registrato dalla Pippobet di Giuseppe Talarico nella piena
consapevolezza di violare i diritti di privativa della BetClass Ltd, ed
è stato mantenuto con il preciso scopo di impedirne alla
Ricorrente stessa la registrazione e danneggiarne gli affari (art. 3.7,
lett. B e C del Regolamento).
Dalla
così dimostrata malafede del Resistente nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio consegue l’accoglimento del
ricorso.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio betklass.it alla BetClass
Ltd, con sede in 171 Old Backery Street, Valletta, Malta.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 19 settembre 2008
Avv. Maria Luisa Buonpensiere