Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
betklass.it

 
Ricorrente:  BetClass Ltd
Resistente:  Pippobet di Giuseppe Talarico
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere


Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 15 luglio 2008 la BetClass Ltd, con sede in 171 Old Backery Street, Valletta, Malta, in persona del suo direttore legale rappresentante Anton Zammit, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio betklass.it, registrato dalla Pippobet di Giuseppe Talarico, domiciliata in Via Gino Capponi 29/r, 16154 - Genova.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio betklass.it  era stato creato il 19 giugno 2006 ed era registrato a nome della Pippobet di Giuseppe Talarico;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che l’indirizzo http://www.betklass.it era irraggiungibile.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 18 luglio 2008 il ricorso e la documentazione per posta, il 21 luglio 2008 C.R.D.D. inviava il tutto alla resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro. 

 Il plico veniva restituito dalle poste con l’indicazione che allorché ne era stata tentata la consegna (5 agosto 2008) il destinatario era risultato trasferito. C.R.D.D. comunicava quindi alle parti tale data come data di inizio della procedura. Scaduto inutilmente il 30 agosto 2008 il termine per le repliche,  il I settembre 2008 veniva nominato quale esperto l’avv. Maria Luisa Buonpensiere che il successivo 4 settembre accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente BetClass Ltd afferma e documenta di essere un’agenzia online di scommesse costituita come società a responsabilità limitata dal 6 marzo 2001, e di aver  utilizzato e promosso dalla sua nascita  i suoi beni e servizi con il marchio betclass. Tale marchio, registrato l’8 marzo 2005 ai nn. 43266 e 43267  presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di Malta, è stato anche utilizzato su Internet mediante la registrazione dei domini betclass.net,  betclassltd.com, betclass.it, betclass.eu e betclass.co.uk.
Inoltre BetClass Ltd documenta di essere titolare, oltre alla ragione sociale, ai marchi registrati ed ai domini betclass sopra indicati, del marchio betklass registrato sia a livello nazionale sia comunitario, con protezione accordata per entrambi dal 3 maggio 2006. La ricorrente è inoltre titolare dei domini betklass.com (registrato il 18 marzo 2006), betklass.net (registrato il 19 aprile 2006) e betklass.eu (registrato il 7 aprile 2006).

La Ricorrente, evidenziato come il nome a dominio in contestazione sia identico al proprio marchio registrato betklass e comunque suoni identico alla propria denominazione sociale ed al marchio betclass da essa registrato, sostiene che nessun diritto o titolo può vantare la Pippobet di Giuseppe Talarico sul dominio betklass.it.

La ricorrente afferma che il dominio betklass.it è stato registrato dal resistente in malafede e con il preciso scopo di danneggiare gli affari della BetClass Ltd. A sostegno della sua affermazione, la Ricorrente afferma e documenta che Giuseppe Talarico, sua moglie e sua sorella avevano collaborato dal 2002 al 2005 con la BetClass Ltd, percependo per tale collaborazione delle commissioni di cui la Ricorrente documenta il pagamento a mezzo di bonifici bancari.

La Ricorrente segnala inoltre come in seguito essa si sia rifiutata di riprendere rapporti con il sig. Talarico e che questi abbia allora registrato il dominio qui contestato, senza peraltro utilizzarlo; ponendo così in essere un domain passive holding, che la giurisprudenza nazionale ed internazionale ritiene unanimemente indice di malafede.

La Ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio a suo favore.

La Resistente Pippobet di Giuseppe Talarico è rimasta contumace, non avendo adempiuto all’onere di comunicare al Registro il mutamento del proprio domicilio e non avendo inviato alcunché pur essendo stata resa edotta via e-mail dell’inizio della procedura.

Motivi della decisione.

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.

        Il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio betklass.it deve ritenersi sussistente ai sensi dell’art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, essendo il nome a domino in contestazione “tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

E’ documentato in atti che il nome betklass corrisponde ad un marchio registrato sia a livello nazionale maltese che a livello comunitario dalla ricorrente ben prima della registrazione del dominio qui in contestazione.

Inoltre, il dominio betklass.it è confondibile sia con la denominazione sociale della BetClass Ltd sia con il marchio betclass da essa registrato, avendo la stessa identica pronuncia.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

La  Pippobet di Giuseppe Talarico non risulta aver alcun diritto concorrente con il diritto di marchio vantato dalla BetClass Ltd, né risulta agli atti alcuna delle circostanze dalle quali l’art. 3.6, ultimo comma del Regolamento autorizza a dedurre l’esistenza a suo favore di un titolo all’uso del dominio.

 c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Ritiene il Collegio che la Ricorrente abbia ampiamente dimostrato la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da parte della Pippobet di Giuseppe Talarico.

La BetClass Ltd ha documentato l’esistenza di un precedente rapporto fra essa ed il sig. Giuseppe Talarico, che quindi non poteva non sapere che betklass era un marchio registrato che era anche utilizzato per nomi a dominio in altri TLD.

Inoltre, è documentato che la Pippobet di Giuseppe Talarico è anche titolare dei nomi a dominio pippobet.eu e pippobet.com, attraverso i quali viene promossa la raccolta di scommesse; ossia, vi si svolge la medesima attività della Betclass Ltd.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che il dominio betklass.it è stato registrato dalla Pippobet di Giuseppe Talarico nella piena consapevolezza di violare i diritti di privativa della BetClass Ltd, ed è stato mantenuto con il preciso scopo di impedirne alla Ricorrente stessa la registrazione e danneggiarne gli affari (art. 3.7, lett. B e C del Regolamento).

  Dalla così dimostrata malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio consegue l’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio betklass.it alla BetClass Ltd, con sede in 171 Old Backery Street, Valletta, Malta.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

 Roma, 19 settembre 2008

Avv. Maria Luisa Buonpensiere




 
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