Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
BERNARDI.IT

Ricorrente: So.Fi.A. – Società Finanziaria Abbigliamento s.p.a. (dott. Massimo Pellizzari) 
Resistente: Alberto Cengarle
Collegio (unipersonale): Avv. Prof. Gustavo Romanelli

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 14 aprile 2003, la  So.Fi.A. – Società Finanziaria Abbigliamento s.p.a., con sede in Galleria del Corso, n. 2, 20122 Milano,  rappresentata dal dott. Massimo Pellizzari, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio bernardi.it, registrato dal sig. Alberto Cengarle.

- In data 16 aprile  2003 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, da cui risultava che il dominio era sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 31.3.2003.

In data 22 aprile 2003 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, nel medesimo giorno la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Il 30 aprile 2003 Crdd riceveva una lettera dal sig. Cengarle, il quale comunicava di aver raggiunto con la ricorrente un accordo per la cessione del nome a dominio in contestazione. Il 6 maggio 2003 il procuratore della So.Fi.A. s.p.a. confermava via e-mail quanto asserito dal sig. Cengarle. Seguiva per telefax copia dell’accordo sottoscritto da entrambe le parti per il trasferimento del nome a dominio.

Crdd designava quale saggio il sottoscritto Avv. Prof. Gustavo Romanelli, la quale in data 9 maggio 2003 accettava l’incarico. 

Motivi della decisione.

Vista la comunicazione del resistente, confermata dalla ricorrente, e vista la copia dell’atto di trasferimento del nome a dominio sottoscritto da entrambe le parti, non può che ritenersi cessata la materia del contendere.
 

P.Q.M.

Questo collegio uninominale, viste le regole di naming, preso atto della cessazione della materia del contendere, dichiara estinta la presente procedura.

Roma, 13 maggio 2003

Avv. Prof. Gustavo Romanelli

 


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E-mail: svp@crdd.it
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