Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
BABYBIO.IT

Ricorrente: Vitagermine S.A.S.
Resistente: Tommaso Larizza
Collegio (unipersonale): Avv. Enzo Fogliani


Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. il 24 aprile 2017 la Vitagermine S.a.s, società con sede in 7 Rue du Pré Meunier Canéjan - CS 60003 - 33612 Cestas Cedex (Francia), rappresentata da Maxime Benoist, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio babybio.it registrato dal sig. Tommaso Larizza, Largo Orbassano, 68, 10129 Torino (TO). 

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
•a) che il dominio babybio.it era stato creato il 27 settembre 2016 ed era registrato a nome del sig. Tommaso Larizza;
•b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”;
•c) che digitando l’indirizzo http://www.babybio.it si giungeva ad una pagina contenente la frase “sito in costruzione” con la dicitura babybio sullo sfondo.

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 17 maggio 2017 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Successivamente, il plico veniva restituito a C.R.D.D. in quanto il destinatario, al momento della tentata consegna avvenuta in data 22 maggio 2017, risultava essere trasferito.

Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute, il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata.

Essendo avvenuta la tentata consegna in data 22 maggio 2017, C.R.D.D. in data 27 giugno 2017 nominava quale esperto l’avv. Enzo Fogliani il quale, in pari data, accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente 

La Ricorrente, Vitagermine S.a.s, è una società francese con oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti biologici e dietetici certificati che nel 2014 afferma di aver realizzato un fatturato di oltre 27 miliardi di euro.

La Vitagermine afferma di produrre due gamme di prodotti bio: una per bambini e adulti denominata VITABIO, e un’altra per la fascia di età da zero a tre anni, denominata BABYBIO.

Quest’ultima, secondo la Ricorrente, sviluppa e commercializza attraverso diversi canali di distribuzione una vasta gamma di prodotti alimentari per la prima infanzia, organici e biologici, e in linea con le norme sulla nutrizione per l'infanzia e la produzione bio.

La Ricorrente documenta, inoltre, la titolarità di diversi marchi, in Europa e a livello internazionale, nonché di diversi nomi a dominio tutti contenenti la dicitura BABYBIO. Tra questi ultimi: babybio.fr, babybio.es, babybio.pt, ecc. … 

In relazione al dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, la Ricorrente afferma che babybio.it è stato registrato dal sig. Tommaso Larizza il 27 settembre 2016.

Per poter riottenere la titolarità del suddetto nome a dominio, il 20 febbraio 2017 la Ricorrente inviava una e-mail all’odierno Resistente esponendo le proprie ragioni e i propri diritti e chiedendo al sig. Larizza di attivarsi nella procedura di trasferimento. Il Resistente, tuttavia, non dava alcun riscontro a tale diffida.

A sostegno delle proprie ragioni, la Vitagermine rileva che il nome a dominio babybio.it è identico ai suoi marchi commerciali registrati nonché ai nomi a dominio ad essi associati. La parola babybio, osserva la Ricorrente, è contenuta per intero nel nome a dominio in parola, senza l’aggiunta di alcuna lettera o parola. E tale identicità, a dire della Ricorrente, genererebbe confusione tra il nome a dominio contestato e i suddetti marchi registrati.

Per quanto riguarda i diritti o gli interessi legittimi del Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, la Ricorrente afferma che l’attuale assegnatario, sig. Tommaso Larizza, non è da essa conosciuto né ad essa affiliato; non è stato in alcun modo autorizzato dalla Vitagermine ad utilizzare i propri marchi commerciali o a registrare il nome a dominio in parola, né svolge attività commerciali con la Ricorrente.

Inoltre, il nome a dominio contestato – afferma e documenta la Vitagermine – presenta sulla propria home page la frase “sito web in costruzione” e la dicitura babybio sullo sfondo sin dalla sua registrazione.

Infine, riguardo alla mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio in oggetto da parte del Resistente, la Ricorrente sostiene che il nome di dominio babybio.it è identico al marchio commerciale BABYBIO da essa registrato in diverse giurisdizioni, la più datata delle quali risulta essere il marchio commerciale europeo registrato il 7 giugno 2007, che copre anche il territorio Italiano.

Oltre a ciò, la Ricorrente aggiunge che il nome a dominio babybio.fr, registrato nel corso dell’anno 2000, è stato sin da quel momento utilizzato per promuovere i propri prodotti e servizi attraverso il suo sito ufficiale www.babybio.fr.

La inattività del nome a dominio babybio.it dimostrerebbe, a dire della Ricorrente, che il Resistente non abbia mai avuto alcuna intenzione di utilizzarlo ma piuttosto abbia provveduto alla relativa registrazione al fine di impedire alla Ricorrente di riflettere il proprio marchio commerciale in un corrispondente nome a dominio.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio babybio.it.

La Resistente, cui il ricorso deve ritenersi debitamente comunicato ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento, non ha fatto pervenire replich


Motivi della decisione.

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

A ) Identità o confondibilità del nome

La Ricorrente ha registrato il marchio BABYBIO a livello europeo ed internazionale (sin dal 2007); ha inoltre registrato diversi nomi a dominio (il primo dei quali, babybio.fr, nel 2000) contenenti la medesima dicitura babybio.

È di tutta evidenza, dunque, che il nome a dominio babybio.it, registrato dal sig. Tommaso Larizza il 27 settembre 2016, è identico sia ai marchi europei ed internazionali sia ai relativi domini registrati dalla Ricorrente.

Come giustamente osservato dalla Ricorrente, tale circostanza è idonea ad ingenerare nell’utente di internet una confusione tale da indurlo a ritenere che il nome a dominio sia riferibile al marchio BABYBIO e ai relativi servizi offerti.

La identità e la confondibilità tra i marchi registrati dal Ricorrente e il nome a dominio babybio.it sono tali da indurre l’utente medio di Internet a ritenere che il sito web contraddistinto dal nome a dominio oggetto della presente procedura sia autorizzato o, comunque, collegato al sito o ai marchi del Ricorrente.

Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.

B) Diritti o interessi legittimi della Resistente

Quanto ai diritti o interessi legittimi del Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura, questi non ha depositato le proprie repliche nei termini stabili dal Regolamento.

A quel che risulta, il sig. Tommaso Larizza non è un soggetto conosciuto dalla Ricorrente né ad essa affiliato, né  autorizzato a svolgere alcuna attività con o per la Ricorrente o a utilizzare i suoi marchi commerciali, né tantomeno risulta conosciuto con il nome di babybio.

E’ quindi soddisfatto anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

C) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Quanto alla malafede nella acquisizione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Come già osservato, il nome di dominio babybio.it è identico al marchio commerciale BABYBIO registrato dalla Ricorrente in diverse giurisdizioni; la più datata registrazione relativa al territorio europeo a copertura anche dell’Italia, risale al 7 giugno 2007; dunque circa 9 anni prima che il sig. Larizza registrasse il nome a dominio oggetto della presente procedura.

La notorietà del marchio ed il fatto che in un gran numero di TLD geografici la Ricorrente abbia registrato identici nomi a dominio induce a ritenere che il Resistente fosse a conoscenza del fatto che, con la registrazione del dominio babybio.it, egli violava i diritti di privativa della Vitagermine S.a.s.

Infine, anche la circostanza che il dominio babybio.it non contenga pagine web se non quella con la frase “sito web in costruzione” (e ciò sin dalla sua registrazione) è elemento che il regolamento ritiene utilizzabile come prova della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, essendo indicativo del fatto che il nome a dominio è stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un marchio di riflettere il proprio marchio commerciale in un corrispondente nome a dominio.

Si ritiene dunque che il Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio.

 Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio babybio.it alla Vitagermine S.a.s. con sede in 7 Rue du Pré Meunier Canéjan - CS 60003 - 33612 Cestas Cedex (Francia)

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 30 giugno 2017

Enzo Fogliani


 
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