e-solvs.r.l.

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
avid.it


Ricorrente: Avid Technology S.r.l.
Resistente: Ferreri video & comunicazione di Andrea Ferreri
Collegio (unipersonale): avv. Greta Tellarini.

Svolgimento della procedura

 Con ricorso pervenuto alla e-solv per posta elettronica il 24 gennaio 2001 la Avid Technology S.r.l., introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio avid.it, registrato dalla Ferreri video & comunicazione di Andrea Ferreri.

  In data 25 gennaio 2001 la segreteria dell'e-solv verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.avid.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio avid.it risultava assegnato alla Ferreri video & comunicazione di Andrea Ferreri dal 28 aprile 2000;
- che il dominio avid.it era stato sottoposto a contestazione il 30 gennaio 2001;
- che all'indirizzo www.avid.it  non risultava alcuna pagina web.

In data 29 gennaio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso,  in data 31 gennaio 2001 la segreteria dell'e-solv provvedeva ad inviare per raccomandata alla Ferreri video & comunicazione di Andrea Ferreri copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica all’indirizzo indicato sul whois come admin-c e all’indirizzo postmaster.it. Quest’ultimo messaggio ritornava indietro per inseistenza dell’indirizzo indicato come destinatario.

Nulla essendo pervenuto all'ente conduttore entro il termine previsto dalle regole di naming, la e-solv designava quale saggio la sottoscritta avv. Greta Tellarini, la quale in data 4 marzo 2001 accettava l’incarico.

Fatto

Come risulta dall’atto introduttivo della procedura, la ricorrente è distributrice in Italia dei prodotti della Avid Technology Inc., multinazionale americana leader, a livello mondiale, nel settore della fornitura di strumenti audio e video digitali per la creazione di contenuti nel campo della informazione e del divertimento. Per la sua funzione la ricorrente è legittimata ad esercitare i diritti di marchio pertinenti alla casa madre americana ed alla Avid Holding B.V. con sede in Dublino, cui fanno capo, oltre al dominio primario Avid.com, i domini sotto i ccTLD in cui l’Avid ha attivato uffici commerciali o di rappresentanza (avid.de, avid.es, avid.nl, avid.se, avid.fi, avid.co.uk, avid.co.jp. etc.).

Il dominio avid.it è invece stato registrato dalla Ferreri video & comunicazione di Andrea Ferreri, il quale non avrebbe alcun diritto nel nome avid, e lo avrebbe registrato e mantenuto in malafede.

Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato e come tale deve essere accolto. Non v’è dubbio che il nome a dominio in contestazione, essendo identico al nome della ricorrente e a corrispondenti marchi registrati, dei quali la ricorrente è legittimata ad esercitare i diritti in Italia, crea motivo di confusione nell’utenza internet; il che configura quanto previsto dall’art. 16.6a delle regole di naming.

Di contro non risulta dimostrato in alcun modo alcun diritto dell’attuale assegnatario al nome a dominio in contestazione, il quale non corrisponde né al nome né all’acronimo della Ferreri video & comunicazione.

Si ritiene pertanto soddisfatto anche il requisito previsto dall’art. 16.6b delle vigenti regole di naming.

Per quanto riguarda infine quanto previsto dall’art. 16.6c, sussistono nella fattispecie elementi tali da ritenere che il nome a dominio sia stato registrato e sia mantenuto in malafede.

Anzitutto, dalla stessa denominazione dell’attuale assegnatario del nome a dominio (Ferreri video & comunicazione) può dedursi che il resistente opera nello stesso settore per il quale la Avid Technology S.r.l. distribuisce in Italia i prodotti Avid.

La circostanza è confermata dal fatto che in altro sito appartenente alla resistente (all’URL: http://www.ferreri.it) la sua attività è definita come servizi di ripresa e montaggio televisivo.

Appare quindi difficile ritenere che la Ferreri video e comunicazione non fosse a conoscenza del fatto che il marchio avid contraddistingua da anni sistemi di grafica, storage e montaggio televisivo/cinematografici fra i più diffusi nel mondo. Né risulta che sul web corrispondente al sito sia svolta qualsivoglia attività che legittimi la resistente all’uso del nome a dominio avid.it, ai sensi delle vigenti regole di naming.

All’indirizzo http://www.avid.it non risulta essere mai stata posta alcuna pagina attiva, e ciò fin dal 28 aprile 2000, data in cui è stato registrato. Solo dopo parecchi giorni che il ricorso introduttivo della presente procedura è stato inviato al resistente, è comparsa all’indirizzo http://www.avid.it una improbabile pagina Web che fa riferimento ad un ipotetico “Avid – Antiarrhytmics Versus Implantable Defibrillators”, che sarebbe, secondo l’indicazione della seconda ed unica altra pagina del sito raggiungibile, il titolo di un articolo medico pubblicato sul New England Journal  of Medicine. Peraltro, sul sito non è disponibile né il suddetto articolo, né alcun altro riferimento (e-mail, n. telefonico o altro recapito) che non sia questa indicazione, che appare quindi essere stata posta in extremis sul sito stesso per giustificarne a posteriori la registrazione

È quindi del tutto verosimile che il dominio sia stato registrato come minimo per sfruttare in futuro la notorietà della ricorrente nel settore del montaggio televisivo e cinematografico per attrarre utenti internet nel sito del resistente; e lo stratagemma di porre una siffatta pagina all’indirizzo web dopo la comunicazione del ricorso è da ritenersi ulteriore elemento di malafede.

Si ritiene quindi provata, ai sensi dell’art.16.6c delle regole di naming, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio avid.it.

P.Q.M

Viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio "avid.it" dalla Ferreri video & comunicazione di Andrea Ferreri alla Avid Technology S.r.l. con sede a Milanofiori, Palazzo E1, 20090 Assago (MI).

La presente decisione è comunicata alla Registration Authority italiana perché le sia data esecuzione.

Bologna, 14 marzo 2001

Avv. Greta Tellarini

 


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