Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
AURORACLIMA.IT
Ricorrente:
sig.ra Aurora D’Agostino (avv. Giovanni Antonio Grippiotti)
Resistente: sig. Daniele Brinati
Collegio (unipersonale): avv. Alessandro Nicotra
Svolgimento
della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail
da C.R.D.D. il 16 marzo 2010 la sig.ra Aurora D’Agostino
rappresentata e difesa nella presente procedura dall’avv.
Giovanni Antonio Grippiotti, presso il cui studio in Roma, Piazza di
Pietra n. 38-39 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso,
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it”
(d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per
l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio
auroraclima.it, registrato dal sig. Daniele Brinati.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D.
effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio auroraclima.it era stato creato il 15 aprile 2004 ed
era registrato a nome del sig. Daniele Brinati;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.auroraclima.it si
giungeva ad una pagina bianca vuota.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data
22 marzo 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D.
inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento.
Il plico tuttavia veniva rispedito alla mittente C.R.D.D.
in data 29 marzo 2010, per essere il destinatario sconosciuto
all’indirizzo indicato.
L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la
data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del
plico raccomandato (29 marzo 2010) e da tale data è quindi
decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche.
Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico
inviato al Resistente, il 26 aprile 2010 nominava quale esperto il
sottoscritto avv.. Alessandro Nicotra, che il successivo 28 aprile
accettava l'incarico.
Allegazioni
delle parti
a)
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente, nel proprio
ricorso, afferma di aver registrato vari marchi contenenti la parola
“AURORA”. In particolare documenta di essere
titolare del marchio italiano “Aurora Clima” n.
1092763 depositato l’11 febbraio 2004, registrato il 6
febbraio 2008 e poi concesso in licenza d’uso alla Daxa
Corporation s.r.l.; marchio depositato precedentemente rispetto alla
registrazione del nome a dominio in contestazione avvenuta il 15 aprile
2004 da parte del Resistente.
La Ricorrente afferma poi che, avendo acquisito i suoi diritti sul
marchio “Aurora” precedentemente rispetto alla
registrazione del nome a dominio in contestazione, ne discende che
nessun diritto avrebbe il Resistente sul nome a dominio in
contestazione.
La Ricorrente afferma infine che il Resistente avrebbe registrato e
mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura,
considerando che:
- 1)
già prima della registrazione del nome a dominio in
contestazione il Resistente aveva acquistato e rivenduto prodotti con
il marchio “Aurora Clima” dalla Ricorrente, per cui
non poteva ignorare l’esistenza del relativo marchio,
né la Ricorrente ha mai autorizzato il Resistente alla
registrazione del nome a dominio auroraclima.it;
- 2)
nonostante fosse già intervenuta una contestazione tra la
Ricorrente ed il Resistente sull’uso ed il deposito da parte
di quest’ultimo del marchio “Aurora
Clima”, per la quale le parti erano addivenute ad un accordo
transattivo in data 2 febbraio 2004, in base al quale il Resistente si
impegnava a non usare in futuro il segno distintivo “Aurora
Clima”, il sig. Brinati registrava il nome di dominio in
contestazione il 5 aprile 2004 e, quindi, successivamente a tale
accordo;
- 3)
il nome a dominio auroraclima.it non viene utilizzato dal Resistente.
Conclude pertanto
chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
b)
Allegazioni del Resistente.
Il Resistente, che
all’indirizzo indicato al Registro è risultato
sconosciuto, nulla ha fatto pervenire, pur essendo stato reso edotto
anche via e-mail della procedura.
Motivi
della decisione
I motivi dedotti nel ricorso
appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto
risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
1.
Identità e confondibilità del nome a dominio.
Il requisito previsto
dall’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento, in base
al quale, affinché si possa riscontrare il
requisito della identità o confondibilità,
“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a
confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o
al proprio nome e cognome” risulta soddisfatto.
Nel caso di specie, infatti, appare indubbio che il nome a dominio in
contestazione (auroraclima.it) sia identico al marchio registrato dalla
Ricorrente e concesso in licenza alla Daxa Corporation s.r.l.
2.
Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Con riferimento al secondo dei
requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato
un proprio diritto sul nome “auroraclima” e la
confondibilità del nome a dominio con il marchio
da essa registrato e legittimamente utilizzato.
Sarebbe dunque spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente
diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. Non avendo
tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il
presente Collegio ha proceduto d’ufficio a verificare la
sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente, mediante la
documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete
Internet.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul
sito internet:
- a)
non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il
resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione,
abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a
dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in
buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, II co.
del Regolamento);
- b) non
risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato”;
- c)
si deve escludere la circostanza che “il resistente stia
facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una
semplice pagina bianca (vuota).
Si ritiene
pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per
far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi
soddisfatto.
3.
Malafede del Resistente.
Sussiste infine anche il
requisito della malafede, essendo state provate più di una
delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Sia dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente che da autonome
ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet risulta
provata la notorietà del marchio registrato
“Aurora Clima”. Data la specificità del
nome in contestazione, che non può certo essere stato scelto
dal Resistente per mera coincidenza, si deve dunque escludere che il
Resistente ignorasse tale notorietà e l’esistenza
del marchio registrato. A ciò aggiungasi che il 2 febbraio
2004 il Resistente aveva concluso una transazione con la Ricorrente
proprio in relazione al marchio AURORA CLIMA e, nonostante
ciò, il 15 aprile 2004 procedeva alla registrazione del nome
a dominio in contestazione.
Si deve inoltre ritenere corretta l’affermazione della
Ricorrente, in base alla quale il Resistente appare essere detentore
passivo (“passive holder”) del nome a dominio
oggetto del presente procedimento, in quanto digitando
l’indirizzo http://www.auroraclima.it appare solo una pagina
bianca vuota. Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva
(“passive holding”) di un nome a dominio deve
essere considerata come circostanza dalla quale poter desumere la
malafede del Resistente, in quanto da ciò si può
ragionevolmente dedurre sia che l’assegnatario non abbia un
effettivo interesse al nome a dominio registrato (visto che dopo 6 anni
dalla registrazione, il sito non risulta ancora utilizzato dal
Resistente), sia – e soprattutto - il dominio sia stato
registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la
notorietà del nome e/o di creare un ostacolo a chi
legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Infine, altro elemento da cui dedurre la malafede, si rinviene nella
indicazione al Registro, al momento della registrazione, di un nome o
di un indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile.
Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art.
3.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio
in malafede”, lett. b); c); d), ossia
- 1)
la circostanza che il dominio sia stato registrato dal
resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio,
denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto
dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome,
denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio
corrispondente (lett. b);
- 2)
la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato
dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un
concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c);
- 3)
la circostanza che, nell’uso del nome a dominio,
esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attarre, a scopo di
trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la
probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto
riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure
con il nome di un ente pubblico (lett. d) .
Circostanze che,
se dimostrate, autorizzano a ritenere la malafede del Resistente.
Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome di dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del
nome a dominio auroraclima.it alla sig.ra Aurora D’Agostino,
residente in Guidonia Montecelio (RM), Via Tito Livio 67, c.a.p.
00012.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.it per i provvedimenti di sua competenza.
Milano, 13 maggio 2010
Avv. Alessandro Nicotra
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