Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
astoi.it
 

Ricorrente: Associazione Tour Operator Italiani (ASTOI)
Resistente: Meliani Maria Giovanna
Collegio (unipersonale): Avv. Pieremilio Sammarco

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con ricorso pervenuto a CRDD via e-mail  il 27 marzo 2002 la Associazione Tour Operator Italiani, con sede in Via Conservatorio n. 20, 20122 - Milano introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio ASTOI.IT, registrato dalla  Sig.ra Maria Giovanna Meliani residente in Via Tosco Romagnola, 122 - 56025 Pontedera (PI).

 La segreteria di CRDD verificava l’identità dell’intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.astoi.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio astoi.it risultava assegnato alla Sig.ra Meliani Maria Giovanna dal 14 novembre 2000;
- che il dominio astoi.it era stato sottoposto a contestazione il 23 novembre 2001;
- che all’indirizzo www.astoi.it risultava una pagina con una scritta “Associazione Toscana Ospedalieri Infermieri / sito in aggiornamento” .

 In data 3 aprile 2002 perveniva anche l’originale cartaceo del ricorso. La segreteria di CRDD verificava nuovamente la pagina web all’indirizzo www.astoi.it. Verificata la regolarità del ricorso, in data 4 aprile 2002 la segreteria di CRDD provvedeva ad inviare per raccomandata alla Sig.ra Meliani Maria Giovanna copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultante dal database whois.

 Dalla ricevuta di ritorno, il ricorso risultava pervenuto alla Sig.ra Meliani Maria Giovanna in data 9 Aprile 2002; e da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.
 Nulla essendo pervenuto in tale termine, la Crdd designava quale saggio il sottoscritto Avv. Pieremilio Sammarco il quale accettava l’incarico in data 8 maggio 2002.

In data 7 maggio perveniva presso la sede della Crdd un plico postale contenente una memoria difensiva redatta in favore della Sig.ra Meliani Maria Giovanna corredata di documenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

QUESTIONI PRELIMINARI.

La replica del resistente non può essere ammessa perché pervenuta all’ente conduttore oltre il termine stabilito dall’art. 5 della procedura di riassegnazione, versione 1.3 in vigore dal 15 agosto 2001. Dispone testualmente la norma sopra richiamata che “entro 25 giorni dalla data di inizio della procedura, il resistente può inviare la propria replica all’ente conduttore. La replica deve essere trasmessa in duplice copia cartacea e in forma elettronica (salvo gli allegati non riproducibili)”.

Ebbene, dalla documentazione rimessa all’esame del Collegio, la replica proveniente dalla resistente è pervenuta a CRDD, a mezzo lettera raccomandata, in data 7 maggio 2002, vale a dire oltre il termine di 25 giorni stabilito dalle norme procedurali in questione. Ora, tutti i termini indicati nelle norme che presiedono la procedura di riassegnazione sono espressamente qualificati come perentori (art. 10) e la loro inosservanza produce la decadenza del diritto. La conseguenza della decadenza è espressa chiaramente dall’art. 14 della procedura di riassegnazione laddove è stabilito che “nel caso in cui una parte non rispetti un termine previsto dalle presenti norme o fissato dal collegio, decade dalla possibilità di compiere l’atto sottoposto a termine e il collegio, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali, procede alla decisione sul reclamo”.

Oltretutto, la resistente ha omesso di inviare all’ente conduttore la propria replica per posta elettronica, non rispettando, pertanto, l’onere di forma sancito dal menzionato art. 5. 

Per tutte le suesposte ragioni, la replica della resistente, unitamente agli atti e documenti allegati, non può essere preso in considerazione dal Collegio, il quale può procedere alla decisione sulla base del solo reclamo.

* * * * * *

La ricorrente Associazione Tour Operator Italiani (ASTOI) fonda la propria richiesta di riassegnazione del nome a dominio astoi.it sulla circostanza che esso è identico al proprio acronimo, che è registrato anche come marchio e, pertanto, idoneo a creare confusione nel pubblico. La stessa ricorrente espone e documenta una serie di circostanze di fatto che a suo avviso proverebbero il diritto esclusivo dell’Associazione all’utilizzo del nome a dominio contestato, nonché, la malafede della resistente nella registrazione del medesimo nome a dominio.

Secondo l’art 16.6 delle Regole di Naming, un nome a dominio sottoposto alla procedura di riassegnazione viene trasferito al ricorrente ove questi dimostri che
a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
b) l’attuale assegnatario, ovvero il resistente, non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Va, pertanto, ai fini della risoluzione della controversia, esaminare la questione sotto tutti e tre i sopraevidenziati profili enunciati.

A- SULLA IDENTITÀ O SOMIGLIANZA. 

La ricorrente ha allegato agli atti una completa documentazione che attesta l’uso del termine “ASTOI” nella propria attività. Tale termine corrisponde all’acronimo della  denominazione della ricorrente che viene da quest’ultima utilizzato anche come marchio.

 Sulla scorta della documentazione prodotta, è evidente che tra i due segni, ovvero il nome a dominio contestato e l’acronimo attraverso il quale la ricorrente opera, vi sia una totale identità, tale da produrre confondibilità nel pubblico circa l’origine delle informazioni diffuse. 

Sulla scorta di tali osservazioni si ritiene soddisfatto il primo requisito di cui alla lettera a) dell’art. 16.6 delle Regole di Naming e risulta provato dalla ricorrente il suo astratto titolo al nome a dominio “astoi.it”.

B- SUL DIRITTO AL NOME A DOMINIO CONTESTATO.

Ai sensi della lettera b) dell’art. 16.6 delle Regole di Naming, per il trasferimento del nome a dominio contestato in favore della ricorrente, occorre che l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio in questione. 

Non essendo validamente pervenuto a questo Collegio alcun valido ed idoneo atto difensivo, la resistente non ha dimostrato di avere alcun diritto o titolo per impiegare il nome a dominio contestato. 

Sarebbe, infatti, spettato alla resistente, che è stata ampiamente posta in grado di contraddire al ricorso e di proporre le proprie difese secondo i termini e le modalità previste dalle Regole di Naming, dimostrare a sua volta un proprio diritto o titolo al nome a dominio o provare l’esistenza di una delle circostanze di cui al terzo comma dell’art. 16.6.

Non essendo stata fornita alcuna dimostrazione da parte della resistente, non può che ritenersi provata dalla ricorrente anche la fattispecie di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming.

C- REGISTRAZIONE ED USO IN MALA FEDE.

 Per quanto attiene, infine, alla malafede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio, la ricorrente ha dedotto una serie di comportamenti della resistente che meritano una attenta valutazione.

 In primo luogo, la Sig.ra Meliani Maria Giovanna, attuale assegnataria della registrazione del nome a dominio, non appare avere alcun titolo per la registrazione dell’acronimo ASTOI. In più, la ricorrente espone che la registrazione è stata effettuata in data 14 novembre 2000, ovvero circa un mese dopo la costituzione dell’Associazione Tour Operator Italiani – ASTOI, che ha avuto un ampio risalto sulla stampa, non solo di settore.

Risulta documentato che in data 29 novembre 2001, la Sig.ra Meliani Maria Giovanna inviava alla Registration Authority una richiesta di trasferimento del nome a dominio in question a favore di tale ASTOI, Associazione Toscana Ospedalieri Infermieri che veniva respinta ai sensi dell’art. 10 delle Regole di Naming.

Ora, dalla lettera di assunzione di responsabilità inviata a suo tempo dalla registrante alla Registration Authority, la Sig.ra Meliani Maria Giovanna avrebbe dovuto indicare di procedere in nome e per conto di tale presunta associazione, dovendo, in difetto, ritenersi che stesse procedendo personalmente.

Da questi elementi si può presumere un comportamento non improntato alla buona fede. Quest’ultima convinzione è rafforzata dalla circostanza che, pur essendo stato il nome a dominio registrato da oltre un anno (per l’esattezza, dal 14/11/2000), in esso non risulta esservi svolta alcuna attività. Al nome a dominio contestato, infatti, non corrisponde una pagina web attiva, ma solamente l’intestazione di tale presunta associazione toscana di ospedalieri infermieri e l’avvertenza del “sito in aggiornamento”.

Sulla base di quanto esposto, si ritiene che la ricorrente abbia provato anche la condizione di cui alla lettera c) dell’art. 16.6 delle Regole di Naming.

 
CONCLUSIONI

Sulla scorta delle suindicate motivazioni, l’Associazione Tour Operator Italiani - ASTOI ha dimostrato la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 16.6 punti a), b) e c) delle Regole di Naming, mentre, al contrario, nessuno degli elementi di cui all’art. 16.6 numeri 1), 2) e 3) è emerso ad indicare un legittimo uso da parte della Sig.ra Meliani Maria Giovanna del nome a dominio “astoi.it”. 

Il ricorso appare dunque fondato e, come tale, deve essere accolto.

P.Q.M.

Visto l’art. 16.6 delle vigenti Regole di Naming italiane, si dispone il trasferimento del nome a dominio “astoi.it” dalla Sig.ra Meliani Maria Giovanna alla Associazione Tour Operator Italiani – ASTOI con sede in Via Conservatorio n. 20, 20122 Milano.

 La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 16.11 delle Regole di Naming.

Roma, 20 maggio 2002

Avv. Pieremilio Sammarco
 

 


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