Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
astispumante.it 

Ricorrente: Consorzio per la Tutela dell’Asti (avv. Fabrizio Jacobacci e dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Augusto Tugnoli
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla CRDD via e-mail  il 31 luglio 2002 il Consorzio per la Tutela dell’Asti con sede legale in Palazzo Gastaldi, Piazza Roma 10, 14100 Asti, in persona del legale rappresentante rag. Guido Bili, rappresentato  dall’avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne domiciliato presso lo studio legale Jacobacci e Associati, Corso Regio Parco 27 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio ASTISPUMANTE.IT, registrato dal Sig. Augusto Tugnoli con sede in Viale Romagna 46 Riccione.

In data 31 luglio 2002 la segreteria della CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.astispumante.it

  Le verifiche consentivano di accertare in particolare:

  • · che il dominio astispumante.it risultava assegnato al sig. Augusto Tugnoli  dal 17 febbraio 2000; 
  • · che il dominio astispumante.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 17 aprile 2002;
  • · che all’indirizzo www.astispumante.it corrispondeva una sola pagina nella quale si dichiarava che il sito astispumante.it era in costruzione, mentre comparivano dei link relativi a vari settori.
Il 1 agosto 2002 la segreteria della CRDD comunicava per posta elettronica alla Naming Authority e alla Registration Authority l’arrivo del ricorso.

 In data 2 agosto 2002 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, CRDD provvedeva ad inviare per raccomandata al resistente il copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, altra copia del ricorso veniva inviato via e-mail e per fax al resistente stesso ed al suo maintainer, i cui dati risultavano dal database whois della registration Authority. La cartolina di ritorno della raccomandata indicava che il ricorso era stato ricevuto dal resistente il 9 settembre 2002.

Il 3 ottobre 2002 pervenivano via e-mail alla CRDD le repliche del sig. Tugnoli inviate via e-mail. Seguivano in data 9 ottobre 2002 la documentazione e copia in formato cartaceo delle repliche.

Verificatane la regolarità, la CRDD le trasmetteva alla ricorrente. Al contempo, CRDD nominava il sottoscritto saggio, il quale, in data 8 ottobre 2002 accettava l’incarico. In pari data la ricorrente richiedeva termine per controdedurre alle repliche del sig. Tugnoli.

Il sottoscritto saggio con ordinanza dell’11 ottobre  2002 concedeva termine al ricorrente sino al 18 ottobre  2002 per controdeduzioni e al 25 ottobre 2002 per repliche al resistente.

Tali memorie venivano inviate da entrambe le parti via e-mail nei termini loro concessi.

Allegazioni del ricorrente

Il ricorrente dichiara e documenta di essere titolare dei marchi collettivi CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’ASTI (registrazione italiana n. 364486 del 2 agosto 1985) e CONSORZIO DELL’ASTI (registrazione italiana n. 672755 del 12 marzo 1996) entrambe rivendicanti la classe 33 ed in particolare “vini, vini spumanti”.

Afferma inoltre che ASTI è stata riconosciuta denominazione di origine controllata e garantita dal DM 23 novembre 1993, la cui disciplina è ricalcata sulle norme che tutelano i marchi collettivi ed in più configura come illecito ogni uso della denominazione protetta per designare prodotti ed attività di soggetti non autorizzati.

Sulla base di tali elementi il ricorrente ritiene che risultino sussistenti i requisiti previsti dalla procedura di riassegnazione del nome a dominio.

In particolare:

  • - il nome a dominio corrisponderebbe ad un segno distintivo registrato ed ampiamente utilizzato dal ricorrente ;
  • - il resistente non avrebbe diritti o interessi legittimi sul nome a dominio 
  • - il nome a dominio sarebbe stato registrato in mala fede.  Ciò risulterebbe dal fatto che il resistente non poteva ignorare l’esistenza del Consorzio e dall’assoluta estraneità del nome a dominio astispumante.it all’attività svolta attraverso l’omonimo sito; rileva inoltre il ricorrente che il resistente sarebbe titolare di altri nomi a dominio in TLD .it alcuni dei quali  corrispondenti a marchi famosi.
Rileva infine il Consorzio che, sussistendo nel caso di specie una detenzione attiva del domain name, si sarebbe in presenza di un uso in malafede in quanto inteso ad interferire con l’area di protezione del segno del ricorrente.

Allegazioni del resistente

Il resistente in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità della procedura di riassegnazione in quanto, dovendosi considerare la L.A.R. un contratto di adesione al quale devono essere applicate gli artt. 1341 c.c.  e 1342 e 1469 bis, non gli può essere opposta la procedura di riassegnazione entrata a in vigore il 28 luglio 2000 ed inesistente al momento della stipula della lettera di assunzione di responsabilità (LAR) il 17 febbraio 2000. Precisa inoltre il  resistente che la procedura determina indirettamente un recesso o sospensione dell’esecuzione del contratto da parte della Registration Authority italiana (R.A.) o si configura come una clausola compromissoria e si verificano inoltre le fattispecie vessatorie di cui ai punti 10 e 11 dell’art. 1469 bis..

A sostegno di tale tesi il resistente aggiunge inoltre che, in mancanza di una previsione analoga a quella della norma 17.2 relativa agli enti conduttori,  i richiedenti la registrazione di nomi a domini  devono rispettare la sola regolamentazione contrattuale sussistente al momento della richiesta di ottenimento della registrazione del dominio.

Ritiene inoltre il resistente che la procedura di riassegnazione non sarebbe ammissibile in quanto, avendo con la LAR acquistato un diritto di uso del dominio registrato, qualificabile come diritto reale di godimento, tale diritto godrebbe delle tutele costituzionali previste in materia del diritto di proprietà e della libertà di uso e di godimento dei propri beni e potrebbe solo essere limitato da espresse previsioni di diritto positivo. La procedura di riassegnazione si tradurrebbe invece in una forma di esproprio a favore di un terzo reclamante che si svolgerebbe al di fuori delle regole dell’ordinamento giuridico. Per tale procedimento contra legem sarebbero evidenti le responsabilità anche patrimoniali della Naming Authority italiana (N.A.), della R.A., degli enti conduttori e dei saggi.

Nel merito il resistente afferma l’infondatezza del ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: 

  • - il dominio in oggetto avrebbe una finalità meramente hobbistica e non diretto fine di lucro o profitto;
  • - il nome a dominio sarebbe un mero indirizzo elettronico per il quale non trovano applicazione le norme sui marchi e correlate, come risulterebbe dalle regole di naming e da quanto affermato da parte della giurisprudenza;
  • - non ci sarebbe alcuna possibilità di confusione tra il nome a dominio contestato e i marchi di cui è titolare il Consorzio;
  • - Il d.m del 23 novembre 1993 tutela la denominazione Asti e non Asti spumante. In ogni caso tale denominazione non poterebbe essere assimilato ad un marchio registrato, predisponendo il decreto solo un disciplinare che fissa caratteristiche e requisiti affinché si abbia il vino “Asti”;
  • - La dizione “Asti Spumante” non sarebbe neppure citata nelle prime pagine di apertura del dominio internet registrato dal Consorzio, il quale avrebbe modificato il proprio nome all’attuale eliminando il riferimento alla parola spumante. Gli stessi produttori inoltre nelle etichette e nei relativi siti web non farebbero riferimento allo spumante Asti;
  • - La dizione Asti spumante sarebbe una dizione generica e di uso comune, neppure registrabile come marchio;
  • -   Pertanto la registrazione del nome a dominio sarebbe stata fatta in buona fede e non determinerebbe alcuna lesione dei diritti del marchio della  ricorrente
In relazione al reclamo proposto il resistente contesta l’applicazione della disciplina dei marchi collettivi alle denominazioni DOCG.

Afferma che il dominio contestato  non corrisponderebbe ad alcun segno distintivo registrato e che il diritto di uso del dominio deriverebbe dal contratto stipulato e sarebbe tutelato dalla Costituzione e dalle norme dell’ordinamento giuridico italiano.

Sulla sua presunta malafede il sig. Tugnoli nega che ne sia stata fornita la prova e a sua volta richiede che sia dichiarato dal collegio che il reclamo è stato proposto in mala fede, sulla base delle circostanze che il Consorzio avrebbe inviato la lettera di diffida decorso più di un anno dalla registrazione del dominio, che il Consorzio pur essendo a conoscenza sin dal marzo del 2001 della registrazione del nome a dominio spumanteasti.it non avrebbe proposto alcun reclamo al riguardo, e non avrebbe invece provveduto a registrare il dominio astispumante sin dal 1998 anno in cui ha registrato astidocg.it.

Conclude pertanto per la reiezione del ricorso

Questioni preliminari

In via preliminare occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità della procedura di riassegnazione proposta dal  resistente sig. Tugnoli.

L’eccezione è palesemente infondata, per una serie di concordanti motivi.

a) Vincolatività delle regole di naming e delle procedure di riassegnazione.

In primo luogo si deve affermare la piena validità degli impegni assunti dall’assegnatario di un nome a dominio con la sottoscrizione della lettera di assunzione di responsabilità. Ed invero, a prescindere dalla natura giuridica della LAR, con la sottoscrizione  della lettera di assunzione di responsabilità il soggetto richiedente un nome a dominio, così come ha fatto anche il resistente, dichiara testualmente  “a) di essere a conoscenza e di accettare che l’assegnazione di un nome a dominio e la sua registrazione sono soggette alle regole di Regole di Naming ed alle Procedure Tecniche di registrazione stabilite dalla Naming Authority Italiana”. Con la registrazione del nome a dominio, quindi, il sig. Tugnoli si è volontariamente e liberamente sottoposto alle regole di naming che prevedono la procedura di riassegnazione.

Nessuna rilevanza ha il fatto che la procedura di riassegnazione sia stata introdotta successivamente alla sottoscrizione della LAR da parte del sig. Tugnoli in quanto come ben chiarito nell’ambito della MAP sul caso eurocard.it (http://www.e-solv/decisioni/eurocard.htm)  “…. È opportuno osservare che la sottoposizione degli assegnatari dei nomi a dominio alle regole di naming ha carattere dinamico, ovverosia è strutturata in modo che nel rapporto sulla base del quale il nome a dominio è assegnato vengano recepite non solo le regole di naming vigenti al momento della registrazione, bensì anche quelle emesse successivamente dall’ente normatore. Il che è del tutto congruente anche con i principi del nostro ordinamento. Come dice lo stesso nome, le procedure di riassegnazione sono costituite da regole di carattere procedurale e come tali sulla base del principio tempus regit actum, vengono applicate quelle vigenti al momento in viene richiesto il procedimento e non quelle esistenti al momento in cui ebbe luogo la registrazione del dominio”.

Infondata anche la eccezione secondo la quale alla Lar dovrebbero essere applicati gli artt. 1341  e 1342 . Al riguardo si deve rilevare che l’art. 1341 c.c. è applicabile alle clausole che stabiliscono, a favore di cui ha predisposto il contratto, le clausole cosiddette vessatorie e l’art. 1342 allorchè vengano predisposti moduli o formulari per disciplinare in maniera uniforme i rapporti contrattuali; che non è certo il caso di specie. Anche a voler dare alle regole di naming valenza esclusivamente contrattuale (del che si dubita), si deve osservare che esse non sono state predisposte nè dalla Registration Authority, nè tantomento dai singoli enti conduttori. Esse sono state invece stabilite da un ente terzo, la Naming Authority, la quale è l’ente rappresentativo della comunità di Internet aperto all’adesione di tutti gli utenti stessa. E’ la Naming Authority mediante i suoi quasi 400 iscritti, attraverso i meccanismi previsti dallo statuto predispone democraticamente le regole di naming. 

L’eccezione è quindi infondata per radicale mancanza del presupposto di applicabilità dell’art. 1341 c.c. e dell’art. 1342.

b) Natura della procedura di riassegnazione 

 Quanto alle altre deduzioni del resistente circa la configurabilità della   clausola relativa alla procedura di riassegnazione come clausola compromissoria e alla pretesa contrarietà alla legge della procedura,  esse non hanno alcun fondamento. 

In primo luogo si deve sottolineare che previsione della procedura di riassegnazione non configura una clausola compromissoria che come tale avrebbe bisogno di una specifica approvazione. Infatti si deve escludere che la procedura in oggetto abbia carattere giurisdizionale e che come tale la sua esperibilità sia soggetta alla previa concorde sottoscrizione di una clausola arbitrale.

Come ampiamente chiarito dal sottoscritto saggio in altra procedura (procedura corsera.it http://www.e-solv.it/decisioni/corsera.htm) la natura non giurisdizionale della procedura è esplicitamente affermata dalla regole di naming ed in particolare dall’art. 16.2 il quale, al secondo comma, specifica che “La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato  previsto dall'art. 15 delle regole di naming”.  Tale natura trova inoltre conferma nel  fatto che – altrettanto esplicitamente – è prevista la possibilità di ricorrere o ad arbitrato o alla magistratura. Le stesse regole di naming prevedono inoltre anche la possibilità per chi registra il nome a dominio di sottoscrivere clausola compromissoria per l’arbitrato previsto dall’art. 15  delle regole di naming; arbitrato che sarebbe con tutta evidenza un inutile doppione se la procedura di riassegnazione ne avesse la stessa natura.

Si ribadisce pertanto che la funzione della procedura si inserisce nell’ambito procedimentale della registrazione e non ha  funzione giurisdizionale come specificato anche  dall’art. 16.2, I comma, secondo il quale “La procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede”. 

Come già espresso ampiamente “Come emerge chiaramente dai lavori preparatori che hanno portato alla introduzione nel nostro ordinamento della procedure di riassegnazione (nel seguito, per brevità, MAP, dall’acronimo in inglese delle omologhe procedure ICANN cui sono ispirate), le procedure di riassegnazione si inseriscono nell’ambito della verifica del titolo alla richiesta del nome a dominio. Allorché, nel 1999, è stata introdotta la possibilità per i richiedenti di autocertificare quanto dichiarato nella lettera di assunzione di responsabilità, si è avuta la necessità di creare strumenti di controllo per la verifica di tali dichiarazioni. Tale verifica è stata attuata mediante le previsioni di richiesta di documentazione (artt. 13.2 e 13.3 regole di naming) e mediante la procedura di riassegnazione, che tende a verificare la rispondenza al vero della dichiarazione, contenuta nella lettera di assunzione di responsabilità, con la quale il richiedente il nome a dominio dichiara “di avere titolo all’uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere con tale richiesta di registrazione diritti di terzi”. La circostanza che questo tipo di verifica sia svolto non d’ufficio, ma su sollecitazione ed in contraddittorio con un soggetto che assume leso un proprio diritto non muta la natura della procedura, che rimane pur sempre di tipo amministrativo. Del resto, è ormai principio fondamentale del nostro ordinamento che anche nelle procedure amministrative i titolari di un diritto od un interesse qualificato siano ammessi a contraddire nell’ambito di un procedimento amministrativo, senza che ciò ne comporti la natura giurisdizionale” (procedura corsera.it http://www.e-solv.it/decisioni/corsera.htm).

Il corretto inquadramento della natura  della procedura di riassegnazione rende agevole dimostrare l’infondatezza delle deduzioni del ricorrente. In particolare:

  • 1) La procedura di riassegnazione non comporta alcuna limitazione del diritto all’uso del nome a dominio in quanto il diritto al mantenimento del nome a dominio nasce solo da una sua legittima registrazione, ossia effettuata da chi ha titolo per farlo. Non può quindi parlarsi di lesione del diritto al nome a dominio, se tale diritto non può neppure considerarsi sorto per mancata dimostrazione dei requisiti previsti dalle regole di naming. Punto centrale della verifica delle MAP è che la dichiarazione dell’assegnatario del nome a dominio di averne diritto sia veritiera e, nel caso in cui non lo sia, la non rispondenza al vero non sia imputabile a malafede dell’assegnatario stesso. Si vede bene che in quest’ultima ipotesi l’esito della MAP sarebbe negativo per il ricorrente, laddove in un procedimento giurisdizionale – nel quale la buona fede nella registrazione ha rilevanza minore – il diritto del ricorrente verrebbe invece riconosciuto senza alcun problema. Da ciò consegue che la MAP non è necessariamente mezzo di tutela di un diritto soggettivo (il titolo al nome a dominio dell’assegnatario può non essere tale).
  • 2) D’altra parte, nessuna preclusione sussiste a che il titolare di un diritto soggettivo al nome a dominio lo faccia valere innanzi al giudice ordinario o, se del caso, ad un arbitro; cosa questa che non sarebbe possibile se la MAP fosse a sua volta uno strumento giurisdizionale.
  • 3) La natura non giurisdizionale delle MAP rende del tutto infondate le deduzioni del resistente circa la pretesa contrarietà alla legge della procedura che non viola alcun diritto del resistente il quale da un lato può in ogni momento ricorrere al giudice per far valere i suoi diritti, mettendo nel nulla la procedura di riassegnazione in corso, dall’altro nell’ambito della MAP ha  ampiamente modo di illustrare  le proprie tesi, con piena garanzia del principio del contraddittorio.
Ne consegue, da quanto sopra, la legittimità della procedura di riassegnazione introdotta dal Consorzio per la tutela dell’Asti.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ai sensi dell’Art. 16.6 delle regole di naming, al fine di ottenere la riassegnazione di un nome a dominio, è necessario soddisfare contemporaneamente tre diversi elementi:

 a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; 

 Si ritiene che la documentazione prodotta dal ricorrente sia sufficiente a ritenere come soddisfatto tale requisito.

Invero il ricorrente ha dimostrato di essere titolare dei  marchi collettivi Consorzio per la tutela dell’Asti e Consorzio dell’Asti registrati in Italia. Come noto il marchio collettivo ha la funzione di garantire l’origine, la natura e la qualità di determinati prodotti e servizi ed esercita la sua funzione distintiva in relazione a ciascuna impresa associata all’Ente avente la funzione di tutelare determinati prodotti o servizi.

Nel caso di specie il ricorrente è un Consorzio che ha il compito di tutelare e garantire la qualità e la provenienza dei vini recanti la denominazione di origine controllate e garantita ASTI e  MOSCATO D’ASTI la prima senza indicazione o accompagnata dalla specificazione spumante riservata alla tipologia di vino spumante, la seconda riservata al vino bianco non spumante.

E’ evidente che  il nome a dominio contestato è identico al nome di un prodotto che costituisce denominazione di origine controllata e garantita e come tale è un segno distintivo il cui uso è consentito solo ai soggetti autorizzati. 

Pertanto da un lato il nome a dominio astispumante è simile al marchio collettivo di cui è titolare il Consorzio, dall’altro è identico al nome di uno dei prodotti che il Consorzio ricorrente ha il compito di tutelare e garantire.

 Del tutto prive di fondamento sono al riguardo le deduzioni del resistente secondo il quale il d.m. 23 novembre 1993 non tutelerebbe la denominazione Asti spumante ma solo Asti, che il consorzio e gli stessi produttori nelle etichette non farebbero riferimento alla parola spumante e che pertanto la dizione Asti spumante sarebbe del tutto generica.

 Invero omette di considerare il resistente che il Vino Asti Spumate  è uno dei prodotti a cui è stata attribuita la denominazione di origine controllata e garantita insieme al Moscato d’Asti, denominazione riservata ai vini non spumanti. E’ evidente quindi che la parola spumante unita alla denominazione di origine Asti identifica un determinato prodotto la cui denominazione, come segno distintivo di quel prodotto, è tutelata non solo contro qualsiasi impiego commerciale di una denominazione per prodotti che non presentano le caratteristiche dei relativi disciplinari di produzione, ma anche contro qualsiasi uso indebito della denominazione di origine nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta.

 Peraltro a prescindere dalla disciplina applicabile alle DOCG, è indubbio che Asti Spumante costituisce un segno distintivo di un prodotto e non una dizione generica; come tale deve essere tutelato contro qualsiasi indebito uso.

b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; 

Una volta dimostrato da parte del ricorrente il proprio diritto sul nome a dominio contestato, spetta al resistente dimostrare l’esistenza di un suo concorrente diritto sul medesimo nome, o di una delle circostanze da cui le regole di naming fanno discendere la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio a favore del resistente.

Come noto, infatti, il resistente è ritenuto avente diritto al mantenimento del dominio, nonostante le prove offerte da controparte, se dimostra: 

  • 1) che prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; 
  • 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure 
  • 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. 
Orbene, nel caso concreto non sembra ricorrere nessuna di queste tre circostanze. 
  • 1) non vi è alcuna prova (e non è stato neppure dedotto) che prima di avere avuto notizia della contestazione il sig. Tugnoli abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi (si ricorda che la pagina web all’indirizzo www.astispumante.it contiene tutt’ora solo l’indicazione che il sito è in costruzione mentre compaiono vari link relativi a diversi settori).
  • 2) Non risulta in alcun modo che il sig. Tugnoli sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato; o che possa usare il relativo nome in quanto produttore dell’Asti Spumante.
  • 3) Infine, è escluso che il sig. Tugnoli stia facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio
 Al riguardo il resistente sostiene che, essendo il suo dominio utilizzato per scopi meramente hobbistici ed informativi e non commerciali, non sarebbe possibile assimilare il nome a dominio utilizzato per tali scopi a un marchio o segno distintivo dell’impresa e quindi non sarebbe possibile applicare la disciplina dei marchi di impresa per verificare se c’è lesione di un marchio registrato. Ritiene pertanto il resistente di aver provato di avere diritto al nome a dominio in quanto ne  starebbe facendo un legittimo uso non commerciale, essendo tra l’altro il nome astispumante una dizione generica e di uso comune e libero.

Tali affermazioni sono del tutto infondate. 

Invero il resistente, non solo non ha dimostrato i punti 1 e 2 dell’art. 16.6, ma  non ha in alcun modo provato di stare facendo del nome a dominio contestato un legittimo uso commerciale o non commerciale. Infatti l’attuale assegnatario si è limitato ad affermare un preteso uso non commerciale sulla base del fatto che astispumante sarebbe una dizione generica di uso comune. Ma come già esposto sopra asti spumante identifica un prodotto noto in tutto il  mondo ed è il principale segno distintivo attraverso il quale è identificato un prodotto del Consorzio ricorrente. Inoltre la pretesa finalità non commerciale è meramente enunciata e non risulta in alcun modo dal sito attivato sotto il nome a dominio contestato in quanto all’indirizzo www.astispumante.it corrisponde una sola pagina nella quale si dichiara che il sito astispumante.it è in costruzione, mentre compaiono dei link relativi a vari settori.

Parimenti del tutto infondata è la tesi del resistente secondo il quale  il nome a dominio rappresenterebbe un semplice indirizzo di rete che non implicherebbe di per sé riferimenti al marchio o ad altri diritti commerciali.

Il collegio ritiene che tale tesi non possa essere condivisa.

Infatti, come ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza quasi univoche, il nome a dominio non può essere considerato solo alla stregua di un semplice indirizzo. 

Come affermato da recente giurisprudenza (Tribunale Firenze – Sez. II. Ordinanza 7 giugno 2001 n. 3155) “E’ chiaro che, tecnicamente, il domain name è e resta un indirizzo; sul piano giuridico, peraltro, viene ad assumere una valenza distintiva, in virtù dell’uso e della funzione commerciale assunta in Internet, in relazione al commercio elettronico ed alla pubblicità sui siti. Il domain name in altre parole è un indirizzo, ma non è indifferente che lo stesso sia composto da una certa sequenza di lettere dell’alfabeto piuttosto che da un’altra, poiché detta sequenza, se corrispondente ad un segno distintivo, è capace di orientare le scelte del consumatore, che fruisce dei prodotti e che, dunque, sarà portato a raggiungere un sito piuttosto che un altro in relazione, appunto alla particolare sequenza che suggerisce un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro.

Si deve pertanto ritenere applicabile ai domain names la disciplina dei segni distintivi e quindi il principio della circolarità della tutela degli stessi, in forza del quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da segni seppure di diverso tipo.

Non ritenendo quindi che il resistente abbia fornito prova e/o documentazione a sostegno di un proprio interesse legittimo ad essere assegnatario del nome a dominio di cui è discussione, si ritiene che anche il secondo elemento previsto dal regolamento di naming possa dirsi soddisfatto.

 c) Il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.

Diverse sono le circostanze che portano a ritenere che il nome a dominio astispumante.it sia stato registrato in malafede. In particolare deve essere sottolineato quanto segue:

  • 1. sulla pagina web posta in linea dal resistente da un lato si dichiara che il sito è in costruzione, dall’altro si invita l’utente a ciccare su una serie di link costituiti da varie parole chiavi
  • 2. E’ inverosimile che il resistente ignorasse al momento della registrazione l’esistenza del Consorzio  e dell’oggetto della sua tutela costituito da un vino italiano noto in tutto il mondo
  • 3. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta inoltre la circostanza che il sig. Tugnoli ha registrato altri nomi a dominio che non sono in alcun modo riferibili ad una qualche attività svolta dallo stesso, ma  quasi tutti relativi a marchi o denominazioni imprese note in tutto il mondo.
Nessun fondamento hanno al riguardo le deduzioni del resistente. In particolare sostiene il resistente che la registrazione del nome a dominio contestato  non sarebbe stata fatta allo scopo di impedire al ricorrente di registrare legittimamente il dominio astispumante in quanto sarebbe stato lo stesso Consorzio nel 1998 a decidere di registrare astidocg.it e non astispumante poi da lui registrato nel 2000. 

Invero il fatto che il Consorzio abbia registrato il dominio astidocg e non abbia registrato prima il nome a dominio contestato non implica alcuna rinuncia alla registrazione successiva di altro nome a dominio corrispondente al nome del noto vino spumante né tanto meno esclude la mala fede di colui che lo registri successivamente e non abbia diritto o titolo sul nome registrato, come nel caso di specie. Così come del tutto irrilevante è il fatto che non sia stata iniziata ancora alcuna contestazione per il nome a dominio spumanteasti.it, parimenti registrato dal resistente.

Quanto infine all’affermazione del resistente secondo il quale i domini da lui registrati non corrisponderebbero a marchi registrati e che la registrazione di domini non implica malafede, si rileva che ciò che comporta un indice di malafede non è l’identità dei domini registrati con marchi famosi, ma è l’intento accaparratorio che si desume dalla enorme quantità di nomi registrati, del tutto estranei all’attività del registrante,  sia essi corrispondenti o anche solo simili a marchi famosi o nomi famosi o anche loro storpiature. E ciò, contrariamente all’assunto del resistente,  risulta documentalmente provato dal ricorrente (doc. 6).

Il che dimostra come anche il deposito dei domain name, di cui è causa, sia stato “intenzionale” sotto il profilo dell’agganciamento ad una denominazione protetta.

Il che dimostra ancora che il  domain name di cui è causa viene a svolgere non già la sua funzione tipica, sì invece la funzione atipica – e quindi censurabile sotto il profilo della liceità, – di “agganciare” a sé i naviganti che ricercano, nella rete, il principale dei prodotti oggetto di tutela e garanzia da parte del  Consorzio ricorrente.

Pertanto da quanto sopra evidenziati si desume chiaramente che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati in mala fede, nell’ambito di più vasto disegno accaparratorio che secondo le regole di naming costituisce elemento da cui dedurre la malafede del resistente.

P.Q.M.

 Visti gli Art. 4, 10 e 16 delle vigenti regole di naming italiane, si dispone la riassegnazione del nome a dominio astispumante.it al Consorzio per la Tutela dell’Asti, con sede legale in Palazzo Gastaldi, Piazza Roma 10, 14100 Asti, in persona del suo legale rappresentante rag. Guido Bili.

 La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority Italiana per gli adempimenti di cui all’art. 14.5 lettera a) delle regole di naming. 

Roma, 7 novembre 2002

Avv. Maria Luisa Buonpensiere.

 . 

 


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