Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
assovetro.it 

Ricorrente: Assovetro – Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro
 Resistente: Vincenzo Leodardi
Collegio (unipersonale): avv. Francesca d’Orsi

Svolgimento della procedura

 Con ricorso pervenuto via e-mail alla CRDD il 21 ottobre 2002 l’Assovetro – Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, con sede in Via Leonida Bissolati, 76, 00187 Roma, in persona del suo legale rappresentante Ing. Massimo Cestaro introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio assovetro.it, registrato da Vincenzo Leodardi, Via della Pedica 230 (oggi via Passamonti), 00046 Grottaferrata (RM)

 Lo stesso giorno la segreteria della CRDD comunicava per posta elettronica alla Naming Authority e alla Registration Authority l’arrivo del ricorso e verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority.

Le verifiche confermavano i dati forniti dal ricorrente e consentivano di appurare che il dominio assovetro.it era stato assegnato per la prima volta il 12 gennaio 2001 e sottoposto a contestazione il 28 maggio 2002.

La segreteria della CRDD accertava inoltre che all’indirizzo http://www.assovetro.it corrispondeva una sola pagina web, intitolata “I mosaici artistici di Vincenzo Leodardi”, nella quale era riportata una definizione del termine mosaico, la sua classificazione secondo le tecniche e sei immagini di mosaici. Nella pagina erano presenti inoltre tre link, di cui uno, “acquista il tuo mosaico”, puntante all’indirizzo www.pirulla.com, su cui è pubblicizzata la vendita di mosaici.

Il giorno successivo perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. Verificatane la regolarità, il 23 ottobre 2002 la CRDD provvedeva ad inviarli per raccomandata al resistente; contestualmente, altra copia del ricorso gli veniva inviata via e-mail e per fax.

La cartolina di ritorno della raccomandata indicava che il ricorso era stato ricevuto dal resistente il 28 ottobre 2002. Tale data di ricezione era inoltre confermata per e-mail dal ricorrente stesso.

Il 12 novembre 2002 il resistente inviava alla CRDD per e-mail le proprie repliche, seguite dall’originale cartaceo per posta. Il giorno successivo il sig. Leodardi inviava alla CRDD una e-mail nella quale pregava di “ritenere annullata la replica inviata in quanto contenente errori” e si riservava di inviarne versione corretta “al più presto e comunque entro il termine stabilito”.

La nuova versione corretta delle repliche veniva inviata con e-mail di venerdì 15 novembre 2002. Il successivo lunedì 18 novembre 2002, la CRDD nominava quale “saggio” la sottoscritta avv. Francesca d’Orsi, la quale il 20 novembre 2002 accettava l’incarico.

Allegazioni delle parti.

Afferma il ricorrente che il nome a dominio in contestazione corrisponde esattamente alla propria denominazione “Assovetro – Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro”,  soggetto promotore di iniziative finalizzate alla diffusione ed alla salvaguardia dei prodotti vetrari, nonché soggetto co-promotore di iniziative finalizzate alla promozione del riciclo del vetro. Afferma inoltre che lo stesso corrisponde alla denominazione del titolare del marchio che rappresenta una “Figura di cagnolino a colori”, registrato dalla ricorrente il 21 dicembre 1994.

Secondo la ricorrente l’attuale assegnatario non risulterebbe avere alcun titolo all’utilizzo del nome Assovetro. Deduce altrsì che tale denominazione abbreviata è stata assunta ufficialmente dall’associazione nel 1983, ma quest’ultima era già nota con tale nome sin dagli anni sessanta. L’esistenza della Associazione sarebbe inoltre fatto notorio sia in sede nazionale che comunitaria, come anche dimostrato dall’interesse della stampa che emerge dalla documentazione allegata dalla ricorrente. Quest’ultima pertanto assume che il nome a dominio sarebbe stato registrato e mantenuto in malafede, in quanto sin dal momento della sua registrazione il sig. Leodardi sarebbe stato al corrente del fatto che il nome a dominio corrispondeva all’Associazione di categoria degli industriali del vetro  e successivamente, nonostante le richieste, avrebbe mantenuto la titolarità del nome. 

 Il ricorrente chiede pertanto la riassegnazione del dominio assovetro. it.

 Il resistente ha replicato, quanto all’identità del nome ed alla possibilità di confusione, che il nome a dominio deriverebbe dall’abbreviazione di ASSOcio VEdo TROvo, che sarebbe consono con i contenuti del sito web che pubblicizza mosaici i marmo e pietra naturale. Il nome a dominio non sarebbe uguale al marchio della ricorrente, che sarebbe inoltre intestataria del proprio nome sotto il .org.

In relazione alla assenza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio, il resistente rileva che il sito web ad esso associato non conterrebbe alcun riferimento al ricorrente né ai prodotti trattati e gli indirizzi di posta elettronica in esso visibili non apparterrebbero al nome a dominio assovetro.it.

Quanto alla malafede sostenuta dal ricorrente, il sig. Leodardi afferma di aver richiesto preventivo parere sulla legalità del nome a dominio e di averne avuto conferma; sostiene inoltre di non aver mai pensato di utilizzare il nome a dominio per scopi di lucro o per sostituirsi all’attività della ricorrente.

Conclude quindi per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

a) Sulla sussistenza della identità del nome a dominio in contestazione con il nome della ricorrente, come richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming. 

Non v’è dubbio che il nome a dominio in contestazione (assovetro.it) sia del tutto identico al nome della Associazione ricorrente (Assovetro), donde deve ritenersi dimostrata la ricorrenza del requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming.

b) Sulla sussistenza della registrazione ed uso del nome a dominio in malafede, nel senso richiesto dalle regole di naming all’art. 16.6.c

Per quanto attiene tale requisito, il ricorrente, premesso che la sua esistenza come ente rappresentativo degli industriali del vetro è fatto notorio da decenni, sottolinea che sin dal momento in cui ne ha chiesto la registrazione, il signor Leodardi era perfettamente al corrente del fatto che il nome a dominio corrispondeva all’Associazione di categoria degli industriali del vetro. 

Tale circostanza sarebbe provata da una e-mail prodotta agli atti datata 15/12/2000, nel quale il sig. Leodardi manifestava dubbi al proprio maintainer circa la possibilità di registrare il nome a dominio oggi in contestazione, in quanto si trattava “dell’abbreviazione di una nota associazione”.

Il contenuto di tale e-mail non è contestato dal resistente, il quale peraltro, lungi dal ritenerlo prova di malafede, lo indica come dimostrazione della sua buona fede. Afferma infatti che “onde agire nella piena legalità e correttezza, prima di acquistare il nome a dominio, il resistente ha preventivamente chiesto parere a tuonome.it  come ben evidenziato nell’allegato n. 7 della ricorrente, e solo dopo aver avuto assicurazione di non ledere diritti altrui ha proceduto nella registrazione”.

Il collegio non ritiene poter seguire tale impostazione. 

Anzitutto, la scelta del nome a dominio assovetro.it e la giustificazione che di tale scelta dà il resistente non appaiono invero ragionevoli.  Secondo il resistente, il termine “assovetro” sarebbe stato da lui scelto come abbreviazione di ASSOcio VEdo TROvo. Tenuto presente che il sito esistente all’indirizzo assovetro.it tratta di mosaici, non si vede quale connessione con il contenuto del sito stesso possano avere i verbi associare, vedere e trovare alla prima persona singolare ed in tale ordine. Né il ricorrente ha spiegato o provato per quale motivo tale contenuto sarebbe “consono con i contenuti del sito web ad esso associato che pubblicizza mosaici in marmo e pietra naturale Made in Italy”.

Tale corrispondenza fra il nome a dominio e i precitati verbi, peraltro non rinvenibile in alcun modo nel sito, è emersa agli atti per la prima volta solo con le repliche prodotte dal resistente, donde può dedursi che una  registrazione riferita a tali verbi appare poco ragionevole.

Del resto, è pacifico, perché provato per iscritto ed ammesso dal resistente stesso, che egli era perfettamente al corrente del fatto che il nome a dominio che andava a registrare corrispondeva ad un nome altrui. 

La circostanza di aver chiesto al proprio maintainer se poteva comunque procedere alla registrazione, e che questi abbia risposto che “la sua richiesta di registrazione non presenta di per sé alcun problema” non valeva certo ad esonerare il resistente dall’obbligo di non utilizzare l’altrui nome.

Tanto più che la richiesta di parere al proprio maintainer appare svolta sotto il profilo meramente tecnico (“posso procedere alla registrazione?”) e non sotto quello giuridico relativo all’altrui diritto al nome. Tant’è che la risposta del maintainer è una risposta tecnica, e che la Registration Authority, non tenuta ad altri controlli che non siano quelli previsti dalle regole di naming, ha proceduto alla registrazione del nome a dominio. A ciò si aggiunga che il maintainer stesso, nella medesima risposta, indicava al sig. Loedardi le procedure da seguire per modificare la sua scelta.

Il resistente afferma poi, a supporto della propria pretesa buona fede, di non aver “mai pensato di utilizzare il nome a dominio per scopi di lucro o sostituirsi alla attività della ricorrente”.

Tale affermazione è smentita da quanto acquisito agli atti, anche d’ufficio. Alla fine della pagina web esistente all’indirizzo http://www.assovetro.it v’è in bella evidenza una casella con la scritta: “acquista online il tuo mosaico”. Seguendo il link di tale scritta si viene indirizzati al sito www.pirulla.com, ove la Universal Dogi s.r.l. con sede ad Aprilia vende “Moderni mosaici pavimentali scelti per voi ad un prezzo incredibile!” In calce alla suddetta pagina appaiono gli indirizzi e-mail ed i numeri telefonici cui fare riferimento, che sono ripettivamente info@pirulla.com e vleodar@tin.it, 06 9456090 (telefono) e 06 233 209 607 (telefax). Peraltro, il secondo indirizzo e-mail ed i due numeri telefonici corrispondono esattamente a quelli indicati come propri dal sig. Leodardi nelle sue repliche; mentre il primo numero telefonico è anche quello registrato nel database della Registration Authority per il dominio assovetro.it.

Se poi si verifica chi sia l’intestatario del dominio pirulla.com, ove è il sito della Universal Dogi s.r.l. che pone in vendita i mosaici, si scopre che anch’esso è intestato al sig. Vincenzo Leodardi, con eguali numeri telefonici. L’indirizzo vleodar@tin.it compare anche cliccando sul’indirizzo e-mail della pagina intitolata “come ordinare” del sito pirulla.com, all’indirizzo http://www.pirulla.com/page2.html.

Non è quindi ragionevolmente sostenibile che il dominio non sia utilizzato a scopo di lucro. Esso infatti attira utenti con una pagina che, anche se inizialmente dà l’impressione di essere una pagina culturale che spiega in linee molto generali la storia del mosaico e le sue classificazioni, in realtà conduce poi l’utente alla vendita dei mosaici effettuati tramite il sito posto nel dominio pirulla.com, registrato a nome del Leodardi stesso, nonché tramite il numero di telefono al medesimo, come detto, riconducibile.

Non è emersa dunque una utilizzazione del nome coerente e conforme all’attività commerciale che il sig. Leodardi esercita attraverso il sito, e pertanto è ragionevole dedurre che il dominio assovetro.it sia stato registrato e sia “intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,  utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del  ricorrente” (art. 16.7.d delle regole di naming).

c)  Sulla sussitenza di un diritto o titolo dell'attuale assegnatario in relazione al nome a dominio contestato, come previsto dall’art. 16.6.b delle regole di naming. 

Avendo dimostrato il ricorrente un proprio diritto sul nome a dominio contestato e la malafede del resistente, nel senso previsto dalle precitate regole di naming, nella sua registrazione e nel suo mantenimento, è onere del resistente provare  l’esistenza di un suo concorrente diritto sul medesimo nome, o di una delle circostanze da cui le regole di naming fanno discendere la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio a suo favore (art. 16.6, II comma delle vigenti regole di naming.

Peraltro, su questo punto il resistente si è limitato testualmente ad affermare che il sito web associato al nome a dominio in contestazione “non contiene alcun riferimento alla ricorrente né ai prodotti trattati, non è presente in alcun modo la parola “assovetro” e gli indirizzi di posta elettronica in esso visibili non appartengono al nome a dominio pur avendo disponibili illimitati indirizzi e-mail come xxxxx@assovetro.it”. 

Va osservato che il non sussistere nel sito riferimenti alla parola “assovetro” o ai prodotti trattati dalla ricorrente di per sé è del tutto irrilevante, in quanto nulla dimostra in relazione al fatto che il sig. Leodardi abbia un diritto sul nome “assovetro”. Al contrario, il fatto che nel sito non sia presente alcun riferimento al nome assovetro rafforza la convinzione che il nome a dominio sia stato scelto solo per attrarre intenzionalmente utenti Internet sfruttando la notorietà del nome della ricorrente.

Né dagli elementi prodotti agli atti (il resistente oltre al ricorso non ha prodotto alcuna documentazione) o acquisiti d’ufficio su internet dal collegio, è desumibile alcuna prova dell’esistenza di una delle tre circostanze in presenza delle quali il resistente, ai sensi dell’art. 16.6 ultimo comma può ritenersi avere titolo al nome a dominio in contestazione.

Non essendo emersa alcuna prova che dimostri un legittimo interesse del resistente sul nome a dominio in contestazione, deve ritenersi soddisfatto anche quanto richiesto dall’art. 16.6.b delle regole di naming.

P.Q.M.

Visto l’art. 16.6 delle vigenti regole di naming italiane, si dispone la riassegnazione del nome a dominio assovetro.it. alla Assovetro – Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, con sede in Via Leonida Bissolati, 76, 00187 Roma

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority Italiana per gli adempimenti di cui all’art. 14.5 lettera a) delle regole di naming. 

Roma, 29 novembre 2002 

Avv. Francesca d’Orsi.

 


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