e-solv s.r.l.

Decisione nella procedura di riassegnazione del nome a dominio
asscond.it

 


Ricorrente: Assocond.
Resistente: AssCond di Sandro Bragalone.
Collegio (unipersonale): avv. Francesco Trotta

Svolgimento della procedura

    Con ricorso pervenuto alla e-solv in data 16 ottobre 2000, la Assocond - Associazione Italiana Condomini con sede in Milano, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio asscond.it, registrato dalla Asscond di Sandro Bragalone di Roma.

    La segreteria dell'e-solv verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonchè la pagina web risultante all'indirizzo www.asscond.it. Da tali verifiche emergeva fra l’altro:
- che il dominio asscond.it risultava assegnato alla Asscond di Sandro  Bragalone dall’11 novembre 1999;
- che era stato sottoposto a contestazione il 14 luglio  2000;
- che all'indirizzo www.assocond.it risultava una pagina che introduceva in un sito attivo nel quale vengono forniti servizi di consulenza, assistenza e franchising ad amministratori di condominio;
- che su tale sito era indicato l’indirizzo di posta elettronica asscond@asscond.it.

    Verificata la regolarità del ricorso, in data 16 ottobre 2000 la segreteria dell'e-solv provvedeva ad inviare per raccomandata alla Asscond copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; successivamente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois, all’indirizzo risultante dalla pagine web, asscond@asscond.it ed all’indirizzo postmaster@asscond.it. L’e-mail inviata a quest’ultimo indirizzo veniva restituita dal sistema per inesistenza del relativo indirizzo.

    Successivamente perveniva cartolina di ritorno della raccomandata, che certificava la ricezione del ricorso e dei documenti da parte della Asscond in data 18 ottobre 2000. Da tale data sono pertanto decorsi i 25 giorni previsti dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

    Nulla essendo pervenuto entro tale termine, la e-solv designava quale saggio il sottoscritto avvocato Francesco Trotta, il quale accettava l'incarico in data 15 novembre 2000.

Motivi della decisione

    La ricorrente ASSOCOND Associazione Italiana Condomini è un’associazione costituita nel 1987, che ha assunto l’attuale denominazione nel 1989. Essa ha come scopo la tutela dei diritti dei condòmini-utenti, ed è conosciuta ed attiva su tutto il territorio nazionale, come è chiaramente dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso.

    In data 1.06.99 la ricorrente ha registrato il dominio “assocond.it” al fine di diffondere sulla rete i servizi da essa proposti.

    Il dominio “asscond.it” è stato registrato successivamente, in data 11.11.99, dalla Asscond di Sandro Bragalone e propone una serie di servizi principalmente destinati agli amministratori di condominio, con particolare riferimento all’esercizio di tale professione in franchising.

    Il ricorrente in primo luogo afferma la confondibilità tra i due domini e segnala come sospette le analogie dei servizi offerti agli utenti, concludendo che il dominio “asscond” sarebbe stato intenzionalmente modellato sul preesistente “assocond”.

    Viene inoltre dedotta la potenziale confusione che il dominio contestato potrebbe ingenerare, nella misura in cui la generalità dei condòmini-utenti potrebbe credere che gli amministratori della rete in franchising asscond siano “garantiti” dall’associazione ricorrente.

    Lo scopo della presente procedura è quello della verifica del titolo all’uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, nonché la verifica che questo non sia stato registrato e mantenuto in mala fede (art. 16.2 delle vigenti regole di naming). In proposito le regole (art. 16.6) ammettono l’applicabilità della procedura qualora il ricorrente affermi che:
a) il nome o il dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
b) il resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

    L’accoglimento del ricorso, con il conseguente trasferimento al ricorrente del nome a dominio contestato, richiede la prova da parte del ricorrente della contemporanea sussistenza di tutte le condizioni indicate.

    Sotto questo aspetto, deduce il ricorrente che la norma italiana, rispetto a quella adottata da ICANN, sarebbe "illogica" in quanto non sarebbe previsto che il resistente abbia l'onere di provare la sua buona fede, come invece, ad avviso del ricorrente, stabilirebbero le norme ICANN. Da cio', deduce il ricorrente, deriverebbe la conseguenza che la norma avrebbe significato solo se interpretata in modo da implicare necessariamente che il resistente - per dimostrare il proprio titolo al nome a dominio - dovrebbe comunque provare di essersi oggettivamente preparato prima di avere notizia della contestazione, ad utilizzare il dominio in buona fede.

    Si tratta di deduzione non condivisibile. In primo luogo, la circostanza che le Procedure di Riassegnazione italiane siano analoghe a quelle adottate da ICANN non significa affatto che esse debbano necessariamente esserne identiche nella formulazione, ben potendo la Naming Authority, quale ente normatore autonomo, decidere per il TLD .it norme diverse da quelle ICANN.

    Nel caso di specie, la diversa formulazione della norma italiana non appare affatto "illogica", ma e' rispondente ai principi del nostro ordinamento. La interpretazione del ricorrente secondo cui dovrebbe essere il resistente a dover provare la propria buona fede va infatti contro il fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale spetta a chi vuol far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    In secondo luogo, la rigida applicazione del principio invocato  dal ricorrente porterebbe automaticamente a non ritenere sussistente la buona fede del resistente nelle ipotesi in cui - come nel caso di specie - il resistente stesso non si costituisca in giudizio e non possa quindi assolvere al proprio preteso onere probatorio di dimostrare la sua buona fede. Cio' non risponde ovviamente ai principi procedimentali del nostro ordinamento, nel quale vi e'  il dovere di valutare oggettivamente i fatti indipendentemente dalla circostanza  che il convenuto si sia o meno costituito nel procedimento.

    Si ritiene inoltre -  in questo in linea con le MAP di ICANN - che per accertare i fatti e stabilire la mala fede o meno del resistente possa farsi riferimento non solo alle produzioni agli atti, indipendentemente dalla loro provenienza, ma anche da quanto deducibile dai data-base pubblici delle Registration Authority e dalla visura delle pagine web presenti su internet e nei domini registrati dalle parti del procedimento.

    Fatte queste premesse, si ritiene che nella fattispecie sussista la certamente la prima delle condizioni previste dall'art. 16.6 delle regole di Naming (ossia la identita' e la confondibilita' del nome), atteso che il dominio contestato è tale da indurre confusione con la denominazione dell’associazione ricorrente Assocond. Tale possibilita' di confusione permane peraltro solo a livello di denominazione, in quanto l'accesso ai due siti delle parti permette di apprezzarne non solo le differenze grafiche e progettuali, ma la diversa attivita' svolta.

    Quanto alle altre due condizioni (art. 16.6, lett. b e c), le regole dettano alcune importanti specificazioni; di queste è necessario richiamare quella, espressamente richiamata nel ricorso, di cui all’art. 16.7 lett. d) secondo cui costituisce prova della registrazione e dell’uso del dominio in mala fede la dimostrazione della circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.

    Si ritiene tuttavia che nella fattispecie non sussista la dimostrazione della mala fede del resistente e dell’assenza di alcun suo titolo in relazione al nome a dominio contestato.

    Quanto a quest’ultimo profilo si osserva infatti che il termine asscond costituisce una combinazione di abbreviazioni di parole comuni suscettibile di libera utilizzazione nella misura in cui sia in concreto ricollegabile all’attività della resistente. In particolare, mentre il termine “cond” si riferisce esplicitamente al condominio, le cui problematiche sono oggetto dell’interesse di entrambe le parti, il termine “ass” nel dominio in contestazione deve essere letto come abbreviazione non già di “associazione” (come sembra ritenere la ricorrente) ma di “assistenza”. Ciò è facilmente dimostrato dalla lettura della prima pagina web del dominio contestato (www.asscond.it/main.htm) all’inizio della quale figura il titoletto “Assist. Condominiale”, perfettamente in linea con il contenuto dell’offerta agli utenti.

    Con riferimento alla dimostrazione della mala fede si osserva che non ricorre alcuna delle ipotesi esemplificative elencate dall’art. 16.7 delle regole, dovendosi escludere

  1.  che il nome a dominio sia stato registrato allo scopo di venderlo al ricorrente;
  2.  che il nome a dominio sia stato registrato per impedire l’altrui legittima registrazione di identico marchio,
  3.  che la registrazione avesse lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente (atteso che non vi è concorrenza tra le Parti, che offrono servizi diversi sia pure all’interno del medesimo settore) o di usurpare la denominazione del ricorrente.


    Per quanto attiene al primo profilo, si osserva che nel dominio in contestazione risulta attivo ormai da oltre un anno un sito nel quale viene sicuramente svolta una lecita ed autonoma attivita', del tutto diversa da quella svolta dal ricorrente.

    In relazione al secondo profilo, e' accertato che la ricorrente e’ assegnataria di un nome dominio identico alla sua denominazione (assocond.it); talche', anche se le due denominazioni sono simili, l'esistenza del dominio asscond.it non impedisce alla ricorrente di essere assegnataria di un nome a dominio esattamente corrispondente alla propria denominazione.

    Per quanto attiene infine all’ipotesi della lett. d) dell’art. 16.7, richiamata dalla ricorrente, si osserva che essa richiede l’utilizzo intenzionale del nome a dominio per attrarre utenti di Internet al fine di creare confusione con un marchio (e non semplicemente con un nome), mentre non sussistono nella specie né il marchio né la prova di tale uso intenzionale al fine di trarne profitto; tanto piu' che mentre la Assocond si rivolge a condòmini, la Asscond si rivolge ad amministratori di condominio.

    Si aggiunga inoltre che dall’esame del sorgente delle pagine web del sito asscond.it non risulta vi siano inseriti come parole chiave i termini “assocond” o “associazione”, che viceversa, se presenti, renderebbero visibile su un motore di ricerca il dominio contestato digitando i termini citati. La circostanza costituisce elemento che induce ad escludere la mala fede del resistente. Del pari non sembrano rilevanti le denunciate “analogie” fra i siti (pagine relative a news, link, modulistica, sentenze), atteso che – a prescindere dalla differente realizzazione grafica – si tratta di rubriche perfettamente comuni tra i siti specializzati in un dato settore.

    E' comunque da osservare che il dominio asscond.it e' stato registrato nel periodo nel quale era permesso registrare un solo nome a dominio a testa. Circostanza questa che esclude a priori che il dominio in contestazione sia stato registrato nell'ambito di un preciso disegno volto all'accaparramento dei nomi a dominio.

     Il ricorso è quindi infondato e come tale deve essere rigettato.

P.Q.M.

    Visto l'art. 16.6 delle vigenti  regole di naming italiane,

rigetta

    il ricorso presentato dalla ASSOCOND - Associazione Italiana Condomini.

    La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di naming.

    Roma, 28 novembre 2000.

    Avv. Francesco Trotta.

 


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