Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
ASROMARADIO.IT
Ricorrente: A.S. Roma S.p.a. (Avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: sig. Marco Violi
Collegio (unipersonale): Avv. Mario Pisapia
Svolgimento della procedura
Con
ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 10 dicembre 2015, la A.S.
ROMA S.p.a. con sede legale in Piazzale Dino Viola 1, 00128 Roma,
rappresentata dall’Avv. Alessandro del Ninno, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio asromaradio.it
registrato dal sig. Marco Violi, via Antonino Bongiorno, 2, 00155 Roma
(RM).
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio asromaradio.it era stato creato il 15 gennaio 2013 ed era registrato a nome del sig. Marco Violi;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “ok/challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.asromaradio.it si accedeva
ad un sito internet registrato e utilizzato dal sig. Marco Violi.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate il giorno 22
dicembre 2015 le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne
inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo
risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a
C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
In
data 15 gennaio 2016 C.R.R.D.D. il sig. Marco Violi faceva pervenire a
C.R.D.D. le proprie memorie di replica, che in data 18 gennaio 2016
venivano inoltrate alla Ricorrente. C.R.D.D. procedeva alla nomina
dell’esperto nella persona dell’avv. Andrea Sirotti
Gaudenzi.
Tuttavia,
l'avv. Andrea Sirotti Gaudenzi, letti gli atti della procedura e
rilevati motivi di inopportunità, revocava l'accettazione
già espressa alla nomina.
In
data 20 gennaio 2016, C.R.D.D. provvedeva alla nomina di un altro
esperto nella persona dell’avv. Mario Pisapia, il quale accettava
l’incarico.
Allegazioni della Ricorrente
La
Ricorrente, A.S. Roma S.p.a., è una Associazione Sportiva
fondata nel 1927 e quotata in borsa sin dal 2000; è una
società sportiva nota a livello mondiale in quanto, tra
l’altro, gestisce la relativa squadra di calcio, con un seguito
di milioni di tifosi nel mondo. La A.S. Roma, inoltre, prende parte al
Campionato Nazionale di calcio Serie A TIM, ed ha ottenuto nel corso
del tempo notevoli successi e trofei sportivi (coppe, scudetti) sia a
livello nazionale che europeo.
Fin
dal 1999, la A.S. Roma è una società per azioni ed
insieme con i club S.S. Lazio e F.C. Juventus, è una delle tre
sole società calcistiche presente nei listini di Borsa Italiana.
Il
marchio registrato “AS ROMA” è commercialmente
impiegato dalla Ricorrente (e dalla società integralmente
controllata A.S.R. Media & Sponsorship S.r.l., società del
Gruppo licenziataria di vari marchi della Ricorrente) non solo come
segno distintivo della squadra di calcio e delle relative
manifestazioni sportive, ma anche in altri ambiti commerciali.
Il segno “AS Roma” è utilizzato quale primario asset nell’ambito di strategie:
- -
di commercio elettronico del club svolto sulle reti di comunicazione
elettronica sia a mezzo di applicazioni dedicate, sia attraverso il
canale web distributivo ufficiale di prodotti di merchandising
“AS Roma Store;
- -
di sfruttamento commerciale perseguite dalla ricorrente nel settore
dell’audiovisivo nazionale e internazionale, e nel settore
editoriale, essendo la ricorrente titolare di un proprio canale
televisivo satellitare (“A.S. Roma Channel”), di una
propria web radio (AS Roma Radio) e della pubblicazione del magazine
ufficiale del club;
- -
di comunicazione commerciale e istituzionale, nelle reti di
comunicazione elettronica, mediante il sito web ufficiale www.asroma.it
inclusa la presenza ufficiale sui principali social networks;
- -
commerciali di franchising con la stipula di specifici accordi con
punti vendita fisici denominati “AS Roma Stores”;
- - di sfruttamento commerciale perseguite dalla ricorrente nel settore bancario e finanziario.
Il
segno “AS Roma” è inoltre utilizzato
nell’ambito di accordi di sponsorizzazione con i principali
gruppi commerciali nazionali ed internazionali e quale marchio
identificativo del nuovo stadio la cui costruzione è stata di
recente approvata dalle competenti istituzioni e la cui
proprietà sarà integralmente della A.S. Roma S.p.A..
La
Ricorrente rileva che la locuzione assunta dall’odierno
Resistente nella procedura di riassegnazione relativa al nome a dominio
“asromaradio.it” risulta identica e tale da generare
confusione rispetto ai marchi che la società ricorrente ha
registrato e sui quali vanta legittimi ed esclusivi diritti.
A
tal proposito, la Ricorrente elenca e documenta la registrazione di una
serie di marchi di impresa “AS Roma” registrati a partire
dal 1996 ad oggi in sede italiana (n. 5), comunitaria (n. 12) ed
internazionale (n. 3) a partire dal 1996 ad oggi, tutto contenenti il
segno “AS Roma”.
La
Ricorrente deduce che il nome a dominio opposto
“asromaradio.it” incorpora per intero il marchio AS Roma di
titolarità esclusiva della Ricorrente, e che la sua
utilizzazione da parte dell’attuale assegnatario induce in
inganno il pubblico dei navigatori e svia illecitamente la potenziale
utenza e clientela della Ricorrente.
Quanto
alla mala fede del Resistente, la società A.S. Roma S.p.a.
osserva che la circostanza di aver registrato un nome a dominio che
riproduce con assoluta identità un marchio registrato che,
indubbiamente, ha conquistato una ampia notorietà assolutamente
non limitata al pubblico dei tifosi della squadra di calcio, sia di per
sé sufficiente a denotare la coscienza del Resistente nel voler
usurpare segni distintivi frutto dell’altrui creazione.
Sempre
in tema di mala fede, la Ricorrente afferma che il Resistente era ben
consapevole della circostanza che la registrazione del nome a dominio
“asromaradio.it” avrebbe impedito alla A.S. Roma S.p.A. di
utilizzare legittimamente tale nome. Ciò anche in considerazione
del fatto che il Resistente fa utilizzo del nome a dominio come URL di
un sito web molto simile a quello ufficiale della ricorrente,
ingenerando nell’utenza Internet la errata convinzione che vi sia
tra Ricorrente e Resistente un qualsivoglia rapporto di associazione,
affiliazione od autorizzazione, invero inesistente.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio
Deduzioni del Resistente
Il
Resistente, sig. Marco Violi, afferma che asromaradio.it, dominio nato
nel gennaio del 2013, è la prima web radio dedicata
all’A.S. Roma. Su tale web radio, il Resistente afferma di aver
trattato giornalmente tematiche sportive legate alla Roma (squadra di
calcio) con interviste ed opinioni di vari giornalisti del settore. La
radio ufficiale dell’A.S. Roma - Roma Radio - avrebbe cominciato
a trasmettere solo nell’agosto del 2014 e avrebbe registrato il
marchio “AS ROMA RADIO” solo il 26 settembre 2014.
A
tal proposito, il Resistente afferma che tale marchio sarebbe stato
creato con lo scopo di confondere gli ascoltatori fidelizzati negli
anni verso la propria emittente. Oltre a ciò, sempre secondo il
sig. Violi, l’emittente web “ROMA RADIO” avrebbe
“palesemente copiato” anche le sigle e gli spot della web
radio precedentemente da lui creata, prima fra tutte la sigla della
trasmissione “Good Morning Roma”. Il tutto risulterebbe da
registrazioni in suo possesso, che peraltro non sono state prodotte
nella presente procedura.
A
riprova del fatto che il Resistente non abbia mai voluto ingenerare
confusione negli utenti della propria radio – continua il
Resistente – il sig. Violi avrebbe sempre comunicato agli
ascoltatori che asromaradio.it non era una radio ufficiale
dell’A.S. Roma. Anche di ciò, il Resistente avrebbe in suo
possesso varie registrazioni, peraltro anch’esse non prodotte.
Quanto
alla consapevolezza di ledere i diritti dell’A.S. Roma, il
Resistente sostiene di non aver potuto prevedere che la odierna
Ricorrente avrebbe creato un’emittente ufficiale e un marchio
registrato che la richiamasse (“AS ROMA RADIO”) solo un
anno e otto mesi dopo la web radio di sua creazione e, peraltro,
prendendo palesemente spunto da quest’ultima.
Sulla
mala fede, poi, il sig. Violi sostiene di aver offerto, tramite il
social network Facebook - il proprio dominio
“asromaradio.it” al Direttore Generale dell’A.S.
Roma, il quale avrebbe accettato. Tuttavia, il suddetto trasferimento
non sarebbe andato a buon fine.
Quanto
ai vantaggi che il sig. Violi avrebbe tratto dal dominio in
contestazione grazie al suo potere evocativo del nome “AS
Roma”, il Resistente osserva che gli introiti derivati dalla
suddetta attività non bastavano neppure a coprire i costi della
stessa per i quali il sig. Violi avrebbe dovuto ricorrere ai propri
risparmi.
Motivi della decisione.
1) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente.
L’art.
3.6 del Regolamenteo per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD .it,
alla lettere a) prevede che sono sottoposti alla procedura di
riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato
“ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a
opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un
marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti,
o al proprio nome e cognome.
Non
Vi sono dubbi che il nome a dominio in contestazione contenga per
intero sia la denominazione sociale della Ricorrente, sia il cuore
comune ai molti marchi da essa registrati. A tal proposito la
Ricorrente ha provato che il marchio “AS ROMA” gode di una
notevole e diffusissima notorietà a livello mondiale, essendo
automatico per il pubblico ricondurlo alla famosa squadra di calcio.
L’aggiunta
di una parola comune (“radio”) alla denominazione sociale
della Ricorrente non basta a differenziare il nome a dominio in
contestazione dalla denominazione sociale e dal marchio della
Ricorrente, poiché costituisce solo una componente descrittiva
di quel segno distintivo riferita al tipo di servizio offerto;
sicché il nome a dominio è tale da generare
confusione rispetto al nome ed ai marchi che la società
ricorrente ha registrato e sui quali vanta legittimi ed esclusivi
diritti.
Tale
confusione nell’utenza è poi accentuata dagli argomenti
trattati all’interno del sito web (radio), riconducibili
indubbiamente alla squadra di calcio della Ricorrente. Pur volendo
tener conto della veridicità delle dichiarazioni del sig. Violi,
secondo il quale durante le
trasmissioni radiofoniche tramesse in streaming per il tramite della
web radio “asromaradio.it”, si era soliti informare gli
ascoltatori della circostanza che la suddetta radio non fosse una
emittente ufficiale della società sportiva Ricorrente;
ciò in quanto lo sviamento dell’utenza ha luogo ben prima
dell’eventuale ascolto di tal messaggio, verificandosi sin dalla
digitazione dell’indirizzo web del dominio.
2) Diritti o interessi legittimi della Resistente
La
Resistente non ha prodotto alcuna prova di un proprio concorrente
diritto o titolo sul nome a dominio contestato. Ciò, a
differenza della copiosa documentazione prodotta dalla Ricorrente a
sostegno delle proprie ragioni.
Dalle
affermazioni rese dall’odierno Resistente non si evince in nessun
modo il suo diritto sul dominio oggi oggetto di riassegnazione. Non
è, peraltro, sufficiente l’aver registrato il nome a
dominio “asromaradio.it” prima della Ricorrente,
poiché quest’ultima è titolare dei diritti connessi
al segno distintivo AS ROMA e alla ‘famiglia di marchi’ di
cui quel segno costituisce il cuore.
3) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Infine,
per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio, non è ragionevolmente dubitabile che il nome
a dominio in contestazione sia stato registrato “per attrarre, a
scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di
confusione con il marchio del ricorrente (art. 3.7, lett. d) del
Regolamento) o comunque “per impedire al titolare del diritto ad
un nome, marchio, denominazione (…) di utilizzare tale nome,
denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio
corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in
concorrenza con quella del ricorrente” (art. 3.7, lett. b) del
Regolamento).
È
di tutta evidenza che al momento della registrazione del dominio in
oggetto, l’attuale assegnatario fosse assolutamente consapevole
della circostanza che “asromaradio.it” inglobasse in
sé per intero il nome della squadra di calcio e l’identico
marchio notorio ad essa appartenente, e che la registrazione dello
stesso avrebbe impedito alla A.S. Roma S.p.A. di utilizzare
legittimamente tale nome.
Non
v’è dubbio che al momento della registrazione e,
successivamente, nel mantenimento del dominio il sig. Marco Violi fosse
a conoscenza della notorietà della società sportiva A.S.
Roma s.p.a.; se non altro per il fatto che il Resistente si occupava,
per sua stessa ammissione, di tematiche relative alla squadra di calcio
A.S. Roma. Tale circostanza induce a ritenere che la scelta del dominio
“asromaradio.it” per la creazione di una web radio dedicata
all’A.S. Roma potrebbe essere stata volontariamente posta in
essere proprio per sfruttare la notorietà acquisita dal nome e
dal marchio della ricorrente. Benché, secondo il Resistente, gli
introiti derivati dallo sfruttamento del dominio non bastassero a
coprire i costi, tali affermazioni – dovendo fondare la decisione
su un accertamento sommario delle circostanze di fatto e di diritto
– non sono sufficienti a escludere che egli abbia potuto agire
con la volontà di trarre vantaggio dalla notorietà del
segno distintivo.
La
circostanza che il marchio “asromaradio” sia stato
registrato dalla Ricorrente dopo la registrato dopo la registrazione
del dominio è irrilevante, in quanto il dominio in
contestazione, al momento della registrazione, conteneva già
comunque per intero la denominazione sociale ed il cuore dei vari
marchi registrati dalla Ricorrente.
* * *
Pur ritenendo che la vicenda avrebbe ben potuto avere un epilogo diverso fondato su un accordo tra le parti, sussistendo
tutte le condizioni richieste dal regolamento per far luogo alla
riassegnazione, il ricorso merita di essere accolto.
P.Q.M.
si
dispone la riassegnazione del nome a dominio asromaradio.it alla
società A.S. Roma S.p.a. con sede in Piazzale Dino Viola, 1
– 00128, Roma.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 16 febbraio 2016
Avv. Mario Pisapia
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