Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
ASROMA.IT

Ricorrente: AS Roma s.p.a. (dott.ssa Cristina Mazzoleni)
Resistente: ASROMA –Advanced Shopping Roma S.r.l. (avv. Maria Ludovica Poltronieri)
Collegio (unipersonale): avv. prof. Alfredo Antonini

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla CRDD via e-mail  il 20 febbraio 2002 la AS Roma s.p.a., in persona del suo direttore generale Fabrizio Lucchesi, con sede in Roma, via di Trigoria Km 3,6 rappresentata e difesa dalla dott.ssa Cristina Mazzoleni, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio ASROMA.IT, registrato dalla ASRoma Advanced Shopping Roma s.r.l., con sede in Roma, largo Enea Bortolotti, 9.

Verificata la regolarità del ricorso, lo stesso giorno la segreteria della CRDD controllava l'intestatario del nome a dominio sul database whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo http://www.asroma.it.

 Le verifiche consentivano di accertare in particolare:
- che il dominio asroma.it risultava creato il 23 gennaio 1997 ed  assegnato alla ASRoma - Advanced Shopping Roma dal 30 luglio 2001; 
- che il dominio asroma.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 12 dicembre 2001;
- che all’indirizzo http://www.asroma.it corrispondeva una sito web attivo composto di parecchie pagine, nella cui pagina di accesso erano riportate notizie relative al mondo del calcio ed inserti pubblicitari relativi ad articoli sportivi.

Il 20 febbraio 2002 il ricorso perveniva anche via e-mail. Pertanto la segreteria della CRDD provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Il 18 marzo 2002 perveniva via e-mail alla CRDD la replica della ASROMA Advanced Shopping Roma s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Ludovica Poltronieri.  Seguiva originale cartaceo con relativa documentazione.

In data 21 marzo 2002 veniva designato quale saggio il sottoscritto Alfredo Antonini, il quale in pari data accettava l’incarico. 

Allegazioni della ricorrente

La ricorrente AS Roma s.p.a. afferma e documenta essere nota società sportiva calcistica fondata il 22 luglio 1927, avente per oggetto sociale l’esercizio di attività sportive e di attività ad esse connesse e strumentali. Afferma di godere di diritti esclusivi sulla denominazione ASROMA in Italia in forza sia della ragione sociale, sia del proprio marchio di impresa regolarmente registrato, sia della notorietà che tale denominazione ha presso il pubblico in Italia e all’estero. Tale marchio è ampiamente conosciuto – continua la ricorrente - non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, in quanto la squadra di calcio dell’AS Roma ha partecipato sin dal 1927 al campionato di calcio italiano (vincendo 3 scudetti, l’ultimo dei quali lo scorso anno) e ha partecipato a 34 coppe internazionali, sempre con ampio seguito di tifosi.

Afferma e documenta inoltre la ricorrente che il marchio AS Roma, regolarmente registrato, viene fra le altre cose utilizzato per identificare materiale sportivo ed articoli vari riferiti alla squadra di calcio, venduto in negozi autorizzati.

Ad avviso della ricorrente il nome a dominio in contestazione sarebbe stato registrato e sarebbe mantenuto in malafede dall’attuale assegnataria per sfruttare illegittimamente il nome ed il marchio della AS Roma s.p.a. per la vendita e la pubblicizzazione, su internet, di articoli analoghi a quelli commercializzati dalla ricorrente con il proprio marchio sia attraverso i propri negozi autorizzati, sia attraverso il proprio sito internet all’indirizzo http://www-asromacalcio.it, dominio registrato nel 1997 proprio in quanto il dominio ASROMA.IT era già stato assegnato. Al riguardo, la ricorrente sottolinea e documenta che il dominio oggi in contestazione era stato registrato originariamente nel 1997 dalla ELF Servizi, Cultura e Ambiente s.r.l., di cui era amministratore e socio per il 50% il sig. Marco Poltronieri. L’attuale assegnataria, ASROMA Advanced Shopping Roma s.r.l. (di cui il suddetto Marco Poltronieri risulta socio al 25%), sarebbe stata creata in seguito e con quel nome proprio al preciso scopo di trasferire ad essa il dominio in contestazione ed attrarre su di esso utenti internet sfruttando la rinomanza del nome della ricorrente; cosa di fatto poi avvenuta.

Conclude pertanto la ricorrente chiedendo la riassegnazione del nome a dominio ASROMA.IT.

Allegazioni della resistente

Da parte sua la resistente contesta le affermazioni avversarie, affermando che il dominio ASROMA.IT era stato regolarmente registrato il 23 gennaio 1997 dalla ELF Servizi, Cultura e Ambiente s.r.l., ed era stato da questa utilizzato per fornire informazioni di vario genere riguardanti la città di Roma. Il 19 aprile 1999, in vista della messa in liquidazione e chiusura della società, l’amministratore della ELF, aveva proposto alla A.S. Roma s.p.a. di acquistare tale dominio, senza avere risposta alcuna. In seguito, con scrittura privata in data 16 dicembre 2000 registrata il successivo 16 marzo 2001, la ELF aveva ceduto il nome a dominio (nel frattempo contestato da terzi) alla ASROMA – Advanced Shopping Roma S.r.l., con impegno a formalizzare la registrazione presso la R.A. non appena questa avesse comunicato la cessazione dello stato di contestazione in atto.

Il trasferimento del nome a dominio fu attuato il 30 luglio 2001. Il successivo 18 dicembre 2001 la R.A. comunicò all’odierna resistente di aver dato inizio ad una nuova procedura di contestazione, questa volta su iniziativa della A.S. Roma s.p.a. 

Nel merito, la resistente nega ci possa essere un’ipotesi di concorrenza sleale, in quanto nel proprio oggetto sociale non vi sarebbe “nulla di simile alla alla vendita di articoli o servizi sportivi.

Sostiene inoltre la resistente che il sito all’indirizzo http://www.asroma.it sarebbe più che altro “un portale di sport al quale la maggior parte degli utenti arriva dai motori di ricerca e non già attraverso la digitazione del nome, dove l’utente ha la possibilità di spaziare da informazioni calcistiche e sportive in genere a giochi, da sondaggi a suggerimenti per migliorare il sito, alla possibilità di registrarsi presso una free –mail”. Nel sito sarebbe inoltre inserita “una sezione di rassegna stampa: articoli copiati per intero da testate giornalistiche senza foto, che parlano di calcio e di sport in genere”, nel quale “Si leggono informazioni su tutte le squadre calcistiche in maniera indifferente, nonché l’indicazione dei siti ufficiali di molte squadre di calcio e di calciatori anche internazionali.

Sulla base di quanto sopra, la resistente nega sussistano i requisiti previsti dalle regole di naming per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio, in quanto essa stessa avrebbe diritto al nome (che corrisponderebbe alla sua ragione sociale), non esisterebbe alcun rischio di confusione e tanto meno potrebbe ravvisarsi malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Conclude pertanto per la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

 Dalla documentazione in atti non appare dubbio che il nome a dominio sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome (art. 16.6 lettera a delle regole di naming).  Esso infatti è del tutto identico sia alla denominazione sociale della ricorrente, sia al marchio da essa registrato AS Roma.

* * *

Per quanto riguarda le altre condizioni richieste dalle regole di naming per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio, ritiene il sottoscritto che dalla documentazione agli atti emerga con sufficiente chiarezza che il nome a dominio in questione sia stato registrato e mantenuto in mala fede.

Anzitutto, è da sottolineare come il nome AS Roma non possa non essere ritenuto più che noto, ed il relativo marchio goda quindi della tutela ultramerceologica prevista dalla legge sul marchio. Esso è il nome che identifica da oltre settant’anni una delle due squadre di calcio della capitale che negli ultimi due anni si sono contese il titolo di campione d’Italia e, in quanto tali, hanno partecipato alle coppe europee. La AS Roma è inoltre società per azioni quotata in borsa,  con capitale sociale di 52.000.000 euro (pari a lire 100.686.040.000), il che la rende nota anche in ambito extrasportivo. E’ quindi del tutto impensabile che la sua denominazione possa essere sconosciuta a chi operi nell’ambito della città di Roma.

Ciò premesso, è del tutto pacifico che il dominio sia stato originariamente registrato il 23 gennaio 1997 dalla ELF Servizi, Cultura e Ambiente s.r.l., di cui era amministratore e socio per il 50% il sig. Marco Poltronieri. Si tratta di una società con lire 20.000.000 di capitale sociale, la cui attività risulta, dalle certificazioni prodotte agli atti dalla ricorrente, “lo smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini”. 

La resistente non ha fornito alcuna motivazione per la scelta del nome di dominio ASROMA.IT, che palesemente non appare aver nulla a che fare né con la denominazione sociale della società che lo aveva registrato, né con l’attività da essa svolta. Nessuna prova è inoltre agli atti di un utilizzo del dominio in quel periodo, utilizzo sostenuto dalla resistente, ma negato dalla ricorrente.

Nell’aprile 1999 la ELF invia alla odierna ricorrente un messaggio e-mail (prodotto dalla resistente stessa) firmato da Marco Poltronieri, del seguente testuale tenore: “Sono l’amministratore della ELF s.r.l., proprietaria del sito asroma.it. La presente per comunicarvi che la società verrà chiusa entro la fine dell’anno e il dominio è quindi in vendita”. Appare opportuno soffermarsi sul documento contenente  tale messaggio (cui, secondo la ricorrente, non sarebbe stata data risposta) in quanto tale documento riporta un secondo messaggio, sempre dello stesso Marco Poltronieri alla AS Roma s.p.a., il cui contenuto (“Vi giro l’ennesima e-mail rivolta a voi”) dimostra che fin da allora  l’utenza inviava messaggi di posta elettronica ad indirizzi del dominio ASROMA.IT convinta di inviarli alla società calcistica AS Roma. La circostanza che il sig. Marco Poltronieri li girasse alla AS Roma (si parla di ennesimo messaggio) dimostra che egli era del tutto conscio della confusione che il nome a dominio registrato dalla società di cui era socio e amministratore generava nell’utenza.

Altro elemento interessante che si rileva dal tale messaggio è la offerta “in vendita” del dominio. All’epoca del messaggio, erano vigenti le regole di naming  versione 1.5,  i quali vietavano la “vendita” dei nomi a dominio. L’art. B.0.6, intitolato “Utilizzazione del nome a domini” specificava infatti: “Un nome a domini viene assegnato in uso dalla R.A. Italiana alla entità    richiedente.  Tale  nome  a  domini  non  è  pertanto mai  ceduto  in    proprietà,  nè su tale nome la entità  assegnataria  potrà  vantare diritti commerciali o di proprietà”.

Già quindi in quel messaggio si appalesa un tentativo dell’intestatario del nome a dominio di compiere un’attività illegittima, cercando di vendere il nome a dominio in palese violazione con le regole di naming che l’amministratore della ELF, sottoscrivendo la lettera di assunzione di responsabilità al momento della registrazione del dominio, si era impegnato ad osservare.

Il 14 dicembre 2000 viene costituita la ASROMA – Advanced Shopping Roma S.r.l., di cui il suddetto Marco Poltronieri, amministratore e socio della ELF, è socio fondatore con il 25% del capitale sociale, che tuttora detiene (così risulta dall’atto costitutivo prodotto dalla resistente e dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente). Amministratore risulta Alessandro Cesarini, ma ciò non impedisce a Marco Poltronieri di firmare corrispondenza a nome della  ASROMA – Advanced Shopping Roma S.r.l. (si veda la lettera del 13 luglio 2001 alla R.A., prodotta dalla stessa resistente).

Non appena formata, la nuova società sottoscrive con la ELF in data 27 dicembre 2000 una scrittura privata con la quale le viene venduto per la somma di lire 10.000 il nome a dominio ASROMA.IT. La scrittura viene quindi registrata mediante pagamento dell’imposta fissa di lire 250.000 il successivo 10 marzo 2001. La successiva comunicazione della cessione inviata il 15 gennaio 2001 da Marco Poltronieri a nome della ELF alla Registration Authority ribadita il 10 luglio 2001 specifica invece che il dominio viene ceduto “a titolo gratuito”.

Anche questi atti (prodotti dalla resistente stessa come docc. 5,  6, 8 e 9) meritano attento esame, sotto molteplici profili. Anzitutto, appare del tutto strano il fatto che Marco Poltronieri comunichi alla R.A. l’intenzione di cedere il dominio a titolo gratuito, quando un paio di settimane prima lo ha venduto dietro corrispettivo, seppur ridottissimo. E altrettanto strano che ribadisca tale inveridica affermazione nel luglio 2001, dopo che sono state spese 250.000 lire in marzo per registrare l’atto di cessione a titolo oneroso.

In secondo luogo, lascia estremamente perplessi il corrispettivo stabilito dalle parti in lire 10.000. Esso è infatti puramente simbolico, in quanto a quel tempo non copriva neppure i costi del mantenimento  della registrazione annuale del dominio presso la R.A. Ancora, tale costo appare assolutamente incongruo se nel dominio ci fosse stato, come affermato dalla resistente, un sito attivo. Infine, appare del tutto inusuale che l’atto stesso, del valore di sole lire 10.000, sia stato poi registrato (senza che la legge lo imponga) pagando un’imposta di lire 250.000, somma pari a 25 volte il suo valore.

In seguito, secondo quanto affermato dalla resistente sul dominio viene predisposto un sito dal contenuto analogo a quello attuale; e ciò, nonostante il dominio fosse sotto contestazione da parte di terzi (la soc. SRD, che asserendosi mandante della originaria registrazione ne reclamava l’intestazione, come da lettera di contestazione prodotta dalla resistente), e quindi non potesse essere intestato alla neo acquirente.

Anche in questo caso, le coincidenze sono troppe per essere casuali. Anzitutto, mentre di solito è il nome del dominio che viene scelto in base alla denominazione dell’assegnatario, qui è l’assegnatario che assume la denominazione del già esistente dominio. E guarda caso, si tratta del nome di un dominio corrispondente alla squadra di calcio della città, con seguito di centinaia di migliaia di tifosi. In secondo luogo, appare singolare che la nuova società, i cui soci si dichiarano tutti nell’atto costitutivo “consulenti informatici”, attivi un sito che non si occupa di informatica, ma di sport e articoli sportivi, di cui pubblicizza la vendita. Infine, molto strano che detto sito sia posto su un dominio in contestazione, con il rischio che lo stesso venisse poi revocato.

Le circostanze finora esaminate dimostrano ad avviso del sottoscritto che la società resistente è stata costituita con quella denominazione sociale proprio allo scopo di legittimare l’utilizzo del nome a dominio ASROMA.IT, di cui Marco Poltronieri aveva già avuto ampio modo di accertare l’attitudine confusoria con il nome della ben più nota società calcistica.
 
Lo stesso prezzo e le modalità di cessione del dominio dalla ELF alla ASROMA –Advanced Shopping Roma S.r.l. dimostrano l’esistenza di un ben preciso disegno in tal senso. E’ inverosimile pensare che la odierna ricorrente non avrebbe acquistato il sito corrispondente alla sua denominazione sociale se le fosse stato offerto al prezzo cui è stato ceduto alla resistente, pari alle sole spese postali sostenute per porre in contestazione il dominio stesso.

La circostanza che l’operazione sia stata posta in essere proprio per sfruttare il marchio AS Roma trova poi conferma nei contenuti del sito. La resistente, al riguardo, riporta l’oggetto sociale della ASROMA – Advanced Shopping Roma S.r.l., che consiste (come da statuto prodotto agli atti dalla resistente) ne:

  • lo studio, la ricerca, lo sviluppo, l’organizzazione ed il coordinamento, la fornitura e la messa in opera di progetti integrati nel settore dell’informatica con particolare riguardo al settore internet;
  • l’organizzazione di corsi di formazione nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni;
  • la diffusione di prodotti, progetti e studi, proprio e di terzi, mediante supporti di qualsiasi genere, anche multimediale;
  • la rappresentanza ed il commercio al dettaglio ed all’ingrosso di prodotti informatici.


Da esso la resistente deduce la non configurabilità di concorrenza sleale, in quanto in tale oggetto sociale non si troverebbe “nulla di simile alla vendita di articoli o servizi sportivi”. Anche se in punto di fatto ciò fosse vero (ma si vedrà come non lo è), ossia non vi fosse affinità o identità tra i servizi e prodotti della AS Roma ed gli articoli ed i servizi che sono pubblicizzati sul suo sito dalla resistente, il marchio della ricorrente appare avere i requisiti per la tutela ultramerceologica di cui all’art. 1 c) legge marchi, a mente del quale, il titolare del marchio registrato può vietare a terzi di usare un “segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio e reca pregiudizio agli stessi”. 

In punto di fatto, l’esame del contenuto del sito web non permette di condividere l’assunto secondo cui le parti agirebbero in settori merceologici differenti. Come documentato dalla ricorrente e verificato dal sottoscritto, il sito all’indirizzo  http://www.asroma.it offre prodotti e servizi relativi al mondo del calcio che in sé presentano carattere di forte affinità con i prodotti e servizi commercializzati dalla ricorrente o dal suo gruppo con il marchio AS Roma. Al riguardo, la ricorrente ha documentato come nella pagina di accesso al sito sia presente un banner con le immagini della divisa calcistica di gioco della Squadra di calcio  della ricorrente, con la scritta: “In occasione del campionato 2001/2002 asroma.it e Giacomelli sport presentano i nuovi articoli della Roma” seguiti dall’immagine della casacca della Roma, con l’indicazione “listino 139.000, offerta 129.000, maglie team uff.” e dall’immagine dei calzoncini della Roma, con l’indicazione “listino 59.000, offerta 55.000, pantaloncini calcio”. La stessa resistente afferma poi che sul sito è presente “una sezione di rassegna stampa: articoli  copiati per intero da testate giornalistiche senza foto, che parlano di calcio e di sport in genere”. Ed infatti, il sito riporta anche notizie relative ai calciatori ed al mondo del calcio, peraltro in grandissima parte relative proprio alla AS Roma.

Il risultato è che il navigatore internet che accede al sito in questione è indotto a ritenere, per il nome del sito e per il suo contenuto, che gli articoli sportivi della AS Roma s.p.a. a cui si fa riferimento nel sito stesso siano i prodotti ufficiali venduti negli “AS Roma Stores” o nei negozi da essa autorizzati. 

Dalle circostanze sopra evidenziate appare evidente che la registrazione e l’attuale utilizzo del dominio ASROMA.IT è frutto di un ben preciso disegno, posto in essere – seppur attraverso le diverse compagini sociali  della ELF e della società resistente – dal medesimo soggetto. 

E’ infatti palese come la costituzione della ASRoma Advanced Shopping Roma s.r.l. altro non sia che un escamotage utilizzato allo scopo di dare una parvenza di legittimazione al suo operato da chi aveva registrato originariamente il nome a dominio ASROMA.IT, sul quale non aveva alcun diritto. E’ del tutto inverosimile che gli interessati al momento della registrazione del nome a dominio ignorassero l’esistenza e la notorietà dell’AS Roma, come è altrettanto inverosimile credere che tale circostanza fosse ignorata al momento della costituzione della ASROMA -  Advanced Shopping Roma s.r.l., avvenuta nel dicembre del 2000, periodo in cui la squadra di calcio AS Roma stava raggiungendo l’apice del suo successo, culminato nella vittoria nel campionaTo italiano in corso in quel periodo.

Fondata invece appare le tesi della ricorrente, secondo la quale la resistente ha adottato come denominazione sociale ASROMA - Advanced shopping Roma s.r.l proprio per ottenere l’assegnazione del nome a dominio di cui è discussione, con lo scopo ultimo di ottenere un numero considerevole di accessi al proprio sito Internet sfruttando la forte attrattiva della dicitura ASROMA. 

La documentazione acquisita agli atti consente dunque di ritenere provate almeno quattro circostanze di fatto, ciascuna delle quali ritenuta di per sé sufficiente dalle Regole di Naming a dimostrare la malafede dell’assegnatario, ossia:

1) il dominio è stato registrato per  impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed è utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente (art.16.7.b Regole di Naming). Il nome a dominio è stato registrato da una società che nulla aveva a che fare con la AS Roma, impedendo alla odierna ricorrente di registrare il nome a dominio ASROMA.IT che corrisponde sia alla propria denominazione sociale, sia al marchio registrato con cui essa e società del suo gruppo vendono magliette, divise, articoli sportivi e gadgets; tanto che la ricorrente ha dovuto registrare il dominio asromacalcio.it. Inoltre, il dominio in contestazione è utilizzato proprio per la pubblicizzazione e la vendita di quegli stessi articoli per il quale la ricorrente utilizza legittimamente il marchio registrato AS Roma;

2) il nome a dominio è stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente (art.16.7.c Regole di Naming). Come documentato dalla ricorrente ed emergente anche dai documenti prodotti dalla resistente stessa, sul sito posto sul dominio ASROMA.IT viene pubblicizzata la vendita degli stessi articoli venduti dalla ricorrente e dalle società del suo gruppo. Inoltre, il sito viene utilizzato per fornire notizie sul mondo del calcio e, in particolare, sulla squadra di calcio dell’AS Roma; che è la stessa attività svolta dalla ricorrente sul suo sito posto all’indirizzo http://www.asromacalcio.it. L’esercizio di attività identiche pone la resistente in posizione di concorrenza; e l’utilizzo di un nome a dominio identico al marchio della ricorrente per la pubblicità e la vendita dei medesimi prodotti è indubbiamente atto che danneggia la ricorrente stessa;

3) il nome a dominio è stato registrato dal resistente con lo scopo primario di usurpare il nome del ricorrente (art.16.7.c Regole di Naming). Quanto esposto al precedente punto 2, sotto altro aspetto, concretizza l’usurpazione del nome della società ricorrente, utilizzato per svolgere concorrenza sleale;

4) nell'uso del nome a dominio, esso è intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del  ricorrente (art.16.7.d Regole di Naming). Ciò risulta non solo dalla scelta del nome del dominio, ma anche dalla impostazione del sito, nelle cui pagine spesso prevalgono i colori della maglia della società giallorossa. L’utente che si colleghi all’indirizzo http://www.asroma.it è indotto, sia dal contenuto del sito (contenente, fra le altre cose, link a siti ufficiali di giocatori della Roma), sia dai suoi colori e dalla sua struttura, di essere in presenza del sito della società ricorrente. (La scritta in carattere lillipuziani “Questo non è il sito ufficiale della Associazione Sportiva Roma s.p.a..” in calce ad alcune pagine web del sito all’indirizzo http://www.asroma.it prodotte dalla resistente risulta essere stata aggiunta dopo l’inizio della presente procedura, ed è al riguardo ininfluente e fuorviante, in quanto la denominazione ufficiale della ricorrente è proprio AS Roma s.p.a., non Associazione Sportiva Roma s.p.a.).

Da quanto esposto risulta chiaro che la resistente si è  appropriata del nome a dominio corrispondente al marchio registrato dalla ricorrente per trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del nome arrecando, in tal modo, un danno alla ricorrente.

* * *

Da ultimo, è da esaminare se la resistente abbia o meno diritto o titolo al nome a dominio in contestazione; cosa che, se provata, escluderebbe la riassegnazione a favore della ricorrente.

Tale diritto viene dedotto dalla ASROMA – Advanced Shopping Roma S.r.l. sulla base del fatto che il nome a dominio sarebbe uguale alla sua denominazione sociale. Osserva peraltro il sottoscritto che la semplice circostanza che una minima parte della denominazione sociale (una parola su quattro) sia identica al nome a dominio non comporta necessariamente il diritto al dominio in contestazione, laddove invece esso sia del tutto uguale al marchio ed al nome di altro soggetto. Il nome a dominio ASROMA.IT è infatti identico (salvo che per lo spazio, non ammissibile nei nomi a dominio) al marchio registrato e alla denominazione della ricorrente, mentre riproduce solo in parte la ben più complessa denominazione sociale della resistente. Non può pertanto parlarsi di pari diritto concorrente delle due parti sul nome a dominio in contestazione, in quanto la precisa identità del nome a dominio con il marchio registrato e la denominazione della AS Roma s.p.a. esclude qualsiasi rilevanza alla solo parziale corrispondenza del nome a dominio con la denominazione della resistente.

Nè appaiono sussistenti nel caso di specie le circostanze previste dall’art. 16.6, punti 1, 2 e 3, dalle quali presumere l’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al ricorrente.

Per quanto riguarda l’art. 16.6.1 delle regole di naming, si è già evidenziato come sin dall’aprile 1999 Marco Poltronieri fosse conscio sia del fatto che il nome del dominio era identico a quello della AS Roma, sia del fatto che esso traesse in confusione l’utenza, tanto che girava alle odierne ricorrenti le e-mail indirizzate alla casella postale info@asroma.it. Quindi, anche volendo ammettere che gli interessati abbiano usato o si siano preparati oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi, ciò non è stato fatto nella buona fede richiesta dalla norma perché la circostanza costituisca titolo per l’utilizzo del nome a dominio.

In relazione all’art. 16.6.2 delle regole di naming, la resistente ha affermato di essere conosciuta come ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato; e a tal fine ha prodotto una sua fattura del 22/11/2001 ed un preventivo del 4 marzo 2002. Peraltro, anche tale deduzione è irrilevante, sia in fatto che in diritto. In fatto, è in via preliminare da rilevare che tali documenti sono riferiti, come da carta intestata, alla  ASROMA – Advanced Shopping Roma S.r.l. Se quindi detti documenti dovessero provare essa è conosciuta con una determinata denominazione, essa non sarebbe quella corrispondente al nome a dominio (ASROMA), ma la sua completa denominazione sociale. In secondo luogo, la documentazione in atti non dimostra affatto che essa sia conosciuta, non importa con quale nome; ma dimostra semmai il contrario. Infatti, la fattura n. 10 del 22/11/2001 essa attesta soltanto che in 11 mesi di attività  la ASROMA – Advanced Shopping Roma S.r.l. ha emesso 10 fatture; ed anche ammesso che ognuna di esse corrisponda ad un diverso cliente, appare un numero del tutto insufficiente per affermare che essa sia conosciuta (ossia nota) come AS Roma. Stesso discorso vale per il preventivo del 4 marzo 2002 (peraltro atto di parte successivo all’introduzione del presente procedimento). In diritto, si osserva che comunque, anche se per ipotesi i documenti prodotti dovessero provare qualcosa, sarebbero irrilevanti, in quanto la notorietà della resistente sotto un nome corrispondente a quello del nome a dominio in contestazione è condizione che deve sussistere prima della registrazione del nome a dominio, e non dopo. Come visto, trattandosi di un’operazione in cui, nonostante il formale passaggio da una società (ELF) ad un’altra (la odierna resistente) i reali utilizzatori del dominio rimangono sostanzialmente gli stessi, tale condizione avrebbe dovuto sussistere prima della originaria registrazione del nome a dominio. In secondo luogo (ed anche volendo in ipotesi ritenere che tale condizione andasse verificata il relazione alla assegnazione del nome a dominio alla odierna resistente), la condizione non appare comunque dimostrata dalla documentazione in atti, in quanto entrambi i documenti prodotti sono comunque posteriori al trasferimento del dominio dalla ELF alla  ASROMA –Advanced Shopping Roma S.r.l.

E’ infine escluso che ricorra la circostanza di cui all’art. 16.6.3 delle regole di naming, ossia la resistente stia facendo del dominio un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Sotto il primo aspetto, priva di alcun rilievo e fondamento è l’affermazione della resistente secondo cui essa  starebbe svolgendo “un servizio di interesse generale, senza alcun scopo di lucro”, se non altro perché, nel nostro ordinamento giuridico, le s.r.l., quali società commerciali, sono per definizione ed ontologicamente enti a scopo di lucro. Sotto il secondo, si è già visto trattando della malafede come sia emerso chiaramente dai documenti agli atti che lo scopo della resistente è proprio quello di attrarre l’utenza internet al proprio sito sfruttando il marchio ed il nome della ricorrente.

Conclusioni

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Pertanto, In considerazione di quanto sopra, viste le vigenti regole di naming, si dispone la riassegnazione del nome a dominio ASROMA.IT dall’attuale assegnataria alla AS Roma s.p.a. con sede in Roma, via di Trigoria Km 3,6

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma, 5 aprile 2002

Avv. Prof. Alfredo Antonini

 


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