Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
AS.ROMA.IT

Ricorrente: A.S. Roma S.p.a. (Avv. Alessandro del Ninno)
Resistente:  sig. Andrea Tedeschi (Avv. Nicolò Ettore Zito)
Collegio (unipersonale): Avv. prof. Enzo Fogliani

Svolgimento della procedura

    Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 10 dicembre 2015, la A.S. ROMA S.p.a. con sede legale in Piazzale Dino Viola 1, 00128 Roma, rappresentata dall’Avv. Alessandro del Ninno, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it”  e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio as.roma.it registrato dal sig. Andrea Tedeschi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Nicolò Ettore Zito, sito in largo Goldoni, 47, 00186 Roma (RM).

    Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio as.roma.it era stato creato il 20 dicembre 2011 ed era registrato a nome del sig. Andrea Tedeschi;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok/challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.as.roma.it si accedeva ad un sito internet dedicato alla società sportiva A.S. Roma.
    C.R.D.D. chiedeva i dati del sig. Andrea Tedeschi al Registro, il quale in data 16 dicembre 2015 comunicava che il dominio in questione risultava registrato dal sig. Andrea Tedeschi, via degli Olmetti, 46A, 00060 Formello (RM). A tale indirizzo pertanto, in data 30 dicembre 2015, C.R.D.D. spediva per raccomandata ricorso e documentazione, con l’invito al sig. Andrea Tedeschi a far pervenire le proprie repliche a C.r.d.d. entro 25 giorni dal ricevimento del ricorso.

    Successivamente, le poste restituivano ricevuta di ritorno dalla quale risultava che il plico contenente il suddetto ricorso era stato ricevuto dal sig. Andrea Tedeschi in data 9 gennaio 2016.

    Ricevute tempestivamente le repliche da parte del resistente, l’11 febbraio 2016 C.R.D.D. incaricava della decisione l’avv. prof. Enzo Fogliani il quale accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente

    La Ricorrente, A.S. Roma S.p.a., afferma essere una Associazione Sportiva fondata nel 1927, trasformatasi poi in società per azioni, quotata in borsa sin dal 2000, nota a livello mondiale in virtù, tra l’altro, della gestione della relativa squadra di calcio, che prende parte al Campionato Nazionale di calcio Serie A TIM, con un seguito di milioni di tifosi nel mondo.  

    Il marchio registrato “AS ROMA” è commercialmente impiegato dalla Ricorrente (e dalla società integralmente controllata A.S.R. Media & Sponsorship S.r.l., società del Gruppo licenziataria di vari marchi della Ricorrente) non solo come segno distintivo della squadra di calcio e delle relative manifestazioni sportive, ma anche in altri ambiti commerciali.

    Secondo quanto esposto dalla Ricorrente, il segno “AS Roma”, quale primario e strategico asset IP, è commercialmente impiegato dalla società Ricorrente (e dalla società integralmente controllata A.S.R. Media & Sponsorship S.r.l., società del Gruppo licenziataria di vari marchi della ricorrente) non solo come segno distintivo della squadra di calcio e delle relative manifestazioni sportive, ma altresì anche in altri ambiti commerciali. In particolare, nell’ambito di strategie di commercio elettronico del club svolto sulle reti di comunicazione elettronica sia a mezzo di applicazioni dedicate, sia attraverso il canale web distributivo ufficiale di prodotti di merchandising “AS Roma Store; di sfruttamento commerciale perseguite dalla ricorrente nel settore dell’audiovisivo nazionale e internazionale, e nel settore editoriale, essendo la ricorrente titolare di un proprio canale televisivo satellitare (“A.S. Roma Channel”), di una propria web radio (AS Roma Radio) e della pubblicazione del magazine ufficiale del club; di comunicazione commerciale e istituzionale, nelle reti di comunicazione elettronica, mediante il sito web ufficiale www.asroma.it inclusa la presenza ufficiale sui principali social networks; commerciali di franchising con la stipula di specifici accordi con punti vendita fisici denominati  “AS Roma Stores”; di sfruttamento commerciale perseguite dalla ricorrente nel settore bancario e finanziario.

    Oltre a ciò, il segno “AS Roma” è utilizzato nell’ambito di accordi di sponsorizzazione con i principali gruppi commerciali nazionali ed internazionali e quale marchio identificativo del nuovo stadio la cui costruzione è stata di recente approvata dalle competenti istituzioni e la cui proprietà sarà integralmente della A.S. Roma S.p.A..

    Premesso quanto sopra, la Ricorrente rileva che la locuzione assunta dall’odierno Resistente per il dominio opposto “as.roma.it” risulta identica e tale da generare confusione rispetto ai marchi nazionali, comunitari ed internazionali che la società ricorrente ha registrato e sui quali vanta legittimi ed esclusivi diritti.

    A sostegno di quanto appena esposto, la Ricorrente elenca e supporta documentalmente la registrazione di una serie di marchi di impresa “AS Roma” registrati a partire dal 1996 ad oggi (in particolare, n. 5 in sede italiana, n. 12 in sede comunitaria e n. 3 in sede internazionale) tutti contenenti il segno “AS Roma”.

    La Ricorrente deduce che il nome a dominio opposto “as.roma.it” incorpora per intero il marchio “AS Roma” di titolarità esclusiva della Ricorrente e la sua utilizzazione da parte dell’attuale assegnatario può, in modo assolutamente illegittimo, indurre in inganno il pubblico dei navigatori e sviare illecitamente la potenziale utenza e clientela della Ricorrente.

    A tal proposito, la società A.S. Roma s.p.a. ritiene indiscutibile l’identità totale tra il dominio “as.roma.it” ed il marchio registrato “AS ROMA”, con la conseguenza che la sua attuale assegnazione a nome del resistente costituisce violazione dei diritti di esclusiva della ricorrente sui marchi, che consistono anche nella comunicazione dei propri segni distintivi attraverso la rete Internet.

    Infine, la Ricorrente rileva che il nome a dominio opposto non corrisponde al nome, né tantomeno alla denominazione sociale dell’attuale assegnatario del dominio contestato e contesta l’esistenza di diritti o interessi legittimi del resistente sui propri marchi. Ed al riguardo osserva che il semplice fatto di ottenere il nome a dominio da parte dell’autorità preposta non conferisce alcun diritto di proprietà immateriale su di esso poiché si tratta di un procedimento di tipo amministrativo inidoneo a produrre questo effetto.

    La società A.S. Roma S.p.a. osserva inoltre che la registrazione e l’utilizzo del nome a dominio in oggetto sarebbero stati messi in atto dal Resistente in totale mala fede. Ciò, innanzitutto, in quanto, la circostanza di aver registrato un nome a dominio che riproduce con assoluta identità un marchio registrato – notorio come quello della odierna Ricorrente - sia di per sé sufficiente a denotare la coscienza del Resistente nel voler usurpare segni distintivi frutto dell’altrui creazione.

    Ulteriore circostanza a sostegno della mala fede del Resistente, sempre a dire della Ricorrente, sarebbe la circostanza che il Resistente era ben consapevole che dalla registrazione del nome a dominio “as.roma.it” sarebbe derivato un danno agli affari della A.S. Roma S.p.A. e che, la suddetta registrazione avrebbe impedito alla ricorrente la legittima utilizzazione di tale nome. Ciò anche in considerazione del fatto che il Resistente fa utilizzo del nome a dominio come URL di un sito web molto simile a quello ufficiale della Ricorrente, ingenerando nell’utenza Internet la errata convinzione che vi sia tra Ricorrente e Resistente un qualsivoglia rapporto di associazione, affiliazione o autorizzazione, invero inesistente.

    Ad ulteriore riprova della mala fede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto di riassegnazione, la Ricorrente rileva che al sig. Tedeschi sono riconducibili ben 218 registrazioni di nomi a dominio, alcuni dei quali corrispondenti a segni notori, integrando, tale circostanza, ciò che secondo la prassi dell’OMPI sarebbe la figura del “serial cybersquatter”.

    La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio “as.roma.it”. 

Deduzioni del Resistente.

    Il Resistente, sig. Andrea Tedeschi, con le proprie repliche, afferma che il dominio acquistato dall’odierno Resistente non sia “AS Roma” o “AS.Roma”, bensì il dominio “AS”. A tal proposito, rileva che il dominio oggetto di riassegnazione ha una derivazione finale quale “.roma.it”, come tutti i domini concessi dalla Provincia di Roma.

    Oltre a ciò, il sig. Tedeschi afferma che il nome a dominio “AS”, rappresenterebbe le iniziali dei nomi di battesimo del resistente e della moglie e, come tale, non lesivo di alcuna immagine o marchio e, comunque, tale circostanza sarebbe sufficiente a dimostrare che l’acquisto dello stesso non sarebbe avvenuto con l’intenzione di volere ingenerare dubbio o confusione in merito al noto marchio.

    Inoltre, il sig. Tedeschi afferma che la denominazione “AS”, al momento dell’acquisto (inizialmente ad opera della sig.ra Simona Stallone) non fosse lesiva di alcun diritto né tale da generare confusione come stabilito dallo stesso ente che ha provveduto alla vendita del dominio stesso e secondo il quale il dominio ha “iniziato a funzionare all’esito del controllo e dell’approvazione dell’Authority” che vagliando sulla concessione di siti e domini, non ha rinvenuto, alcun elemento lesivo o tale da ingenerare confusione.

    Circa l’utilizzo del dominio oggetto di riassegnazione, il sig. Tedeschi afferma che lo stesso sia adibito a blog o forum in cui si parla di attività sportive e non viene esercitata alcuna attività di natura commerciale, né per il tramite dello stesso viene venduto alcun prodotto, né viene fatta alcuna pubblicità.

    Ad ulteriore riprova di quanto sopra, il Resistente rileva come ogni pagina del sito in esame contenga la dicitura “sito non ufficiale”, che le pagine “contatti – chi siamo” spieghino la natura non commerciale del dominio, la natura amatoriale dello stesso e la sua non ufficialità. Con la conseguenza che il Resistente avrebbe, con l’utilizzo del dominio (e sempre secondo la sua opinione), solo migliorato la visibilità e la propaganda della Ricorrente.

    Quanto all’accusa di cybersquatting mossa dalla Ricorrente, il sig. Tedeschi rileva che unitamente alla sua azienda possiederebbe centinaia di domini in ragione della loro occupazione di “Lead Generation” per centinaia di clienti in tutta Italia.

    Il Resistente conclude chiedendo il rigetto della richiesta di riassegnazione del nome a dominio in oggetto.

Motivi della decisione.

1) Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

    Al momento in cui è scritta la presente decisione, il sito posto sul dominio as.roma.it appare dedicato all’attività dalla AS Roma. I contenuti del sito non appaiono aggiornati; nella home page, nella sezione intitolata “notizie in evidenza”, sono riportate notizie risalenti a circa un anno fa; anche la classifica di serie A riportata nell’apposita sezione è quella dell’anno precedente e non corrisponde a quella attuale. L’unica parte aggiornata (notizie flash) lo è semplicemente per l’automatica importazione delle prime parti dei titoli di notizie riportate da altri siti, attuati mediante richiamo interno al motore di ricerca Bing. Nelle pagine web di as.roma.it sono presenti richiami pubblicitari variabili di prodotti e servizi, mutevoli a seconda della posizione geografica dell’utente. L’analisi dei sorgenti della pagina rivela trattarsi delle pubblicità “pay per click” fornita da Google.

    Appare indubbio che tali pubblicità “pay per click” il titolare del sito ricava un profitto; così come è indubbio che l’indirizzo web del sito (raggiungibile digitando semplicemente as.roma.it, da cui si viene ridiretti su www.as.roma.it) è tale da indurre in errore l’utenza, essendo identico (salvo il ".it") alla denominazione sociale della Ricorrente

    E' quindi dimostrata “la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale”; circostanza che, ai sensi dell’art. 3 punto 7, lett. d) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it è ritenuta prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede.

2) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente.

    Peraltro, ai fini della riassegnazione del nome a dominio, il Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it richiede anche la prova che “il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome” (art. 3, punto 6, lett. a).

    Il dominio di cui si chiede la riassegnazione è un dominio di terzo livello (“as”), registrato sotto il dominio geografico di secondo livello “roma” nel ccTLD .it. La presente, a quel che risulta, è la prima decisione italiana relativa ad un dominio di terzo livello della struttura geografica dei nomi a dominio italiani.

    Come noto, non sono assegnabili come domini di secondo livello le denominazioni riconducibili alle Regioni (art. 3.3.1 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it), alle Provincie (art. 3.3.2) ed ai Comuni (art. 3.3.3), in quanto “parte integrante della struttura organizzazionale  geografica”.

    Roma.it rientra fra i nomi a dominio non assegnabili ai sensi dell’art. 3.3.2, in quanto ricompreso nell’appendice B del Regolamento di assegnazione. I nomi a dominio che possono essere registrati sotto il dominio roma.it sono quindi domini di terzo livello; essi possono essere registrati da chiunque abbia i requisiti di cui all’art. 1.2..3.6 del Regolamento di assegnazione, esattamente come sotto il .it chiunque può registrare domini di secondo livello (purché non riservati).

    La giurisprudenza formatasi nelle procedure di riassegnazione, nazionali e non, è concorde nel rilevare che elemento di valutazione per stabilire la confondibilità del nome a dominio in contestazione su altro nome o marchio su cui il ricorrente vanti diritti, è solo la parte registrabile, e non anche la parte gestita dal Registro e non assegnabile.

    Nel caso di specie, la parte gestita dal Registro e non assegnabile in quanto parte integrante della struttura geografica dell’albero dei nomi a dominio, è “roma.it”. La valutazione delle circostanze da cui dedurre i requisiti necessari alla riassegnazione è quindi limitata, nel caso di specie, alla parte effettivamente registrata del Resistente, ossia “as”.

    La Ricorrente ha provato l’esistenza di propri diritti sulla denominazione “as roma”, che oltre che essere proprio marchio registrato, è anche la sua denominazione sociale. Tuttavia, ciò non può ritenersi sufficiente a ritenere che il nome a dominio in contestazione possa essere “identico o tale da indurre confusione” l’utenza, come richiesto dal punto a) dell’art. 3 punto 6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.

    Dato che, in linea di principio, l’elemento cui fare riferimento per il giudizio di confondibilità è solo la parte registrabile dal pubblico e quindi il solo dominio di terzo livello “as”, si osserva che esso non ha sufficiente capacità distintiva per ritenere che esso violi il marchio AS Roma.

    Anche volendo non dar credito all’affermazione del Ricorrente, secondo cui le due lettere di cui è composto il dominio di terzo livello rappresenterebbero le iniziali dei nomi di battesimo del resistente e della moglie, si rileva che “as” – a tacer d’altro - è l’abbreviazione di associazione sportiva, e come tale appare in un gran numero di denominazioni di squadre calcistiche e nella stragrande maggioranza delle denominazioni delle organizzazioni che praticano sport, sia a livello professionale che dilettantistico.

    A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l’applicazione del principio di confondibilità all’intero nome [as.roma.it] secondo il comune orientamento delle decisioni nelle procedure di riassegnazione porterebbe a conseguenze che snaturerebbero la natura dell’albero geografico dei nomi a dominio così come attualmente in essere.

    Prendendo come elemento di comparazione l’intero nome as.roma.it, non si potrebbe negare che qualsiasi dominio di terzo livello sotto roma.it composto da due o tre lettere e contenente le lettere "A" e/o "S", sia confondibile con il segno “AS Roma”. Di fatto, la circostanza di aver scelto come propria denominazione sociale e come proprio marchio commerciale una denominazione il cui cuore è identico al nome di una provincia italiana e della capitale d’Italia, darebbe a tale società una sorta di monopolio su un gran numero di domini geografici sotto il dominio di secondo livello roma.it. Il che non sembra corrispondere allo spirito per il quale è stata creata dal Registro la struttura geografica dei nomi a dominio, che certamente non è stata creata per consentirne l’utilizzo esclusivo  da parte di chi abbia avuto l’idea di chiamare la sua società con il nome della città in cui ha sede.

    Si ritiene pertanto che il nome a dominio in contestazione non sia confondibile con il marchio registrato dalla Ricorrente ai sensi del punto a) dell’art. 3 punto 6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it. Ciò ovviamente non preclude che la Ricorrente possa in altra sede far valere il proprio diritto di esclusiva sul segno AS Roma nei confronti del Resistente.

Conclusioni

    Di per sé, pur essendo avvenuta con l’intento di attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet sfruttando la notorietà del nome e del marchio AS Roma, la registrazione del dominio di terzo livello “as” nel dominio geografico della provincia di Roma non integra gli elementi richiesti per far luogo alla riassegnazione del dominio nell’ambito di questo tipo di procedura di carattere amministrativo.

    Il che ovviamente non esclude che, sotto altri profili, possa ritenersi che tale registrazione e l’uso del dominio vìolino i diritti di esclusiva della Ricorrente AS Roma.

    Ciò tuttavia esula dall’ambito delle procedure di riassegnazione e deve essere quindi accertato dall’autorità giudiziaria, alla quale potranno essere richiesti i provvedimenti che in questa sede non possono essere concessi.

P.Q.M.

    Il ricorso di A.S. Roma s.p.a. per la riassegnazione del dominio as.roma.it non è accolto. Il dominio rimane pertanto assegnato al sig. Andrea Tedeschi

    La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.

Sorengo, 25 febbraio 2016

Enzo Fogliani


 
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