Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
ARTHURMURRAY.IT
Ricorrente: Arthur Murray
International Inc. e Alessia Manfredini (avv.ti Gualtiero Dragotti e
Stefania Baldazzi)
Resistente: Dance & Fun 1 di Giglietti Viviana & C. SAS
Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo Fogliani
Svolgimento della
procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 30 ottobre 2014 la
Arthur Murray International Inc. con sede in 1007 Ponce de Leon Blvd,
Coral Gables, Florida, Stati Uniti e la signora Alessia Manfredini,
rappresentati entrambi dagli avvocati Gualtiero Dragotti e Stefania
Baldazzi e presso il loro studio in Milano, via Casati, 1, domiciliati
giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di
riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in favore della signora Alessia Manfredini del nome a
dominio arthurmurray.it, registrato dalla Dance & Fun 1 di
Giglietti Viviana & C. SAS, con sede in via F.lli Cervi 16,
20090 Pantigliate (MI).
Ricevuto ricorso e documentazione in
formato cartaceo e verificatane la regolarità, C.R.D.D.
effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a)
che il dominio arthurmurray.it era stato creato il 20 giugno 2000 e
risultava registrato a nome della Dance & Fun 1 di
Giglietti Viviana & C. SAS;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale
risultava il valore “ok / challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.arthurmurray.it si
giungeva ad una pagina web contenente la scritta “Dominio in
Vendita!! / Domain for Sale!! Per informazioni contattare / Please
Contact: vendoquestodominio@hotmail.it”
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. inviava
ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro.
Nel frattempo il Registro comunicava a
C.R.D.D. che Alessia Manfredini non risultava aver formulato alcuna
valida opposizione al dominio arthurmurray.it, non potendo ritenersi
rilevante al riguardo la generica menzione dei propri licenziatari
italiani contenuta nel rinnovo, effettuato il 30 settembre 2014,
dell’opposizione originariamente proposta dalla sola Arthur
Murray International Inc. con raccomandata 28 marzo 2014 ricevuta il 4
aprile 2014.
In particolare, il Registro faceva
presente di aver riscontrato in data 13 ottobre 2014 per posta
elettronica la richiesta di rinnovo della procedura in opposizione,
evidenziando che l’opposizione doveva intendersi rinnovata a
nome della sola Arthur Murray International Inc. e non anche dei
“suoi licenziatari italiani” citati nella richiesta
stessa, peraltro non individuati neppure in data successiva. Per quanto
sopra, il Registro comunicava a C.R.D.D. che la signora Alessia
Manfredini non soddisfaceva i requisiti richiesti dal regolamento, non
avendo mai attivato presso il Registro la procedura di opposizione
né da sola, in qualità di licenziataria,
né congiuntamente alla società
statunitense.
Il plico contenente ricorso e
documentazione inviato alla Resistente veniva restituito dalle poste il
9 febbraio 2015, con l’indicazione che esso non era stato
ritirato dal destinatario e si era compiuta la giacenza in data 7
gennaio 2015. Lo stesso giorno C.R.D.D. comunicava per e-mail alla
Ricorrente ed al Resistente (al suo indirizzo di posta elettronica
risultante dal database whois) che la data del 7 gennaio 2015 era da
intendersi quale data di inizio della procedura e di decorrenza del
termine per l’invio di memorie da parte del Resistente, e che
pertanto detto termine sarebbe scaduto l’11 febbraio 2015.
Non essendo pervenuto nulla dalla
Resistente entro tale termine, C.R.D.D. nominava quale esperto Enzo
Fogliani, che il successivo 12 febbraio 2015 accettava
l’incarico.
Posizione
delle Ricorrenti
Le Ricorrenti affermano che la Arthur Murray International Inc.
è società che prosegue
l’attività di Arthur Murray, famoso istruttore di
danza ed imprenditore statunitense, che in quasi un secolo di
attività ha accreditato nella maggior parte dei paesi del
mondo le omonime scuole di danza, che operano in regime di franchising.
La Arthur Murray International Inc. documenta di essere titolare di
marchio comunitario denominativo “Arthur Murray”
depositato sin dal 24 novembre 1997 e di utilizzare sin dal 1996 il
dominio arthurmurray.com per promuovere la propria attività.
Nell’ambito di tale
attività, Arthur Murray International Inc. ha sottoscritto
il 1 ottobre 2011 un accordo di franchising con i signori Massimo
Giorgianni e Alessia Manfredini, nel quale a questi ultimi veniva
concessa licenza non esclusiva per l’uso del metodo e dei
marchi Arthur Murray nell’ambito del comune di Vigevano.
Le Ricorrenti affermano che la signora
Viviana Giglietti, titolare dell’attuale assegnataria del
nome a dominio arthurmurray.it, era legata alla Arthur Murray
International Inc. da un rapporto di affiliazione commerciale per la
gestione di alcune sale da ballo nella provincia di Milano. Nel 2011 i
relativi contratti di franchising erano stati risolti e, di
conseguenza, la licenza d’uso dei marchi concessa alla
signora Viviana Giglietti era venuta meno. Inutilmente però
con lettera del 23 gennaio 2014 gli avvocati Gigliotti e Baldazzi
avevano intimato alla Resistente il trasferimento ad Arthur Murray del
nome a dominio in contestazione.
Ciò dimostrerebbe secondo le
Ricorrenti la malafede della Resistente attuale assegnataria del
dominio, del quale viene richiesta la riassegnazione a favore di
Alessia Manfredini.
Motivi della decisione.
Nonostante il nome a dominio in contestazione risulti esattamente
identico al nome ed al marchio registrato dalla Arthur Murray
International Inc. e non risulti alcun concorrente diritto o titolo che
legittimasse la Resistente alla registrazione del dominio, il ricorso
non può essere accolto.
Esattamente il Registro – la
cui decisione circa la sussistenza o meno di una valida opposizione al
dominio è vincolante – ritiene che la signora
Alessia Manfredini non sia nelle condizioni richieste dal regolamento
per introdurre una procedura di riassegnazione, non avendo essa
Ricorrente mai attivato presso il Registro la procedura di opposizione
né da sola, in qualità di licenziataria,
né congiuntamente alla società
statunitense.
Manca dunque la necessaria
corrispondenza fra soggetto che ha proposto opposizione al nome a
dominio e soggetto a favore del quale si chiede la riassegnazione del
nome a dominio.
Come noto, “i domini
sottoposti ad opposizione ai sensi dell’art. 5.1 del
Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it
possono essere, a richiesta di chi li ha sottoposti a opposizione,
soggetti alla presente procedura di riassegnazione” (art. 3.1
del regolamento). “L’opposizione deve contenere le
generalità del mittente, il nome a dominio oggetto di
opposizione, le generalità del registrante, i diritti
ritenuti lesi e una descrizione dell’eventuale diritto
leso.” (art. 5.1 del Regolamento di assegnazione e gestione
dei nomi a dominio nel ccTLD .it).
Peraltro, mentre l’opposizione
può essere proposta da chiunque “assume di aver
ricevuto un pregiudizio a causa dell’assegnazione del nome a
dominio al corrente registrante” (art. 5.1 del Regolamento di
assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it), la procedura
di riassegnazione può essere avviata soltanto da
“persona fisica o giuridica avente i requisiti per la
registrazione di un nome a dominio nell’ambito del ccTLD
.it” (art. 4.1 del regolamento).
La sussistenza di una valida opposizione
proposta dal soggetto che richiede la riassegnazione a proprio favore
del dominio in contestazione è quindi condizione di
ammissibilità del ricorso, che deve coesistere con la
legittimazione del ricorrente alla registrazione dei nomi a dominio nel
ccTLD .it; e la valutazione dell’esistenza di una valida
opposizione a dominio è di pertinenza del Registro e non
contestabile in questa sede.
Nel caso di specie, la opposizione
è stata proposta dalla sola Arthur Murray International Inc.
con sede in 1007 Ponce de Leon Blvd, Coral Gables, Florida, Stati
Uniti, con raccomandata al Registro in data 28 marzo 2014 firmata dal
legale rappresentante di tale società e dagli avv.ti
Gualtiero Dragotti e Stefania Baldazzi. Successivamente,
l’opposizione è stata rinnovata con raccomandata
30 settembre 2014, sempre a firma del legale rappresentante della
suddetta società e degli avvocati Dragotti e Baldazzi, i
quali si affermavano “delegati a rappresentare la
società Arthur Murray International Inc. (…)
nonché i suoi licenziatari italiani” e in tale
qualità chiedevano “il rinnovo della procedura di
riassegnazione del nome a dominio arthurmurray.it.”.
Sulla base dei quanto sopra,
è da escludersi che l’opposizione sulla cui base
è stata introdotta la procedura sia riferibile alla
ricorrente signora Alessia Manfredini. La raccomandata introduttiva cui
far riferimento per individuare il soggetto che ha proposto
opposizione, infatti, è quella del 28 marzo 2014, nella
quale il nome della signora Manfredini non compare affatto.
Né vale a legittimarla la
generica richiesta di rinnovo dell’opposizione formulata
dagli avvocati Dragotti e Baldazzi a nome della Arthur Murray
International Inc. e di non meglio specificati “suoi
licenziatari italiani”, in quanto il rinnovo
dell’opposizione ha il solo scopo di prorogare il termine di
mantenimento dell’opposizione da parte del registro, tanto
che l’art. 5.1.2 del regolamento di assegnazione definisce il
rinnovo dell’opposizione come la "conferma da parte
dell’opponente della propria volontà di mantenere
pendente l’opposizione”. Se è la stessa
opposizione originariamente proposta a rimanere pendente, è
escluso che con il suo rinnovo possano essere introdotte modifiche nei
soggetti che l’hanno proposta.
Ed anche ammesso e non concesso che in
sede di rinnovo potesse aggiungersi un altro soggetto opponente a
quello originario, esso non potrebbe mai essere indeterminato nelle
generalità e per di più nel numero (nella lettera
di rinnovo si parla di “licenziatari italiani” al
plurale), ma anche per esso dovrebbe essere specificato quanto previsto
dall’art. 5.1, II comma del regolamento di assegnazione.
A ciò si aggiunga, nel caso
di specie, che mentre la lettera di opposizione del 28 marzo 2014
è firmata da persona che si qualifica quale legale
rappresentante della Arthur Murray International Inc., nella lettera di
rinnovo non v’è alcuna indicazione della procura
che autorizzerebbe gli avvocati Dragotti e Baldazzi a firmare la
richiesta di rinnovo per conto dei non meglio specificati
“licenziatari italiani”.
Il dominio arthurmurray.it pertanto non
può essere riassegnato né ad Alessia Manfredini,
per mancanza di una sua opposizione al nome a dominio in contestazione,
né alla Arthur Murray International Inc., in quanto
– pur avendo essa proposto una valida opposizione al dominio
- è priva dei requisiti soggettivi richiesti per la
registrazione dei domini nel ccTLD .it.
Quanto sopra esime dall’esame
del merito del ricorso, dal quale peraltro traspare anche
l’assenza della richiesta malafede al momento della
registrazione del dominio da parte della Resistente, avvenuta, secondo
quanto affermato dalle stesse Ricorrenti, nella vigenza di un contratto
di franchising che dava diritto alla Resistente all’uso del
marchio corrispondente al dominio in contestazione.
P.Q.M.
Il
ricorso per la riassegnazione del nome a dominio arthurmurray.it
è respinto, non potendosi ritenere la procedura
legittimamente incardinata.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Sorengo, 14 febbraio 2015
Enzo Fogliani.
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