Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
arpanet.it
Ricorrente: Arpanet S.r.l.
Resistente: Arpanet di Domenico Augliera
Collegio (unipersonale): avv. Nicola
Adragna
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail
in data 27 gennaio 2005, la Arpanet s.r.l. con sede legale in Milano,
via S. Orsola n. 5, in persona del presidente e amministratore delegato
sig. Pasquale Simone, introduceva una procedura di riassegnazione ex art.
16 del regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio
del ccTLD .it (nel seguito: “regole di naming”), per ottenere il trasferimento
a suo favore del dominio arpanet.it, registrato dal sig. Domenico
Augliera per la Arpanet, con sede in Reggio Calabria Via Santa Lucia al
Torrente 38.
Ricevuto il ricorso, la segreteria della
Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base
whois del Registro, nonché la pagina web risultante all’indirizzo
www.arpanet.it.
Le verifiche consentivano di appurare
in particolare:
-
1. che il nome a dominio in contestazione
risultava trasferito alla Arpanet di Domenico Augliera dal
11 dicembre 2003;
-
2. che il dominio arpanet.it era stato sottoposto
a contestazione e la stessa risulta registrata sul data base della R.A.
il 20 luglio 2004;
-
3. che digitando l’indirizzo www.arpanet.it
si arriva ad una pagina in costruzione in cui vi è un link al sito
www.arpaweb.tv;
Il 31 gennaio 2005 perveniva anche l'originale
cartaceo del ricorso con relativa documentazione. Il giorno successivo
la segreteria di Crdd, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva
a darne comunicazione al Registro e ad inviare al resistente per e-mail
e per raccomandata con ricevuta di ritorno copia del ricorso e della documentazione
allegata.
La copia del ricorso inviata all’indirizzo
risultante dal data base whois del Registro ritornava al mittente
per compiuta giacenza in data 10 marzo 2005.
Avendo in ogni caso l’ente conduttore provveduto
a tutti gli adempimenti previsti dalle Regole di naming, il ricorso deve
considerarsi regolarmente recapitato in tale data.
Quindi, decorso inutilmente il termine
di 25 giorni previsto per le repliche, decorrente dal termine della compiuta
giacenza, senza che nulla pervenisse alla CRDD, in data 5 aprile
2005 veniva nominato quale saggio della presente procedura il sottoscritto
avv. Nicola Adragna, il quale in pari data accettava l’incarico.
Allegazioni della ricorrente
La Arpanet s.r.l. deduce nel ricorso introduttivo
di essere società regolarmente registrata in data 4 giugno 1998
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano e essere
titolare del marchio nazionale ARPANET depositato in data 9 luglio 2002
rivendicante le classi 35, 38, 41, 42 relativa alle attività di
cui all’oggetto sociale, nonché del marchio nazionale ARPA depositato
in data 15 maggio 1997 rivendicante la classe 38.
Afferma inoltre di operare dal 1998 nel
settore dell’editoria elettronica e della consulenza hardware e software.
A dimostrazione di quanto deduce, la ricorrente
allega documentazione attestate il deposito del marchio Arpanet e Arpa
a nome dell’amministratore Pasquale Simone nonchè visura della Camera
di Commercio e certificato del Ministero delle Finanze relativo alla attribuzione
del numero di Partita Iva.
Riguardo all’interesse verso il nome a
dominio contestato, afferma la ricorrente che già nel 2000
aveva avviato le procedure per la registrazione ma furono respinte in quanto
il dominio risultava già assegnato all’ARPA Agenzia Regionale per
la protezione ambientale sezione Friuli Venezia Giulia. Pertanto l’Arpanet
decise di utilizzare altre estensioni disponibili per operare in Internet
registrando www.arpanet.org, www.arpanet.info, www.arpanet.tv, www.arpanet.ws,
www.arpanetperlacultura.it.
Successivamente consultando la banca dati
della Registration Autority la Arpanet ha appreso che l’11 dicembre 2003
il nome a dominio arpanet.it è stato trasferito alla ditta individuale
Arpanet di Domenico Augliera che vi avrebbe posto una pagina in costruzione
con un link ipertestuale al dominio www.arpaweb.it, in cui sarebbero presentati
prodotti e servizi identici a quelli trattati dalla ricorrente.
Secondo la ricorrente l’utilizzo del nome
a dominio Arpanet da parte del resistente costituirebbe violazione dei
diritti vantati da Arpanet s.r.l. sul marchio arpanet determinando un effetto
confusorio e sviamento di clientela in quanto il sito proporrebbe offerte
commerciali per l’acquisto di prodotti e servizi identici a quelli offerti
da Arpanet s.r.l..
La ricorrente deduce che il sig.
Domenico Augliera non può vantare diritti o interessi legittimi
sul nome Arpanet con cui ha deciso di operare in quanto non riferito nè
a un nome proprio nè ad un acronimo riconducibile a marchi e denominazioni
dallo stesso depositate.
Quanto alla malafede, questa sarebbe palese
nel fatto che il resistente utilizzi un marchio di proprietà altrui
per proporre sul mercato prodotti e servizi identici ottenendone un illecito
vantaggio economico e sfruttando la clientela di Arpanet s.r.l.
Rileva inoltre la ricorrente che il sig.
Augliera avrebbe registrato nomi a dominio privi di apparente relazione
con la sua ditta individuale e ciò dimostrerebbe un disegno di tipo
accaparratorio.
Segnala infine la ricorrente che tale comportamento
integrerebbe gli estremi della concorrenza sleale .
Il ricorrente chiede quindi il trasferimento
in suo favore del nome a dominio contestato.
Posizione del resistente
Come risulta documentato dal plico restituito
all’ente conduttore, la copia del ricorso è stata restituita per
compiuta giacenza e quindi, in conformità a quanto deciso costantemente
in altre procedure, è applicabile quanto previsto in tema
di notifiche dall’art. 8 legge 890 del 20.11.1982, il quale prevede che
la notifica si considera effettuata trascorsi dieci giorni dalla data del
deposito presso l’ufficio postale del piego non reclamato dal destinatario.
Motivi della decisione
a) identità o confondibilità
del nome
L’articolo 16.6 lettera a) delle Regole
di Naming impone, ai fini della rassegnazione di un nome a dominio, l’indagine
sul requisito della identità o confondibilità del nome.
Perché si possa riscontrare una
identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il
ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Il ricorrente deduce e documenta di essere
società registrata con la ragione sociale Arpanet sin dal 1998 e
di essere titolare del marchio Arpanet, marchio depositato nel 2002,
tramite il suo amministratore Pasquale Simone, per le classi 35,
38, 41 e 42.
E’ evidente quindi l’identità e
la confondibilità del nome della società e del marchio con
il nome a dominio contestato arpanet.it
Il primo requisito richiesto dalle regole
di naming per la riassegnazione del nome a dominio è da ritenersi
soddisfatto.
b) esistenza di un diritto della resistente
sul nome a dominio contestato
Provata dal ricorrente la propria titolarità
sul nome a dominio, spetta al resistente dare prova di essere anch’egli
titolare di un diritto sullo stesso nome oppure provare l’esistenza di
una delle circostanze di cui all’art. art. 16.6 delle regole di naming,
secondo il quale il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo
al nome a dominio contestato qualora provi che: 1) prima di avere avuto
notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente
per offerta al pubblico di beni e servizi;oppure 2) che è
conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il
nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio; oppure 3) che del nome a dominio sta facendo
un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di
sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
Secondo la ricorrente, il resistente non
avrebbe alcun titolo al nome a dominio in quanto l’utilizzo della denominazione
“arpanet” costituirebbe violazione dei diritti vantati da Arpanet s.r.l.
sul marchio di cui è titolare determinando una illegittima situazione
di interferenza con lo stesso e uno sviamento della clientela.
La deduzione della ricorrente è
peraltro in questa sede irrilevante. A prescindere infatti dalla fondatezza
della deduzione (di cui peraltro si dubita), questo collegio non ha i poteri
di valutare l’eventuale legittimità o meno di una denominazione
sociale in relazione alla violazione di un marchio, decisione riservata
all’autorità giudiziaria ordinaria.
In questa sede deve essere valutata invece
l’esistenza o meno, ai sensi delle regole di naming, di un titolo in capo
all’attuale assegnatario del nome a dominio che ne legittimi la registrazione.
Sotto tale profilo non sono rilevanti ai fini della presente procedura
le deduzioni del ricorrente in relazione alla corrispondenza intercorsa
con il resistente, riguardando aspetti che esulano dalla presente procedura.
Il sig. Domenico Augliera, attuale assegnatario
del nome a dominio qui contestato non ha fornito a questo collegio
alcuno strumento per verificare la sussistenza di un suo diritto sul nome
arpanet, in quanto non ha fatto pervenire proprie memorie a controdeduzione
di quanto sostenuto nel ricorso dal ricorrente.
Il collegio non può che verificare
quanto sostenuto dal ricorrente nella documentazione allegata al ricorso
e cercare riscontri nella pagina web rispondente al dominio contestato.
All’indirizzo www.arpanet.it corrisponde
una pagina in cui attraverso un link sulla scritta ARPAnet si raggiunge
il sito web arpaweb.tv. In detto sito è contenuta la descrizione
nonchè l’offerta dei servizi della ditta individuale Arpanet di
Domenico Augliera.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente
risulta che l’impresa individuale di Domenico Augliera, con insegna “Arpanet
di Domenico Augliera”, è stata iscritta nel Registro
delle Imprese il 10 luglio 2001 e che il sig. Augliera risulta assegnatario
del nome a dominio, a nome della ditta Arpanet, arpanet.it dall’11
dicembre 2003 in virtù di cessione da precedente assegnatario.
Nel caso di specie, a giudizio di questo
collegio, si deve ritenere sussistente la circostanza di cui al punto 2
dell’art. 16.6 delle Regole di Naming.
E’ infatti documentalmente provato che
il resistente è conosciuto, personalmente, come associazione
o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non ha registrato il relativo marchio”; infatti dalla visura
camerale prodotta dal ricorrente stesso risulta l’iscrizione dal 10 luglio
2001 della ditta individuale Domenico Augliera con insegna Arpanet,
con inizio attività il 20 novembre 2000. Il nome a dominio è
stato registrato dal sig. Augliera come persona fisica ma indicando nel
campo org la ditta Arpanet. Nel sito cui si accede con un link da www.arpanet.it,
compare sempre il nome della ditta Arpanet.
Dato che l’esistenza di anche una
sola delle circostanze previste dall’ultimo comma dell’art. 16.6 delle
regole di naming impone di ritenere che il resistente abbia titolo al nome
a dominio, è da ritenersi che il resistente abbia titolo al nome
a dominio in contestazione.
c) registrazione e uso del nome a dominio
in mala fede.
Per completezza e ad abundantiam,
si osserva che neppure il requisito della malafede, necessario per la riassegnazione
del nome a dominio, appare esser stato dimostrato dalla ricorrente.
Secondo la ricorrente la malafede
del resistente sarebbe palese nel fatto che utilizza un marchio di proprietà
altrui per proporre sul mercato prodotti e servizi identici ottenendone
un illecito vantaggio economico. La condotta del sig. Augliera violerebbe
la legge marchi e determinerebbe una situazione di concorrenza sleale con
effettivo danno per la ricorrente.
Aggiunge la Arpanet inoltre che il sig.
Augliera avrebbe registrato altri nomi a dominio privi di apparente relazione
con la propria ditta individuale, nomi che non sarebbero utilizzati. Tale
registrazione avrebbe l’ulteriore valenza di dimostrare un disegno di tipo
accaparratorio.
Al riguardo occorre precisare che
nella presente procedura non è dato valutare i profili di legittimità
del comportamento in relazione alla violazione della legge marchi o delle
norme sulla concorrente.
Il collegio si deve limitare ad accertare
se sussista la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio.
Per quanto attiene la prova della
registrazione e del mantenimento del dominio in malafede l’art. 16.7 prevede
che le seguenti circostanze, se dimostrate, siano ritenute prova della
registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:
a) Circostanze che inducano a ritenere
che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di
vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al
ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un
suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore
ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione
ed il mantenimento del nome a dominio.
· b) La circostanza che il dominio
sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico
marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato
per attività in concorrenza con quella del ricorrente.
· c) La circostanza che il nome
a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di
danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del
ricorrente.
· d) La circostanza che, nell'uso
del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre,
a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione
con il marchio del ricorrente.
L'elencazione di cui sopra è meramente
esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi
di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da
circostanze diverse da quelle sopra elencate.
Secondo quanto dedotto dalla ricorrente
dovrebbe ritenersi sussistente nel caso di specie la circostanze di cui
al punto c), in quanto il sig. Augliera utilizerebbe come nome a
dominio un marchio altrui allo scopo di attrarre la clientela proponendo
prodotti e servizi identici a quelli della Arpanet.
Al riguardo, la Arpanet s.r.l. ha depositato
visure dei data base whois dai quali si riscontra che l’odierna ricorrente
è assegnataria del nome a dominio arpanet sotto i tld .org (dal
4 settembre 1997) .info (dal 20 settembre 2001) .tv (dal 20 giugno 2000).
Ciò dimostra che l’odierna
ricorrente ha fatto uso del nome a dominio arpanet fin dalla sua costituzione
ed è conosciuto su internet sotto tale denominazione.
La Arpanet s.r.l. ha inoltre documentato
che aveva tentato di registrare il nome a dominio arpanet.it nel gennaio
del 2000 ma il nome risultava già assegnato alla ARPA del Friuli
Venezia Giulia.
La ricorrente a dimostrazione che i servizi
e i prodotti offerti dalla Arpanet s.r.l. sarebbero del tutto identici
a quelli offerti dalla ditta del resistente si limita a produrre una visura
della Camera di Commercio da cui risulta l’oggetto sociale e l’attribuzione
della Partita Iva con l’indicazione del tipo di attività.
Peraltro dall’esame dei siti internet che
risultano allestiti sotto il marchio Arpanet dalla ricorrente, l’attività
della Arpanet sembra prevalentemente costituita dalla divulgazione culturale
tramite Internet.
In particolare il sito www.arpanet.org
si definisce espressamente come un sito di informazione culturale nato
con l’intento di utilizzare Internet come media per la divulgazione della
cultura. Da questo sito poi si accede al sito arpabook.com che contiene
un catalogo di libri elettronico.
Al sito www.arpanet.info è posta
in linea una solo pagina nella quale viene descritta brevemente l’attività
della Arpanet, come attività avente ad oggetto progetti di comunicazione
culturale con le nuove tecnologie. Infine al sito www.arpanet.tv c’è
un link a www.calciomercato.tv che rimanda ad una casella di posta
elettronica.
Nel sito web posto in linea del sig.
Domenico Agugliera vengono invece offerti una serie di servizi e prodotti
informatici che nulla hanno a che fare con il tipo di attività effettivamente
svolta e puubblicizzata fino ad oggi dalla Arpanet s.r.l.. Infatti
i servizi offerti dalla Arpanet di Domenico Augliera sono : 1) progettazione
e realizzazione di applicazioni web; 2) custom software; 3) design grafico;
4) indicizzazione sui motori di ricerca; 5) produzione audio. Oltre a tali
servizi la ditta del resistente offre i seguenti prodotti: 1) registrazione
domini; 2) hosting; 3) database; 3) casella e-mail; 4) assistenza.
Pertanto dalla documentazione prodotta
e dall’esame di quanto posto in linea su Internet, non si può ritenere
che il sig. Augliera abbia registrato ed usato il nome a dominio con lo
scopo primario di danneggiare l’attività della ricorrente e di sviarne
la clientela in quanto i servizi offerti e pubblicizzati su Internet dalla
Arpanet s.r.l. sono del tutto diversi da quelli offerti dalla ditta del
resistente.
Nè si può ritenere dimostrazione
di un intento accaparratorio la circostanza che il resistente abbia registrato
altri nomi a dominio privi di apparente relazione con la propria ditta,
in quanto tra i servizi offerti dalla Arpanet vi è quello relativo
alla registrazione di nomi a dominio e quindi non può escludersi
che Arpanet di Domenico Augliera sia intestataria di nomi a dominio su
mandato, senza spendita del nome, di propri clienti.
Si deve pertanto ritenere che il
ricorrente non abbia dimostrato la malafede del sig. Domenico Augliera
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
P.Q.M.
Visto il regolamento per l’assegnazione
e la registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD.it (regole di naming),
si respinge il ricorso per la riassegnazione del dominio arpanet.it, che
rimane assegnato alla Arpanet di Domenico Augliera
La presente decisione sarà comunicata
al registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 11 aprile 2005
Avv. Nicola Adragna.. |