C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
arpanet.it

Ricorrente: Arpanet S.r.l.
Resistente: Arpanet di Domenico Augliera
Collegio (unipersonale):  avv. Nicola Adragna

 Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail in data 27 gennaio 2005, la Arpanet s.r.l.  con sede legale in Milano, via S. Orsola n. 5, in persona del presidente e amministratore delegato sig. Pasquale Simone, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito: “regole di naming”), per ottenere il trasferimento a  suo favore del dominio arpanet.it,  registrato dal sig. Domenico Augliera per la Arpanet, con sede in Reggio Calabria Via Santa Lucia al Torrente 38. 

Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.arpanet.it.
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:

  • 1. che il nome a dominio in contestazione risultava trasferito alla Arpanet di Domenico Augliera   dal 11 dicembre 2003;
  • 2. che il dominio arpanet.it era stato sottoposto a contestazione e la stessa risulta registrata sul data base della R.A. il 20 luglio 2004; 
  • 3. che digitando l’indirizzo www.arpanet.it si arriva ad una pagina in costruzione in cui vi è un link al sito www.arpaweb.tv;  
Il 31 gennaio 2005 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. Il giorno successivo la segreteria di Crdd, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione al Registro e ad inviare al resistente per e-mail e per raccomandata con ricevuta di ritorno copia del ricorso e della documentazione allegata. 

La copia del ricorso inviata all’indirizzo risultante dal  data base whois del Registro ritornava al mittente per compiuta giacenza in data 10 marzo 2005.

Avendo in ogni caso l’ente conduttore provveduto a tutti gli adempimenti previsti dalle Regole di naming, il ricorso deve considerarsi regolarmente recapitato in tale data.

Quindi, decorso inutilmente il termine di 25 giorni previsto per le repliche, decorrente dal termine della compiuta giacenza,  senza che nulla pervenisse alla CRDD, in data 5 aprile 2005 veniva nominato quale saggio della presente procedura il sottoscritto avv. Nicola Adragna, il quale in pari data accettava l’incarico.

Allegazioni della ricorrente

La Arpanet s.r.l. deduce nel ricorso introduttivo di essere società regolarmente registrata in data 4 giugno 1998 nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano e essere titolare del marchio nazionale ARPANET depositato in data 9 luglio 2002 rivendicante le classi 35, 38, 41, 42 relativa alle attività di cui all’oggetto sociale, nonché del marchio nazionale ARPA depositato in data 15 maggio 1997 rivendicante la classe 38.

Afferma inoltre di operare dal 1998 nel settore dell’editoria elettronica e della consulenza hardware e software.

A dimostrazione di quanto deduce, la ricorrente  allega documentazione attestate il deposito del marchio Arpanet e Arpa a nome dell’amministratore Pasquale Simone nonchè visura della Camera di Commercio e certificato del Ministero delle Finanze relativo alla attribuzione del numero di Partita Iva.

Riguardo all’interesse verso il nome a dominio contestato, afferma la  ricorrente che già nel 2000 aveva avviato le procedure per la registrazione ma furono respinte in quanto il dominio risultava già assegnato all’ARPA Agenzia Regionale per la protezione ambientale sezione Friuli Venezia Giulia. Pertanto l’Arpanet decise di utilizzare altre estensioni disponibili per operare in Internet registrando www.arpanet.org, www.arpanet.info, www.arpanet.tv, www.arpanet.ws, www.arpanetperlacultura.it.

Successivamente consultando la banca dati della Registration Autority la Arpanet ha appreso che l’11 dicembre 2003 il nome a dominio arpanet.it è stato trasferito alla ditta individuale Arpanet di Domenico Augliera che vi avrebbe posto una pagina in costruzione con un link ipertestuale al dominio www.arpaweb.it, in cui sarebbero presentati prodotti e servizi identici a quelli trattati dalla ricorrente.

Secondo la ricorrente l’utilizzo del nome a dominio Arpanet da parte del resistente costituirebbe violazione dei diritti vantati da Arpanet s.r.l. sul marchio arpanet determinando un effetto confusorio e sviamento di clientela in quanto il sito proporrebbe offerte commerciali per l’acquisto di prodotti e servizi identici a quelli offerti da Arpanet s.r.l..

La  ricorrente deduce che il sig. Domenico Augliera  non può vantare diritti o interessi legittimi sul nome Arpanet con cui ha deciso di operare in quanto non riferito nè a un nome proprio nè ad un acronimo riconducibile a marchi e denominazioni dallo stesso depositate.

Quanto alla malafede, questa sarebbe palese nel fatto che il resistente utilizzi un marchio di proprietà altrui per proporre sul mercato prodotti e servizi identici ottenendone un illecito vantaggio economico e sfruttando la clientela di Arpanet s.r.l.

Rileva inoltre la ricorrente che il sig. Augliera avrebbe registrato nomi a dominio privi di apparente relazione con la sua ditta individuale e ciò dimostrerebbe un disegno di tipo accaparratorio.

Segnala infine la ricorrente che tale comportamento integrerebbe gli estremi della concorrenza sleale .

Il ricorrente chiede quindi il trasferimento in suo favore del nome a dominio contestato.

 Posizione del resistente

Come risulta documentato dal plico restituito all’ente conduttore, la copia del ricorso è stata restituita per compiuta giacenza e quindi, in conformità a quanto deciso costantemente in altre procedure, è  applicabile quanto previsto in tema di notifiche dall’art. 8 legge 890 del 20.11.1982, il quale prevede che la notifica si considera effettuata trascorsi dieci giorni dalla data del deposito presso l’ufficio postale del piego non reclamato dal destinatario. 

Motivi della decisione

a) identità o confondibilità del nome

L’articolo 16.6 lettera a) delle Regole di Naming impone, ai fini della rassegnazione di un nome a dominio, l’indagine sul requisito della identità o confondibilità del nome. 

Perché si possa riscontrare una identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. 

Il ricorrente deduce e documenta di essere società registrata con la ragione sociale Arpanet sin dal 1998 e di essere titolare del marchio Arpanet, marchio depositato nel 2002,   tramite il suo amministratore Pasquale Simone,  per le classi 35, 38, 41 e 42.

E’ evidente quindi l’identità e la confondibilità del nome della società e del marchio con  il nome a dominio contestato  arpanet.it 

Il primo requisito richiesto dalle regole di naming per la riassegnazione del nome a dominio è da ritenersi soddisfatto.

 
b) esistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Provata dal ricorrente la propria titolarità sul nome a dominio, spetta al resistente dare prova di essere anch’egli titolare di un diritto sullo stesso nome oppure provare l’esistenza di una delle circostanze  di cui all’art. art. 16.6 delle regole di naming, secondo il quale il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: 1) prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi;oppure  2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure  3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Secondo la ricorrente, il resistente non avrebbe alcun titolo al nome a dominio in quanto l’utilizzo della denominazione “arpanet” costituirebbe violazione dei diritti vantati da Arpanet s.r.l. sul marchio di cui è titolare determinando una illegittima situazione di interferenza con lo stesso e uno sviamento della clientela. 

La deduzione della ricorrente è peraltro in questa sede irrilevante. A prescindere infatti dalla fondatezza della deduzione (di cui peraltro si dubita), questo collegio non ha i poteri di valutare l’eventuale legittimità o meno di una denominazione sociale in relazione alla violazione di un marchio, decisione riservata all’autorità giudiziaria ordinaria.

In questa sede deve essere valutata invece l’esistenza o meno, ai sensi delle regole di naming, di un titolo in capo all’attuale assegnatario del nome a dominio che ne legittimi la registrazione. Sotto tale profilo non sono rilevanti ai fini della presente procedura le deduzioni del ricorrente in relazione alla  corrispondenza intercorsa con il resistente, riguardando aspetti che esulano dalla presente procedura. 

Il sig. Domenico Augliera, attuale assegnatario del nome a dominio qui contestato  non ha fornito a questo collegio alcuno strumento per verificare la sussistenza di un suo diritto sul nome arpanet, in quanto non ha fatto pervenire proprie memorie a controdeduzione di quanto sostenuto nel ricorso dal ricorrente. 

Il collegio non può che verificare quanto sostenuto dal ricorrente nella documentazione allegata al ricorso e cercare riscontri nella pagina web rispondente al dominio contestato. 

All’indirizzo www.arpanet.it corrisponde una pagina in cui attraverso un link sulla scritta ARPAnet si raggiunge il sito web arpaweb.tv. In detto sito è contenuta la descrizione nonchè l’offerta dei servizi della ditta individuale Arpanet di Domenico Augliera.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che l’impresa individuale di Domenico Augliera, con insegna “Arpanet di Domenico Augliera”,  è  stata  iscritta nel Registro delle Imprese il 10 luglio 2001 e che il sig. Augliera risulta assegnatario del nome a dominio, a nome della ditta Arpanet,  arpanet.it dall’11 dicembre 2003 in virtù di cessione da precedente assegnatario.

Nel caso di specie, a giudizio di questo collegio, si deve ritenere sussistente la circostanza di cui al punto 2 dell’art. 16.6 delle Regole di Naming.

E’ infatti documentalmente provato che il resistente  è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”; infatti dalla  visura camerale prodotta dal ricorrente stesso risulta l’iscrizione dal 10 luglio 2001 della ditta individuale Domenico Augliera con insegna Arpanet,  con inizio attività il 20 novembre 2000. Il nome a dominio è stato registrato dal sig. Augliera come persona fisica ma indicando nel campo org la ditta Arpanet. Nel sito cui si accede con un link da www.arpanet.it, compare sempre il nome della ditta Arpanet.

 Dato che l’esistenza di anche una sola delle circostanze previste dall’ultimo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming impone di ritenere che il resistente abbia titolo al nome a dominio, è da ritenersi che il resistente abbia titolo al nome a dominio in contestazione.

c) registrazione e uso del nome a dominio in mala fede.

Per completezza e ad abundantiam, si osserva che neppure il requisito della malafede, necessario per la riassegnazione del nome a dominio, appare esser stato dimostrato dalla ricorrente.

Secondo la ricorrente la  malafede del resistente sarebbe palese nel fatto che utilizza un marchio di proprietà altrui per proporre sul mercato prodotti e servizi identici ottenendone un illecito vantaggio economico. La condotta del sig. Augliera violerebbe la legge marchi e determinerebbe una situazione di concorrenza sleale con effettivo danno per la ricorrente.

Aggiunge la Arpanet inoltre che il sig. Augliera avrebbe registrato altri nomi a dominio privi di apparente relazione con la propria ditta individuale, nomi che non sarebbero utilizzati. Tale registrazione avrebbe l’ulteriore valenza di dimostrare un disegno di tipo accaparratorio.

Al  riguardo occorre precisare che nella presente procedura non è dato valutare i profili di legittimità del comportamento in relazione alla violazione della legge marchi o delle norme sulla concorrente.

Il collegio si deve limitare ad accertare se sussista la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio.

 Per quanto attiene la prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede l’art. 16.7 prevede che le seguenti circostanze, se dimostrate, siano ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:
a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. 
· b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente. 
· c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente. 
· d) La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. 
L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate. 

Secondo quanto dedotto dalla ricorrente dovrebbe ritenersi sussistente nel caso di specie la circostanze di cui al punto  c), in quanto il sig. Augliera utilizerebbe come nome a dominio un marchio altrui allo scopo di attrarre la clientela proponendo prodotti e servizi identici a quelli della Arpanet.

Al riguardo, la Arpanet s.r.l. ha depositato visure dei data base whois dai quali si riscontra che l’odierna ricorrente è assegnataria del nome a dominio arpanet sotto i tld .org (dal 4 settembre 1997) .info (dal 20 settembre 2001) .tv (dal 20 giugno 2000). 

  Ciò dimostra che l’odierna ricorrente ha fatto uso del nome a dominio arpanet fin dalla sua costituzione  ed è conosciuto su internet sotto tale denominazione.

La Arpanet s.r.l. ha inoltre documentato che aveva tentato di registrare il nome a dominio arpanet.it nel gennaio del 2000 ma il nome risultava già assegnato alla ARPA del Friuli Venezia Giulia.

La ricorrente a dimostrazione che i servizi e i prodotti offerti dalla Arpanet s.r.l. sarebbero del tutto identici a quelli offerti dalla ditta del resistente si limita a produrre una visura della Camera di Commercio da cui risulta l’oggetto sociale e l’attribuzione della Partita Iva con l’indicazione del tipo di attività.

Peraltro dall’esame dei siti internet che risultano allestiti sotto il marchio Arpanet dalla ricorrente, l’attività della Arpanet sembra prevalentemente costituita dalla divulgazione culturale tramite Internet.

In particolare il sito www.arpanet.org si definisce espressamente come un sito di informazione culturale nato con l’intento di utilizzare Internet come media per la divulgazione della cultura. Da questo sito poi si accede al sito arpabook.com che contiene un catalogo di libri elettronico.

Al sito www.arpanet.info è posta in linea una solo pagina nella quale viene descritta brevemente l’attività della Arpanet, come attività avente ad oggetto progetti di comunicazione culturale con le nuove tecnologie. Infine al sito www.arpanet.tv c’è un link  a www.calciomercato.tv che rimanda ad una casella di posta elettronica.

Nel  sito web posto in linea del sig. Domenico Agugliera vengono invece offerti una serie di servizi e prodotti informatici che nulla hanno a che fare con il tipo di attività effettivamente svolta e puubblicizzata fino ad oggi  dalla Arpanet s.r.l.. Infatti i servizi offerti dalla Arpanet di Domenico Augliera sono : 1) progettazione e realizzazione di applicazioni web; 2) custom software; 3) design grafico; 4) indicizzazione sui motori di ricerca; 5) produzione audio. Oltre a tali servizi la ditta del resistente offre i seguenti prodotti: 1) registrazione domini; 2) hosting; 3) database; 3) casella e-mail; 4) assistenza.
Pertanto dalla documentazione prodotta e dall’esame di quanto posto in linea su Internet, non si può ritenere che il sig. Augliera abbia registrato ed usato il nome a dominio con lo scopo primario di danneggiare l’attività della ricorrente e di sviarne la clientela in quanto i servizi offerti e pubblicizzati su Internet dalla Arpanet s.r.l. sono del tutto diversi da quelli offerti dalla ditta del resistente.

Nè si può ritenere dimostrazione di un intento accaparratorio la circostanza che il resistente abbia registrato altri nomi a dominio privi di apparente relazione con la propria ditta, in quanto tra i servizi offerti dalla Arpanet vi è quello relativo alla registrazione di nomi a dominio e quindi non può escludersi che Arpanet di Domenico Augliera sia intestataria di nomi a dominio su mandato, senza spendita del nome, di propri clienti.

  Si deve pertanto ritenere che il ricorrente non abbia dimostrato la malafede del sig. Domenico Augliera nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Visto il regolamento per l’assegnazione e la registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD.it (regole di naming), si respinge il ricorso per la riassegnazione del dominio arpanet.it, che rimane assegnato alla Arpanet di Domenico Augliera

La presente decisione sarà comunicata al registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 11 aprile 2005

Avv. Nicola Adragna.. 


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