e-solvs.r.l.

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
aol.it


Ricorrenti: American Online Inc. e AOL Technologies Ireland Limited
Resistente: Lidia Caruccio
Collegio (unipersonale): avv. Fabio Salvatori

Svolgimento della procedura.

Con ricorso pervenuto alla e-solv per posta elettronica il 18 gennaio 2001 la American Online Inc. con sede in 22000 AOL Way, Dulles, Virginia (U.S.A.) e la AOL Technologies Ireland Limited con sede in 3030 Lake Drive, Citywest  Business Campus, Saggart, Co. Dublino (Irlanda), introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio aol.it, registrato dalla  sig.ra Lidia Carruccio.

In data 19 gennaio 2001 la segreteria dell'e-solv verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.aol.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:

- che il dominio aol.it risultava assegnato alla signora Caruccio dal 18 luglio 2000;
- che il dominio aol.it non era ancora stato sottoposto a contestazione, nonostante le ricorrenti avessero prodotto copia della lettera di contestazione, dalla quale la stessa risultava ricevuta dalla Registration Authority il 5 gennaio 2001;
- che all'indirizzo www.aol.it non risultava pagina alcuna;

In data 22 gennaio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della e-solv  verificava nuovamente che non vi era alcuna pagina web all’indirizzo www.aol.it e che il dominio non era ancora stato sottoposto a contestazione. In data 22 gennaio 2001 pertanto, essendo ampiamente scaduto il termine entro il quale la Registration Authority, ai sensi dell’art. 14 delle regole di naming,  era tenuta a registrare sul data base la contestazione del nome a dominio, la e-solv provvedeva ad inviare una e-mail alla Registration Authority chiedendo chiarimenti sul ritardo relativo alla contestazione del dominio. In data 23 gennaio 2001 il domini risultava sottoposto a contestazione.

Verificata la regolarità del ricorso, il 24 gennaio 2001 la segreteria dell’e-solv  provvedeva ad inviare alla sig.ra Lidia Caruccio copia del ricorso per raccomandata, per posta elettronica e per fax agli indirizzi risultanti dal database whois. Contestualmente inviava per posta elettronica comunicazione dell’inizio della procedura alla Registration Authority ed alla Naming Authority.

Il 14 febbraio 2001 perveniva all’e-solv la replica della signora Caruccio, che veniva inoltrata alle ricorrenti. Veniva quindi nominato quale saggio l’avv. Fabio Salvatori, che in data 17 febbraio 2001 accettava l’incarico.

Fatto.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti affermano che la America Online Inc., meglio conosciuta con l’acronimo AOL, è una delle più note aziende a livello mondiale nel settore dell’informatica e, in particolare, di Internet, nell’ambito della quale forniscono all’utenza un’ampia gamma di servizi “online”.

In particolare ai fini del presente procedimento, America Online.Inc afferma e documenta essere titolare, fra le altre, delle seguenti registrazioni:
- “aol” registrazione nazionale n. 00724172 depositata il 24 febbraio 1995 concessa il 22 settembre 1997 per contraddistinguere i servizi delle classi 38 e 42:
- “aol” registrazione nazionale n. 00728518 depositata il 30 giugno 1995 e concessa il 13 ottobre 1997 per contraddistinguere i prodotti e servizi delle clessi 9 e 16;
- “Aol” registrazione comunitaria n. 000118547 depositata il 1° aprile 1996 e concessa il 21 maggio 1998 per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 38 e 42;
- “Aol” registrazione comunitaria n. 000526632 depositata il 25 aprile 1997 e concessa il 26 marzo 1999 per contraddistinguere prodotti e servizi delle classi 14, 18, 25.

Tali marchi sono utilizzati in Europa dalla AOL Technologies Ireland Ltd su autorizzazione della American Online Inc.

Il 26 agosto 1999 il nome a dominio aol.it veniva registrato dalla One on Line di Alessandro Amelio s.a.s. di Agropoli. Diffidata dai legali della ricorrente (che peraltro, a quel che risulta, non avevano provveduto alla contestazione del nome a dominio come previsto dall’art. 14 delle regole di naming), la One on line sembrava in un primo tempo accedere alla richiesta di AOL, rinviandole il 26 giugno 2000 una lettera di rinuncia al dominio (post-datata al 31.7.2000) che la AOL avrebbe dovuto utilizzare per riottenere il dominio contestato; sennonché, prima di tale data il dominio veniva trasferito della One on line alla signora Lidia Caruccio, anch’essa di Agropoli.

Quest’ultima registrazione è stata debitamente contestata presso la Registration Authority dalla AOL, che deduce la malafede dell’attuale assegnataria dal fatto che essa non ha alcun diritto sul termine AOL, che all’indirizzo www.aol.it non risulterebbe alcunché, e che addirittura la assegnataria sarebbe persona inesistente, non risultando da ricerche effettuate dalle ricorrenti alcun soggetto corrispondente al nome ed al codice fiscale dell’assegnataria. Quest’ultima circostanza è però recisamente (e documentalmente) smentita dalla resistente, che con le proprie repliche ha inviato copia del proprio documento di identità e del proprio codice fiscale; dimostrando così la infondatezza dell’assunto delle ricorrenti.

Per il resto la signora Caruccio nega di aver mai utilizzato sul proprio sito – che ammette essere tuttora in costruzione – il marchio AOL. Afferma poi che il dominio è stato registrato per pubblicare un sito strettamente personale privo di scopi commerciali o pubblicitari. Sostiene infine di non aver mai sentito parlare di America On Line, e di aver registrato il dominio in buona fede, senza alcuno degli scopi (dettagliatamente esplicitati nelle proprie repliche) da cui le regole di naming e le UDPR di Icann consentono di trarre elementi di convincimento circa la mala fede del resistente.

Motivi della decisione.

Identità del nome a dominio e possibilità di confusione.

Dalla documentazione versata in atti risulta indubbio il diritto delle ricorrenti sul  nome AOL sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, il termine corrisponde all’acronimo della America On Line.Inc, e fa addirittura parte del nome della sua licenziataria per l’Europa; dall’altro AOL è marchio registrato da tempo, i cui diritti appartengono senza alcun dubbio alle ricorrenti.

Essendo il marchio AOL identico al nome a dominio registrato, risulta soddisfatto quanto richiesto dall’art. 16.6.a delle vigenti regole di naming.

Diritti o interessi legittimi della resistente.

Una volta provata da parte delle ricorrente l’esistenza di propri diritti di esclusiva sul termine AOL, sarebbe spettato alla signora Caruccio dimostrare l’esistenza di un proprio diritto o legittimo interesse sul nome a dominio contestato.

Tale onere non è stato soddisfatto. La resistente (il cui nome e le iniziali nulla hanno a che fare con il nome a dominio in contestazione) non ha in alcun modo provato alcuna delle circostanze da cui le regole di naming consentono di dedurre l’esistenza di un legittimo interesse o titolo al nome a dominio.

Si ritiene pertanto soddisfatto anche quanto richiesto dall’art. 16.6.b

Sulla malafede.

Come già accennato in punto di fatto, le ricorrenti hanno dedotto addirittura l’inesistenza dell’attuale assegnataria, documentandola con gli esisti di una ricerca effettuata su internet del nominativo e del codice fiscale della signora Caruccio.

Osserva il collegio che – a prescindere dalla documentale smentita di tale assunto offerta dalla signora Caruccio – la documentazione prodotta era comunque del tutto inidonea a dimostrare l’infondata affermazione delle ricorrenti. Si tratta infatti di ricerche effettuate su banche dati prive sia del requisito della ufficialità, sia del requisito della completezza, non comprendendo esse – come è stato ampiamente dimostrato dalla resistente – la totalità dei dati e dei soggetti italiani.

Ciò premesso, ritiene tuttavia questo collegio che nella fattispecie in esame si rinvengono elementi tali da poterne dedurre la malafede dell’attuale assegnataria nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Anzitutto, destano attenzione le peculiari modalità di registrazione del nome a dominio. Verificando i dati relativi al dominio aol.it presso la Registration Authority (prodotti dalle ricorrenti) si deduce chiaramente che il dominio è stato trasferito direttamente dalla precedente assegnataria One on line alla signora Caruccio, inviando alla RA contestualmente la rinuncia del precedente assegnatario e la domanda del nuovo. Rinuncia, nuova lettera di AR, modulo tecnico ed assegnazione risultano tutti in data 17 e 18 luglio 2000. Non solo; mantainer, postmaster e tech-c sono esattamente gli stessi per nuovo e vecchio assegnatario, entrambi – guarda caso – residenti nello stesso paese (Agropoli).

Difficile credere che si tratti di semplici coincidenze; così come estremamente difficile risulta credere all’affermazione della signora Caruccio di non aver mai sentito parlare di America on Line. I tempi e le procedure seguite per ottenere a proprio favore il trasferimento del nome a dominio aol.it – così come la precisione degli argomenti addotti nelle repliche a propria difesa – dimostrano che la signora Caruccio non è affatto digiuna di conoscenze dei meccanismi di funzionamento della rete e delle regole di naming. E’ quindi del tutto inverosimile che non conoscesse AOL (attivo da anni sulla rete ed uno dei più grossi operatori americani), o che, dovendo registrare un nome a dominio per uso personale, non abbia neppure controllato su un motore di ricerca se il dominio che intendeva registrare corrispondesse o meno a qualche altro soggetto.

Anche la scelta di registrare aol.it non è stata evidentemente per la signora Caruccio casuale. Basterà osservare al riguardo che interrogando il data base della Registration Authority il dominio in questione non è mai risultato  libero,  essendo registrato dalla One on Line. Né è stata indicata dalla signora Caruccio la ragione per la quale, fra i tanti nomi a dominio liberi, la sua scelta sia caduta proprio su aol.it, che non solo non risultava libero, ma non ha alcuna attinenza con il suo nome o con le sue iniziali.

Dunque, come documentalmente risulta, la registrazione del dominio AOL.it non è stata casuale, ma frutto di un ben preciso accordo con il precedente assegnatario, che ha portato ad una operazione di trasferimento rapida e ben congegnata, resa possibile dalla circostanza che le odierne ricorrenti avevano omesso di inviare la procedura di contestazione del nome a dominio presso la RA; contestazione che, se effettuata, ai sensi dell’art. 14 delle regole di naming avrebbe impedito il trasferimento del nome a dominio dalla One on Line alla signora Caruccio.

E’ quindi opinione di questo collegio che la signora Caruccio sia solo un prestanome del precedente assegnatario perfettamente a conoscenza del fatto che le ricorrenti pretendevano la restituzione del dominio illecitamente registrato; e come tale ha registrato e mantiene il dominio in mala fede.

Tale decisione è confortata dalla circostanza che nessuna attività appare svolta dalla Caruccio con il dominio in questione. Nulla risulta in concreto al di là della generica affermazione della resistente di voler utilizzare a non meglio precisati “scopi personali”; e nel dominio, a 8 mesi dal suo trasferimento in capo all’attuale assegnataria, risulta a tutt’oggi una pagina bianca. Dal che puo’ desumersi che il dominio sia stato registrato e mantenuto dalla signora Caruccio al solo scopo di impedire alle ricorrenti di riflettere nel nome a dominio il proprio nome ed il proprio marchio legittimamente registrato.

Per quanto precede, ritiene questo collegio che il dominio sia stato mantenuto e registrato in malafede, e che quindi sia stato soddisfatto anche il requisito previsto dall’art. 16.6.c delle regole di naming affinchè possa essere disposta la riassegnazione del nome a dominio contestato.

PQM

Questo collegio unipersonale, visti gli art. 16.6 e 16.7 delle vigenti regole di naming, dispone la revoca del nome a dominio AOL.it dall’attuale assegnatario e la sua riassegnazione alla AOL Technologies Ireland Ltd, con sede in 3030  Lake Drive, Citywest Business Campus, Saggart, Co. Dublino (Irlanda).

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority affinché le sia data esecuzione.

Roma, 3 marzo 2001

Avv. Fabio Salvatori
 
 

 


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