Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
acquista-acomplia.it
Ricorrente: Sanofi-Aventis
(avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Eurodns S.A.
Collegio (unipersonale):
avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
Svolgimento della procedura.
Con ricorso ricevuto per
e-mail da CRDD in data 15 maggio 2007 la Società Sanofi-Aventis,
con sede legale in 174, Avenue de France, Parigi, Francia, in persona del
legale rappresentante Carole Tricoire, rappresentata nella presente procedura
dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliati
a tal fine, giusta delega in calce al ricorso, in Torino, presso la sede
dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Emilia 8, introduceva
una procedura di riassegnazione ex art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione
e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it ed ex art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel cccTLD. it (nel seguito Regolamento)
per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio acquista-acomplia.it
registrato dalla Eurodns S.A.
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali risultava in particolare:
a) che il dominio acquista-acomplia.it
era stato assegnato alla Eurodns S.A. dal 29 novembre 2004;
b) che il nome a dominio
era stato sottoposto a contestazione registrata sul database del Registro
in data 5 aprile 2007;
c) che digitando l'indirizzo
http://www.acquista-acomplia.it si giungeva ad una pagina web di “parcheggio”,
ossia in gran parte vuota e riportante in calce la scritta “www.acquista-acomplia.it
Registered and Parked with EuroDNS” ed un disclaimer.
Ricevuto il ricorso e la
relativa documentazione anche in formato cartaceo, il 22 maggio 2007 C.R.D.D.
inviava alla Eurodns S.A. copia del ricorso e della documentazione mediante
plico raccomandato con ricevuta di ritorno, con l'invito ad inviare a C.R.D.D.
le
proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.
La Eurodns S.A. riceveva
il ricorso in data 29 maggio 2007 ma non inviava alcuna replica. Pertanto,
scaduti inutilmente i termini, in data 26 giugno 2007 C.R.D.D. nominava
quale esperto per la decisione della presente procedura il sottoscritto
avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi, che in data 2 luglio 2007 accettava
l'incarico.
Allegazioni delle parti.
Nel proprio ricorso la ricorrente
afferma e documenta di essere titolare del marchio internazionale 825821
“ACOMPLIA” (allegato 5 al reclamo) registrato il 7 maggio 2004 e
del marchio comunitario 3565678 “ACOMPLIA” (allegato 6 al reclamo), depositato
il 2 dicembre 2003 e registrato il 26 aprile 2005; marchi registrati precedentemente
rispetto alla registrazione del dominio acquista-acomplia.it avvenuta il
29 novembre 2004 dalla resistente, che avrebbe registrato il suo dominio
allorquando tutta la stampa internazionale già stava parlando del
progetto ACOMPLIA.
La ricorrente sostiene poi
che tale nome a dominio non corrisponde alla ditta, denominazione o ragione
sociale della resistente, trattandosi di un tipico segno di fantasia in
relazione al quale la resistente non può avere alcun diritto o interesse
legittimo.
La ricorrente afferma infine
che la resistente avrebbe registrato anche un altro nome a dominio, vale
a dire acquistaacomplia.it, per il quale la odierna ricorrente aveva già
promosso analoga procedura che si era conclusa con la riassegnazione del
nome a dominio acquistaacomplia.it alla odierna ricorrente. La ricorrente
afferma che il sito acquista-acomplia.it è un nome a dominio “gemello”
rispetto ad acquistaacomplia.it e fa evidentemente parte del medesimo progetto.
Un progetto dove acquistaacomplia.it era usato, come accertato nella decisione
di riassegnazione del 7 marzo 2007, per vendere i prodotti della
ricorrente via Internet.
La resistente non ha fatto
pervenire alcunché entro i termini stabiliti.
Motivi della decisione.
I motivi dedotti dalla ricorrente
appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano
soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
a) identità e confondibilità
del nome
Dalla documentazione agli
atti la ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio internazionale
825821 registrato il 7 maggio 2004 e del marchio comunitario 3565678 depositato
il 2 dicembre 2003 e registrato il 26 aprile 2005; marchio che è
esattamente corrispondente al cuore del nome a dominio acquista-acomplia.it
assegnato alla Eurodns S.A. ed oggetto della odierna contestazione.
Risulta dunque soddisfatto
il requisito richiesto dall'art. 3.6, co. 1, lett. a) del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”, in base al quale affinché
si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità
“il nome a dominio sottoposto a opposizione deve essere identico o tale
da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo
aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
b) inesistenza di un diritto
della resistente sul nome a dominio contestato
Una volta che il ricorrente
abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta
al resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto
o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art.
3.6, co. 3 lett. a), b), c) del Regolamento dalle quali si può desumere
la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto
o titolo. Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto
sul nome di dominio acquista-acomplia.it, in quanto corrispondente al cuore
dei propri marchi registrati.
La resistente, non essendosi
costituita, non ha controdedotto alcunché al ricorso, né
ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare
un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio
contestato. Né dalla documentazione agli atti né da quanto
reperibile sul sito Internet, la EuroDNS appare avere alcun
titolo al suddetto nome a dominio.
Infatti, non risulta né
che la resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona
fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a
dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni
e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento), visto che all’indirizzo
www.acquista-acomplia.it vi è una pagina sostanzialmente vuota salvo
che per il disclaimer e la scritta ““www.acquista-acomplia.it Registered
and Parked with EuroDNS”; nè che la resistente “è conosciuta,
personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente
al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”(art.
3.6, co. 3, lett. b del Regolamento), visto che nel sito da esso registrato
il resistente è sempre indicato come Eurodns S.A; nè che
la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale,
oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente
o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante
all’indirizzo www.acquista-acomplia.it non è utilizzato a sostegno
di alcuna attività.
c) registrazione e uso
del nome a dominio in malafede.
Per quanto attiene alla malafede
nella registrazione e nell’uso del dominio, la notorietà del marchio
ACOMPLIA non lascia spazio ad improbabili ipotesi di coincidenze nella
scelta del nome da registrare come dominio, né possibilità
di pensare che la resistente ignorasse l’esistenza di diritti altrui sui
nomi da essa registrati ritenendosi così soddisfatta la circostanza
di cui al punto c) dell'art. 3.7 del Regolamento.
Inoltre, dalla documentazione
agli atti risulta che il nome a dominio acquista-acomplia.it, registrato
dalla Eurodns S.A. in data 29 novembre 2004, non è mai stato effettivamente
utilizzato. La resistente si è limitata infatti alla costruzione
di una singola pagina Web sulla quale appare la sola dicitura “www.acquista-acomplia.it
Registered and Parked with EuroDNS” ed il logo della EuroDNS.Si tratta
quindi di un caso di detenzione passiva (passive holding) di un nome a
dominio, circostanza ormai pacificamente riconosciuta nell’ambito delle
procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali quale indice della
malafede nella registrazione e nella detenzione del nome a dominio. La
detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo, senza che l’assegnatario
ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza
l’ipotesi) che oltre alla mancanza di un legittimo interesse, il dominio
sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo
a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
A ciò è da
aggiungersi che risulta provato che lo stesso resistente ha già
registrato altri nomi per i quali sono state attivate con esito positivo
procedure di riassegnazione, di cui una relativa ad un nome a dominio analogo
al presente (acquistaacomplia.it). Il che costituisce ulteriore indice
della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
dimostrando l’esistenza di un preordinato disegno volto all’accaparramento
di nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui.
Si ritiene quindi dimostrata
la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, co.1, lett. c) e
art. 3.7 del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione
del nome a dominio acquista-acomplia.it alla società Sanofi-Aventis,
con sede legale in Avenue de France, 174, Parigi.
La presente decisione sarà
comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 17 luglio 2007
Andrea Sirotti Gaudenzi
.
|