Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
028585.it
Ricorrente: Autoradiotassi Soc. Coop. (avv. Maria Antonietta Resti)
Resistente: T-Airport di Laura Tempesta (avv. Victor Vinko Jerkunica)
Collegio (unipersonale): avv. Pieremilio Sammarco
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail
da C.R.D.D. il 15 luglio 2008 la Autoradiotassi Soc. Coop., con sede in
Piazza Velasca, 5, 20122 Milano, in persona del suo presidente Sig.
Enrico Pogliani, rappresentata e difesa dall’avv. Maria
Antonietta Resti, presso il cui studio in Via Giambologna, 1, 20136
Milano si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva
una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio 028585.it, registrato
dalla T-Airport di Laura Tempesta, domiciliata ai fini della
registrazione del dominio in via Val Trompia, 18, 20157 Milano, ma con
sede in via Don F. B. Della Torre, 2, 20157 Milano.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio 028585.it era stato creato il 20 maggio 2005 ed era registrato a nome della T-Airport di Laura Tempesta;
b) che il nome a dominio era
stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata
sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
c) che digitando
l’indirizzo http://www.028585.it si giungeva ad una pagina che
sostanzialmente reindirizzava alla pagina
http://www.autopubblica.com/028585/index.htm.
Effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro e ricevuto in data 18 luglio 2008 il ricorso
e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla
resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal
database del Registro.
Il plico veniva
restituito dalle poste per compiuta giacenza, compiutasi in data 24
agosto 2008. Tale data veniva quindi considerata, ai sensi degli artt.
4.4, III comma, lett. b) e 4.6, I comma del Regolamento, data di inizio
della procedura, che C.R.D.D. comunicava alle parti il 5 settembre
2008, una volta ricevuto dalle poste il plico non consegnato.
Scaduto inutilmente il 18
settembre 2008 il termine per le repliche, il 22 settembre 2008 veniva
nominato quale esperto l’avv. Pieremilio Sammarco, che il
successivo 25 settembre accettava l’incarico.
Il 6 ottobre 2008 perveniva a
C.R.D.D. mediante raccomandata spedita il 30 settembre 2008, una
memoria difensiva per la T-Airport di Laura Tempesta, difesa
dall’avv. Victor Vinko Jerkunica, giusta delega in calce alla
memoria stessa.
Posizioni delle parti.
La Ricorrente documenta di
essere una cooperativa costituita nel 1958 per il servizio radiotaxi
nella città di Milano. Sin dalla sua fondazione, la Cooperativa
ha utilizzato ed indicato all’utenza il numero telefonico 028585,
che è riportato sui taxi della Cooperativa e ne è
divenuto elemento identificativo tanto da essere da questa registrato
come marchio nel 1990.
Tale identificazione ha
ingenerato nell’utenza un automatico collegamento tra la
Cooperativa taxi ed il suo numero telefonico, grazie soprattutto alla
pubblicità effettuata mediante diffusione di adesivi con il
proprio logo, che viene altresì riportato sulle ricevute
rilasciate ai passeggeri.
La Ricorrente documenta inoltre
che il dominio 028585.it è stato registrato da una ditta, la
T-Airport, che svolge attività di autonoleggio con conducente e
la pubblicizza con sito accessibile all’indirizzo
http://www.milanotaxi.it. A tale sito veniva indirizzato
l’utente che si fosse collegato all’indirizzo
http://www.028585.it prima che la Cooperativa si opponesse
all’assegnazione del dominio.
La Ricorrente, ribadita
l’identità del nome a dominio in contestazione al proprio
marchio registrato, afferma che il dominio è stato registrato e
mantenuto in malafede, deducendo al riguardo una serie di circostanze
di ciò indicative.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
La Resistente, da parte sua,
non ha ritenuto ritirare la raccomandata contenente il ricorso
né, pur risultando regolarmente ricevuta la e-mail con cui
è stato comunicato l’inizio della procedura, ha ritenuto
costituirsi nei termini nel presente procedimento.
Soltanto in data 6 ottobre
2008, successivamente alla nomina dell’esperto, è
pervenuto a C.R.D.D. scritto difensivo spedito mediante raccomandata il
30 settembre 2008.
Motivi della decisione.
a) In via preliminare: sull’ammissibilità della memoria della Resistente.
In via
preliminare, deve esaminarsi l’ammissibilità della memoria
della T-Airport di Laura Tempesta pervenuta a C.R.D.D. il 6
ottobre 2008.
A questi soli fini, si osserva
che in apposito capitolo della memoria la Resistente deduce che del
ricorso non sarebbe stata data comunicazione con raccomandata a.r. e
che la e-mail con la data di inizio della procedura sarebbe stata
inviata per semplice e-mail e non per posta elettronica certificata. Da
ciò la Resistente, pur evidentemente conscia della
tardività del deposito, deduce la tempestività della sua
memoria.
Si tratta peraltro di tesi infondata, sia in fatto che in diritto.
Risulta agli atti della
procedura che il ricorso e la relativa documentazione sono stati
inviati con raccomandata a.r. alla T-Airport di Laura Tempesta
all’indirizzo risultante dal database del Registro, ossia via Val
Trompia 18, Milano. E’ giurisprudenza pacifica di tutte le
procedure di riassegnazione e precisa previsione del Regolamento per
l’assegnazione ed il mantenimento dei nomi a dominio nel Registro
del ccTLD .it, che sia onere dell’assegnatario mantenere
aggiornato il proprio domicilio indicato nel database whois, essendo ad
ogni effetto valide le comunicazioni effettuate dal Registro e dai
P.S.R.D. a tale indirizzo. Nel caso di specie, poi, il plico è
stato restituito non per essere il destinatario trasferito o
sconosciuto, ma per compiuta giacenza; segno inequivocabile che la
T-Airport di Laura Tempesta risulta tuttora avere un domicilio a tale
indirizzo.
Secondo l’art. 4.4, III
comma, lett. b), nel caso di mancato recapito della raccomandata per
compiuta giacenza il ricorso si considera conosciuto al compiersi del
periodo di giacenza, e da esso decorre il termine di 25 giorni previsto
per le repliche del resistente. Il termine per le repliche è
quindi spirato alle ore 24 del 18 settembre 2008, ossia 25 giorni dopo
il 24 agosto 2008, giorno finale della giacenza del plico.
Dato che l’art. 4.14 del
Regolamento specifica che i termini previsti nelle procedure di
riassegnazione sono perentori, la memoria presentata il 6 ottobre 2008
è tardiva ed inammissibile.
Per completezza, si osserva che
la memoria sarebbe inammissibile anche volendo accogliere la tesi della
Ricorrente, secondo cui essa avrebbe avuto conoscenza del ricorso solo
tramite l’e-mail del 5 settembre 2008. Anche in questo
caso, la memoria sarebbe comunque inammissibile, essendo pervenuta ben
oltre la scadenza del termine.
Contraddittoria e priva di
fondamento è infine la pretesa che detta e-mail dovesse essere
inviata ad una casella di posta elettronica certificata.
Contraddittoria, in quanto comunque la Ricorrente in altra parte della
sua memoria ammette di aver ricevuto la suddetta e-mail, specificando
esattamente data e orario nel quale la ha ricevuta (5 settembre 2008,
ore 17,52); priva di fondamento in quanto il Regolamento non impone
agli assegnatari dei domini di avere caselle di posta elettronica
certificata, né impone ai P.S.R.D. di utilizzare la procedura
P.E.C. per le proprie comunicazioni.
La memoria
della Resistente è quindi inammissibile, in quanto tardiva, e di
essa non verrà tenuto conto ai fini della decisione.
b) Identità e confondibilità del nome a dominio.
Sussiste il requisito della
identità o confondibilità del nome a dominio ai sensi
dell’art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento, essendo il nome
a domino in contestazione del tutto identico al marchio 028585
registrato sin dal 1990 dalla Ricorrente.
c) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.
La T-Airport di Laura Tempesta
non risulta aver alcun diritto concorrente con il diritto di marchio
vantato dalla Autoradiotassi Soc. Coop., né risulta agli atti o
su Internet alcuna delle circostanze dalle quali l’art. 3.6,
ultimo comma del Regolamento autorizza a dedurre l’esistenza a
favore della Resistente di un titolo all’uso del dominio.
d) Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Ritiene il Collegio che la
documentazione prodotta dalla Ricorrente dimostri ampiamente la
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da
parte della T-Airport di Laura Tempesta.
In particolare, appare palese
l’intenzione della Resistente di utilizzare il nome a dominio
028585.it per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet
creando motivi di confusione con il marchio della Ricorrente, per
svolgere attività in concorrenza con quella della Ricorrente
danneggiandone gli affari ed impedire alla Ricorrente stessa di
registrare un dominio che rifletta il proprio marchio registrato [art.
3.7, lett. b), c) e d)].
Dalla documentazione in atti
risulta che sia la Ricorrente che la Resistente effettuano entrambe
servizio di trasporto pubblico nello stesso ambito territoriale; la
prima dal 1958, la seconda dal 2003. Dato che non esiste nessun
plausibile collegamento fra il nome a dominio in contestazione e la
T-Airport, e che invece 028585 corrisponde esattamente al marchio ed al
numero telefonico della Ricorrente, non può pensarsi che la sua
registrazione sia frutto di mera coincidenza, ma deve ritenersi che
essa sia atto volutamente posto in essere per svolgere sleale
concorrenza nei confronti della Cooperativa ricorrente.
Ciò è confermato
dal contenuto del sito posto nel dominio 028585.it e dallo sviluppo che
esso ha avuto in relazione alle contestazioni avanzate dalla
Ricorrente. Quest’ultima documenta che inizialmente chi accedeva
all’indirizzo http://www.028585.it veniva dirottato
all’indirizzo http://www.milanotaxi.it, contenente il sito
pubblicitario della T-Airport. Successivamente, una volta rinnovata
l’opposizione presso il Registro, per un periodo di tempo la home page
del dominio in contestazione era rimasta oscurata; salvo poi (ed
è la situazione visibile su Internet al momento in cui viene
redatta la presente decisione) essere nuovamente reindirizzata alla
pagina posta all’indirizzo
http://www.autopubblica.com/028585/index.htm mediante tecnica di
richiamo nel frame.
La home page del dominio
autopubblica.com è peraltro identica a quella del dominio
milanotaxi.it, ed entrambe pubblicizzano esclusivamente la T-Airport.
La pagina all’indirizzo
http://www.autopubblica.com/028585/index.htm contiene invece
“numeri di pubblica utilità”, che peraltro si
limitano ai numeri di tre radiotaxi di Milano e ad un unico numero di
autonoleggio, quello della T-Airport di Laura Tempesta. Da tale pagina
è possibile accedere, mediante link sulla definizione dei
servizi, ad altre due pagine dedicate alle informazioni relative al
tipo di prestazione offerto dal servizio Taxi e dal servizio di
noleggio con conducente; pagine nelle quali appare un giudizio sommario
circa la presunta maggiore economicità e comodità di
quest’ultimo a scapito del primo.
Una ricerca sui database whois
dei domini milanotaxi.it e autopubblica.com (domini su cui si trova il
sito pubblicitario della T-Airport) rivela poi che essi sono entrambi
registrati a nome di una persona che dichiara lo stesso domicilio
dichiarato da chi ha registrato il dominio 028585.it (via Val Trompia
18, Milano). Gli indirizzi di posta elettronica riferiti nei
database per i suddetti tre domini sono tutti appartenenti al dominio
milanotaxi.it.
Appare quindi dimostrato che il
nome a dominio 028585.it è stato registrato e mantenuto in
malafede dalla T-Airport di Laura Tempesta, onde svolgere con esso una
sleale concorrenza con la Cooperativa ricorrente.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione
del nome a dominio 028585.it alla Autoradiotassi Soc. Coop., con sede
in Piazza Velasca, 5, 20122 Milano.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 7 ottobre 2008
Avv. Pieremilio Sammarco
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