Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
028585.it
 
Ricorrente: Autoradiotassi Soc. Coop. (avv. Maria Antonietta Resti)
Resistente: T-Airport di Laura Tempesta (avv. Victor Vinko Jerkunica)
Collegio (unipersonale): avv. Pieremilio Sammarco

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 15 luglio 2008 la Autoradiotassi Soc. Coop., con sede in Piazza Velasca, 5, 20122 Milano, in persona del suo presidente Sig. Enrico Pogliani,  rappresentata e difesa dall’avv. Maria Antonietta Resti, presso il cui studio in Via Giambologna, 1, 20136 Milano si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio 028585.it, registrato dalla T-Airport di Laura Tempesta, domiciliata ai fini della registrazione del dominio in via Val Trompia, 18, 20157 Milano, ma con sede in via Don F. B. Della Torre, 2, 20157 Milano.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio 028585.it  era stato creato il 20 maggio 2005 ed era registrato a nome della T-Airport di Laura Tempesta;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.028585.it si giungeva ad una pagina che sostanzialmente reindirizzava alla pagina http://www.autopubblica.com/028585/index.htm.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 18 luglio 2008 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro. 

 Il plico veniva restituito dalle poste per compiuta giacenza, compiutasi in data 24 agosto 2008. Tale data veniva quindi considerata, ai sensi degli artt. 4.4, III comma, lett. b) e 4.6, I comma del Regolamento, data di inizio della procedura, che C.R.D.D. comunicava alle parti il 5 settembre 2008, una volta ricevuto dalle poste il plico non consegnato.

Scaduto inutilmente il 18 settembre 2008 il termine per le repliche, il 22 settembre 2008 veniva nominato quale esperto l’avv. Pieremilio Sammarco, che il successivo 25 settembre accettava l’incarico.

Il 6 ottobre 2008 perveniva a C.R.D.D. mediante raccomandata spedita il 30 settembre 2008, una memoria difensiva per la T-Airport di Laura Tempesta, difesa dall’avv. Victor Vinko Jerkunica, giusta delega in calce alla memoria stessa.

Posizioni delle parti.

La Ricorrente documenta di essere una cooperativa costituita nel 1958 per il servizio radiotaxi nella città di Milano. Sin dalla sua fondazione, la Cooperativa ha utilizzato ed indicato all’utenza il numero telefonico 028585, che è riportato sui taxi della Cooperativa e ne è divenuto elemento identificativo tanto da essere da questa registrato come marchio nel 1990.

Tale identificazione ha ingenerato nell’utenza un automatico collegamento tra la Cooperativa taxi ed il suo numero telefonico, grazie soprattutto alla pubblicità effettuata mediante diffusione di adesivi con il proprio logo, che viene altresì riportato sulle ricevute rilasciate ai passeggeri.

La Ricorrente documenta inoltre che il dominio 028585.it è stato registrato da una ditta, la T-Airport, che svolge attività di autonoleggio con conducente e la pubblicizza con sito accessibile all’indirizzo http://www.milanotaxi.it.  A tale sito veniva indirizzato l’utente che si fosse collegato all’indirizzo http://www.028585.it prima che la Cooperativa si opponesse all’assegnazione del dominio.

La Ricorrente, ribadita l’identità del nome a dominio in contestazione al proprio marchio registrato, afferma che il dominio è stato registrato e mantenuto in malafede, deducendo al riguardo una serie di circostanze di ciò indicative.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

La Resistente, da parte sua, non ha ritenuto ritirare la raccomandata contenente il ricorso né, pur risultando regolarmente ricevuta la e-mail con cui è stato comunicato l’inizio della procedura, ha ritenuto costituirsi  nei termini nel presente procedimento.

Soltanto in data 6 ottobre 2008, successivamente alla nomina dell’esperto, è pervenuto a C.R.D.D. scritto difensivo spedito mediante raccomandata il 30 settembre 2008.

Motivi della decisione.

a) In via preliminare: sull’ammissibilità della memoria della Resistente.

    In via preliminare, deve esaminarsi l’ammissibilità della memoria della T-Airport di Laura Tempesta pervenuta  a C.R.D.D. il 6 ottobre 2008.

A questi soli fini, si osserva che in apposito capitolo della memoria la Resistente deduce che del ricorso non sarebbe stata data comunicazione con raccomandata a.r. e che la e-mail con la data di inizio della procedura sarebbe stata inviata per semplice e-mail e non per posta elettronica certificata. Da ciò la Resistente, pur evidentemente conscia della tardività del deposito, deduce la tempestività della sua memoria.

Si tratta peraltro di tesi infondata, sia in fatto che in diritto.

Risulta agli atti della procedura che il ricorso e la relativa documentazione sono stati inviati con raccomandata a.r. alla T-Airport di Laura Tempesta all’indirizzo risultante dal database del Registro, ossia via Val Trompia 18, Milano. E’ giurisprudenza pacifica di tutte le procedure di riassegnazione e precisa previsione del Regolamento per l’assegnazione ed il mantenimento dei nomi a dominio nel Registro del ccTLD .it, che sia onere dell’assegnatario mantenere aggiornato il proprio domicilio indicato nel database whois, essendo ad ogni effetto valide le comunicazioni effettuate dal Registro e dai P.S.R.D. a tale indirizzo. Nel caso di specie, poi, il plico è stato restituito non per essere il destinatario trasferito o sconosciuto, ma per compiuta giacenza; segno inequivocabile che la T-Airport di Laura Tempesta risulta tuttora avere un domicilio a tale indirizzo.

Secondo l’art. 4.4, III comma, lett. b), nel caso di mancato recapito della raccomandata per compiuta giacenza il ricorso si considera conosciuto al compiersi del periodo di giacenza, e da esso decorre il termine di 25 giorni previsto per le repliche del resistente. Il termine per le repliche è quindi spirato alle ore 24 del 18 settembre 2008, ossia 25 giorni dopo il 24 agosto 2008, giorno finale della giacenza del plico.

Dato che l’art. 4.14 del Regolamento specifica che i termini previsti nelle procedure di riassegnazione sono perentori, la memoria presentata il 6 ottobre 2008 è tardiva ed inammissibile.

Per completezza, si osserva che la memoria sarebbe inammissibile anche volendo accogliere la tesi della Ricorrente, secondo cui essa avrebbe avuto conoscenza del ricorso solo tramite l’e-mail del 5 settembre 2008.  Anche in questo caso, la memoria sarebbe comunque inammissibile, essendo pervenuta ben oltre la scadenza del termine.

Contraddittoria e priva di fondamento è infine la pretesa che detta e-mail dovesse essere inviata ad una casella di  posta elettronica certificata. Contraddittoria, in quanto comunque la Ricorrente in altra parte della sua memoria ammette di aver ricevuto la suddetta e-mail, specificando esattamente data e orario nel quale la ha ricevuta (5 settembre 2008, ore 17,52); priva di fondamento in quanto il Regolamento non impone agli assegnatari dei domini di avere caselle di posta elettronica certificata, né impone ai P.S.R.D. di utilizzare la procedura P.E.C. per le proprie comunicazioni.

    La memoria della Resistente è quindi inammissibile, in quanto tardiva, e di essa non verrà tenuto conto ai fini della decisione.

b) Identità e confondibilità del nome a dominio.

Sussiste il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio ai sensi dell’art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento, essendo il nome a domino in contestazione del tutto identico al marchio 028585 registrato sin dal 1990 dalla Ricorrente.

c) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

La T-Airport di Laura Tempesta non risulta aver alcun diritto concorrente con il diritto di marchio vantato dalla Autoradiotassi Soc. Coop., né risulta agli atti o su Internet alcuna delle circostanze dalle quali l’art. 3.6, ultimo comma del Regolamento autorizza a dedurre l’esistenza a favore della Resistente di un titolo all’uso del dominio.

d) Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Ritiene il Collegio che la documentazione prodotta dalla Ricorrente dimostri ampiamente la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da parte della T-Airport di Laura Tempesta.

In particolare, appare palese l’intenzione della Resistente di utilizzare il nome a dominio 028585.it per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio della Ricorrente, per svolgere attività in concorrenza con quella della Ricorrente danneggiandone gli affari ed impedire alla Ricorrente stessa di registrare un dominio che rifletta il proprio marchio registrato [art. 3.7, lett. b),  c) e d)].

Dalla documentazione in atti risulta che sia la Ricorrente che la Resistente effettuano entrambe servizio di trasporto pubblico nello stesso ambito territoriale; la prima dal 1958, la seconda dal 2003. Dato che non esiste nessun plausibile collegamento fra il nome a dominio in contestazione e la T-Airport, e che invece 028585 corrisponde esattamente al marchio ed al numero telefonico della Ricorrente, non può pensarsi che la sua registrazione sia frutto di mera coincidenza, ma deve ritenersi che essa sia atto volutamente posto in essere per svolgere sleale concorrenza nei confronti della Cooperativa ricorrente.

Ciò è confermato dal contenuto del sito posto nel dominio 028585.it e dallo sviluppo che esso ha avuto in relazione alle contestazioni avanzate dalla Ricorrente. Quest’ultima documenta che inizialmente chi accedeva all’indirizzo http://www.028585.it veniva dirottato all’indirizzo http://www.milanotaxi.it, contenente il sito pubblicitario della T-Airport. Successivamente, una volta rinnovata l’opposizione presso il Registro, per un periodo di tempo la home page del dominio in contestazione era rimasta oscurata; salvo poi (ed è la situazione visibile su Internet al momento in cui viene redatta la presente decisione) essere nuovamente reindirizzata alla pagina posta all’indirizzo http://www.autopubblica.com/028585/index.htm mediante tecnica di richiamo nel frame.

La home page del dominio autopubblica.com è peraltro identica a quella del dominio milanotaxi.it, ed entrambe pubblicizzano esclusivamente la T-Airport. La pagina all’indirizzo http://www.autopubblica.com/028585/index.htm contiene invece “numeri di pubblica utilità”, che peraltro si limitano ai numeri di tre radiotaxi di Milano e ad un unico numero di autonoleggio, quello della T-Airport di Laura Tempesta. Da tale pagina è possibile accedere, mediante link sulla definizione dei servizi, ad altre due pagine dedicate alle informazioni relative al tipo di prestazione offerto dal servizio Taxi e dal servizio di noleggio con conducente; pagine nelle quali appare un giudizio sommario circa la presunta maggiore economicità e comodità di quest’ultimo a scapito del primo.

Una ricerca sui database whois dei domini milanotaxi.it e autopubblica.com (domini su cui si trova il sito pubblicitario della T-Airport) rivela poi che essi sono entrambi registrati a nome di una persona che dichiara lo stesso domicilio dichiarato da chi ha registrato il dominio 028585.it (via Val Trompia 18, Milano).  Gli indirizzi di posta elettronica riferiti nei database per i suddetti tre domini sono tutti appartenenti al dominio milanotaxi.it.

Appare quindi dimostrato che il nome a dominio 028585.it è stato registrato e mantenuto in malafede dalla T-Airport di Laura Tempesta, onde svolgere con esso una sleale concorrenza con la Cooperativa ricorrente.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio 028585.it alla Autoradiotassi Soc. Coop., con sede in Piazza Velasca, 5, 20122 Milano.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

 Roma, 7 ottobre 2008

Avv. Pieremilio Sammarco




 
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